Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2304 del 30/01/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2304

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 2425/2012 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA RANDACCIO 1,

presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA, rappresentato e difeso

dall’avvocato FRANCESCO ORLANDINO;

– ricorrente –

contro

C.P. e C.D. (EREDI DI C.N.),

R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e

CR.MA.LU. (EREDI DI P.C.), G.M.,

GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v.,

L.M.L., D.S.A., CA.CR.,

CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI.,

A.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA

24, presso lo studio del Dottor MARCO GARDIN, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUALTIERO GUALTIERI;

c.a. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANDREA VRESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI

LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ROMA;

B.P., AN.AL., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO DURANO;

ANAS SPA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– controricorrenti –

e contro

LA PINETA SRL;

– intimata –

nonchè

sul ricorso 2425/2012 proposto da

c.a. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

ANDREA VRESALIO 22, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI DI

LORENZO, rappresentato e difeso dall’avvocato ANGELO ROMA;

– ricorrente incidentale –

contro

C.P. e C.D. (EREDI DI C.N.),

R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e

CR.MA.LU. (EREDI DI P.C.), G.M.,

GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v.,

L.M.L., D.S.A., CA.CR.,

CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI.,

A.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA

24, presso lo studio del Dottor MARCO GARDIN, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUALTIERO GUALTIERI;

– controricorrenti –

e contro

B.P., AN.AL., ANAS SPA, LA PINETA SRL;

– intimati –

nonchè

sul ricorso 2425/2012 proposto da

B.P., AN.AL., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA L MANTEGAZZA 24, presso lo studio dell’avvocato MARCO GARDIN,

rappresentati e difesi dall’avvocato LORENZO DURANO;

– ricorrenti incidentali –

contro

C.P. e C.D. (EREDI DI C.N.),

R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e

CR.MA.LU. (EREDI DI P.C.), G.M.,

GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v.,

L.M.L., D.S.A., CA.CR.,

CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI.,

A.I., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA LAURA MANTEGAZZA

24, presso lo studio del Dottor MARCO GARDIN, rappresentati e difesi

dall’avvocato GUALTIERO GUALTIERI;

– controricorrenti –

nonchè

sul ricorso 2425/2012 proposto da:

ANAS SPA, rappresentata e difesa dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO

STATO;

– ricorrente incidentale –

contro

C.P. e C.D. (EREDI DI C.N.),

R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e

CR.MA.LU. (EREDI DI P.C.), G.M.,

GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v.,

L.M.L., D.S.A., CA.CR.,

CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI.,

A.I., c.a., B.P., AN.AL., LA

PINETA SRL;

– intimati –

avverso la sentenza n. 707/2011 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 07/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione dell’8/5/1993, C.N. e R.D., P.C. e Cr.Ni., G.M. e Gi.An., Sa.Ag. e Sf.Ma.Gr., g.v. e L.M.L., Ca.Sp. e D.S.A., nonchè F.A., Gr.An. e St.Mi., rispettivamente comproprietari o proprietari di nove distinte unità immobiliari comprese nel complesso residenziale “La Pineta”, sito in (OMISSIS), composto da cinquanta appartamenti unifamiliari, convenivano in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi S.V., titolare dell’omonima impresa individuale, la Pineta S.r.l. e gli ingegneri An.Al. e B.C.. Gli attori esponevano che l’area su cui sorgeva detto villaggio, dapprima di proprietà di I.S. e poi della Adriatica Costruzioni S.r.l., era infine pervenuta per conferimento – unitamente alle opere in corso di realizzazione sui suolo – alla società La Pineta S.r.l. con atto costitutivo del 9/1/1987. Le opere, autorizzate dal Comune di Ostuni, erano state realizzate su progetto dell’ingegner An.Al. e collaudate dall’ingegner B.C.. Da alcuni mesi, proseguiva la citazione, le unità immobiliari degli attori erano interessate da gravi dissesti statico-strutturali, accompagnati dal progressivo cedimento del piano viario circostante, a seguito di processo di imbibizione dell’alveo sul quale erano state realizzate le costruzioni, costituente da sempre bacino di raccolta delle acque, che era stato colmato con materiale di riporto di natura calcarea, fortemente permeabile. Gli attori attribuivano i dissesti patiti dai loro appartamenti ad una serie di vizi di progettazione e costruzione, imputabili sia al progettista e direttore dei lavori che al costruttore e collaudatore. La domanda, pertanto, chiedeva che i convenuti fossero dichiarati responsabili dei danni subiti e condannati, in solido tra loro, al risarcimento dei danni che sarebbero risultati a seguito di c.t.u..

