Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2304 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI LUCCA, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e

difeso, in forza di procura speciale a margine del ricorso, dall’Avv.

LORENZONI Fabio, elettivamente domiciliato nel suo studio in Roma,

via del Viminale, n. 43;

– ricorrente –

contro

C.V.;

– intimata –

avverso la sentenza del Giudice di pace di Lucca n. 624 in data 10

manto 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” C.V. ha proposto opposizione alla cartella di pagamento ad essa notificata, in relazione ad un credito del Comune di Lucca derivante da un verbale di violazione del codice della strada.

Nella resistenza del Comune, con sentenza in data 10 marzo 2009 il Giudice di pace di Lucca ha accolto la domanda – qualificata come opposizione all’esecuzione ex art. 615 cod. proc. civ. – e, accertata l’inesistenza del titolo azionato, ha annullato la cartella, condannando il Comune al pagamento delle spese processuali.

Per la cassazione della sentenza del Giudice di pace il Comune ha proposto ricorso, con atto avviato alla notifica l’8 ottobre 2009, sulla base di tre motivi.

L’intimata non ha resistito con controricorso.

Il ricorso è inammissibile.

Nessuno dei tre motivi di cui si compone il ricorso – con i quali si deducono vizi di violazione e falsa applicazione di legge, ai sensi dell’art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – risulta corredato del quesito di diritto, prescritto, a pena di inammissibilità, dall’art. 366 bis cod. proc. civ..

Sussistono le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che nessuna statuizione sulle spese deve essere adottata, non avendo l’intimata svolto attività difensiva in questa sede.

P.Q.M.

La Corte (dichiara il ricorso inammissibile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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