Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2304 del 30/01/2018


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2304 Anno 2018
Presidente: DORONZO ADRIANA
Relatore: DE MARINIS NICOLA

ORDINANZA
sul ricorso 10664-2013 proposto da:
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA
SOCIALE, in persona del legale rappresentante, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29,
l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO, rappresentato e
difeso dagli avvocati SERGIO PREDEN, LUIGI CALIULO,
ANTONELLA PATTERI, LIDIA CARCAVALLO;
– ricorrente –

Contro
NOGARE’ RAIMONDO, CALISTRI PASQUINA, CALISTRI
RUGGERO, CALAMAI FERDINANDO;

intimati

avverso la sentenza n. 729/2011 della CORTE D’APPELLO di
BOLOGNA, depositata il 17/04/2012;

Data pubblicazione: 30/01/2018

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 05/12/2017 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS.
RILEVATO

che con sentenza del 17 aprile 2012, la Corte d’Appello di

Bologna ed, in parziale accoglimento della domanda
proposta da Raimondo Nogarè, Pasquina Calistri, Ruggero
Calistri e Ferdinando Calamai nei confronti dell’INPS,
riconosceva il diritto dagli stessi azionato al ricalcolo delle
pensioni “VO” di cui erano titolari, con le decorrenze da
ciascuno indicate, sulla base delle ultime retribuzioni
effettivamente percepite per effetto del cumulo della
contribuzione versata in Svizzera, ove avevano lavorato
ma solo ne limiti della prescrizione decennale calcolata a
ritroso con riguardo ai rispettivi ricorsi amministrativi;
che la decisione della Corte territoriale discende dall’aver
questa ritenuto non correttamente applicato dall’Istituto il
disposto dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 488/1968 come
interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 777, I. n.
296/2006;
per la cassazione di tale decisione ricorre l’Inps, affidando
l’impugnazione ad un solo motivo, poi illustrato con
memoria, impugnazione in relazione alla quale gli intimati
non hanno svolto alcuna attività difensiva;
che la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis
c.p.c., è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto
di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non
partecipata;
che il Collegio ha deliberato di adottare una motivazione
semplificata
Ric. 2013 n. 10664 sez. ML – ud. 05-12-2017
-2-

Bologna confermava la decisione resa dal Tribunale di

CONSIDERATO

che, con l’unico motivo,

l’Istituto ricorrente, nel

denunciare la violazione e falsa applicazione dell’art. 1,
comma 777, I. n. 26.12.2006, n. 296, imputa alla Corte
territoriale il travisamento della predetta norma, recante,

pensionabile coerente con quello applicato dall’Istituto, in
quanto tale da richiedere la riparametrazione della
retribuzione effettivamente percepita all’estero (nella
specie in Svizzera) alla stregua dell’inferiore aliquota
contributiva vigente nel Paese estero;
che il motivo merita accoglimento atteso che
effettivamente il computo dell k retribuzione pensionabile
effettuato dall’Istituto riparametrando la retribuzione
effettivamente percepita all’estero in relazione all’inferiore
aliquota contributiva ivi applicata risulta conforme al
disposto dell’art. 5, comma 2, d.P.R. n. 488/1968 come
interpretato autenticamente dall’art. 1, comma 777, I. n.
296/2006;
che la predetta disposizione è da ritenersi pienamente
legittima, stante la pronunzia di inammissibilità resa, con
la sentenza n. 166 del 12 luglio 2017, dalla Corte
costituzionale relativamente alla questione di legittimità
costituzionale sollevata da questa Corte con ordinanza n
96/2015, ancora (come già nella precedente ordinanza di
rimessione che ha dato luogo ad altra pronunzia di
inammissibilità della Corte costituzionale resa con la
sentenza 28.11.2012, n. 264) in riferimento all’art. 117,
comma 1, Cost. ma in relazione al parametro interposto di
cui all’art. 1 del Protocollo addizionale alla CEDU, oltre che
a quello di cui all’art. 6, paragrafo 1, della stessa
Ric. 2013 n. 10664 sez. ML – ud. 05-12-2017
-3-

a suo dire, un criterio di computo della retribuzione

Convenzione, tenuto conto della successiva pronunzia
della Corte EDU del 15.4.2014 in causa Stefanetti e altri c.
Italia, ove si accertava che la disposizione interpretativa o
comunque retroattiva del 2006 avrebbe provocato un
sacrificio eccessivo e ingiustificato per le sue dimensioni

ulteriore specifica violazione, non contemplata dalla
precedente pronunzia della Corte costituzionale n.
264/2012, una nuova complessiva valutazione della
legittimità della norma denunciata, in riferimento anche
all’accertata violazione dei diritti sostanziali in materia
pensionistica dei lavoratori migranti in Svizzera;
che, pertanto condividendosi la proposta del relatore, il
ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con
rinvio alla Corte d’Appello di Bologna, in diversa
composizione, che provvederà in conformità, disponendo
altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio
di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Bologna,
in diversa composizione
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 5
dicembre

2O 1-Il Presidente
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del diritto pensionistico dei ricorrenti, implicando questa

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