Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2304 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/01/2020), n.2304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 12440-2018 proposto da:

A.E., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati

TIZIANA ARESI, MASSIMO CARLO SEREGNI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 361/2018 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 19/03/2018;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO DI

MARZIO.

Fatto

RILEVATO

Che:

1. – A.E., cittadino nigeriano, ricorre per due mezzi, nei confronti del Ministero degli interni, contro la sentenza del 19 marzo 2018 con cui la Corte d’appello di Brescia ha respinto l’appello da lui proposto avverso sentenza del Tribunale che aveva disatteso la sua domanda di protezione internazionale o umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. -1 fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

4. – Il primo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, censurando la sentenza impugnata poichè “riesce oggettivamente difficile a questi difensori ravvisare in cosa si sarebbe sostanziata la cooperazione del Tribunale prima e della Corte d’appello poi nell’accertamento delle condizioni di cui sopra, in ogni caso, a giudizio di questa difesa, in mancanza di elementi fattuali di segno opposto, il racconto del ricorrente deve dirsi assolutamente plausibile e verosimile”.

Il secondo motivo denuncia violazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, lamentando che la Corte di appello non avrebbe proceduto all’acquisizione delle necessarie informazioni sul paese di origine, nonostante esso appellante avesse evidenziato come la situazione sociopolitica della Nigeria fosse degenerata negli ultimi mesi.

Ritenuto che:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

6.1. E’ inammissibile il primo motivo.

Il ricorso per cassazione è mezzo di impugnazione a critica vincolata, che può essere impiegato all’esclusivo scopo di far valere i vizi enumerati dall’art. 360 c.p.c..

Il fatto che sia riuscito difficile ai difensori del ricorrente “ravvisare in cosa si sarebbe sostanziata la cooperazione del Tribunale prima e della Corte d’appello poi nell’accertamento delle condizioni di cui sopra” non ha a che vedere con la previsione del n. 3 della menzionata disposizione. Ciò esime dall’osservare che, in realtà, il ricorrente si è disinteressato della motivazione addotta dalla Corte territoriale a conferma della pronuncia del Tribunale che aveva ritenuto totalmente incredibile il racconto di A.E.: “Ritiene questa Corte che la valutazione di attendibilità del dichiarante, condotta alle pag. 3 e 4 dell’impugnata ordinanza, sia pienamente condivisibile. Ed invero, il portato narrativo reso dall’ A. ed in sede di esame davanti alla Commissione territoriale presenta macroscopici profili di oggettiva in verosimiglianza, come nel passaggio in cui, riferendo del modo in cui egli era riuscito a sottrarsi agli adepti del culto dell’oracolo che intendevano sacrificarlo, ha asserito che pronunciando il nome di Gesù costoro si sarebbero miracolosamente intimoriti, desistendo dal loro proposito; ulteriore profilo di grave incongruenza, non superato dalle pur diffuse argomentazioni svolte nell’atto di appello, deve individuarsi nel fatto che l’ A. ed non ha indicato il modo in cui sarebbe venuto a conoscenza dei segreti della setta alla quale egli avrebbe dovuto aderire, essendo inverosimile che taluno degli adepti (nel caso lo zio) avesse reso partecipe ancor prima di assicurarsi della sua volontà di adesione; ancora, del tutto incongruente è il passaggio in cui egli ha riferito di aver trovato rifugio in una fattoria e, al tempo stesso, ha affermato di non sapere nulla del luogo in cui sarebbe stato condotto per trovare scampo; del pari inverosimile è che l’ A., che a suo dire avrebbe abitato per alcuni anni nella città di (OMISSIS) assieme ai suoi familiari, non sia stato in grado di localizzare la zona della città in cui si sarebbe trovata l’abitazione di famiglia (indicata come (OMISSIS)). Non possono reputarsi appaganti, in proposito, le argomentazioni che la difesa dell’appellante svolge per spiegare tali palesi incongruenze; dalla lettura del pv dell’audizione innanzi alla commissione, invero, emerge che l’uso della lingua inglese è stato concordato con il dichiarante e che lo stesso, a specifica domanda, ha affermato di ben comprendere l’interprete e di non rilevare problemi di comunicazione, ed ancora i profili di scarsa scolarizzazione e suggestionabilità sono del tutto apodittici e non circostanziali”.

6.2. – E’ inammissibile il secondo motivo.

La Corte territoriale ha evidenziato che il ricorrente proveniva dall’Edo State, ossia da una zona nella quale, alla luce delle fonti internazionali più accreditate, debitamente citate, non ricorreva una situazione di conflitto generalizzato tale da giustificare il riconoscimento della chiesta protezione sussidiaria.

Nel ricorso non si fa altro che sollecitare una revisione di tale giudizio in fatto, senza peraltro indicare quali fonti internazionali, acquisite in fase di merito, comprovassero la asserita degenerazione della situazione in Nigeria in epoca recente.

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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