Si costituivano S.V. e la Pineta S.r.l., eccependo, in via preliminare, la prescrizione del diritto fatto valere dagli attori, ove la domanda venisse qualificata come azione per i vizi della cosa venduta, essendo decorso più di un anno dalla consegna, ovvero l’inammissibilità della domanda, ove prospettata come azione nei confronti dell’appaltatore ex art.1669 c.c.; i medesimi S.V. e la Pineta S.r.l. contestavano poi il merito delle pretese attoree e chiamavano in causa il geologo c.a., assumendo la responsabilità dello stesso in quanto autore della relazione geologica inerente le fondazioni.

Anche i convenuti An.Al. e B.C. chiedevano il rigetto della domanda avversa.

Interveniva in causa altresì A.I., proprietaria di altra unità immobiliare compresa nel villaggio La Pineta, chiedendo i danni ad essa pertinenti.

Veniva altresì chiamata in giudizio iussu iudicis l’ANAS, che rimaneva contumace.

Con sentenza dell’8/7/2008 il Tribunale di Brindisi condannava S.V., La Pineta S.r.l., An.Al., c.a., nonchè B.M. e P. (questi ultimi due nei limiti delle rispettive quote di eredità del defunto B.C.), al pagamento, in solido, in favore degli attori e dell’interventrice A.I., della complessiva somma di Euro 200.700,25 oltre interessi, a titolo di risarcimento dei danni – ovvero di Euro 20.070,02 per ogni unità immobiliare di proprietà degli attori – per i vizi del suolo ed i difetti di costruzione relativi ai rispettivi appartamenti. Il Tribunale rigettava, invece, ogni domanda nei confronti dell’A.N.A.S. e condannava i convenuti soccombenti al rimborso delle spese di lite. Avverso la sentenza di primo grado proponevano appello principale S.V., nonchè appelli incidentali An.Al. e B.P. (erede di B.C.), e c.a.. La Corte d’Appello di Lecce, con sentenza n. 707/2011 del 07/09/2011, rigettava tutte le impugnazioni.

Ha proposto ricorso per cassazione S.V. sulla base di tre motivi. Si difendono con controricorso e propongono distinti ricorsi incidentali c.a. (tre motivi di ricorso), B.P. e AN.AL. (tre motivi di ricorso), nonchè, in via condizionata, l’ANAS SPA (un motivo di ricorso). Rispetto al ricorso di S.V. ed ai ricorsi incidentali di B.P. e AN.AL. e di c.a. si difendono con distinti controricorsi C.P. e C.D. (EREDI DI C.N.), R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e CR.MA.LU. (EREDI DI P.C.), G.M., GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v., L.M.L., D.S.A., CA.CR., CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI., A.I.. Rimane intimata senza svolgere difese LA PINETA SRL. I ricorrenti S.V., B.P. e AN.AL. e i controricorrenti C.P. e C.D. ed altri hanno presentato memorie ai sensi dell’art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorsi principale ed incidentali vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

Risulta tempestivo il deposito del ricorso per cassazione di S.V., ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 1, essendo stata ricevuta la notificazione di esso dall’A.N.A.S. il 12/01/2012, ed essendo stato consegnato il relativo plico da recapitare alla cancelleria della Corte di cassazione a mezzo del servizio postale il 30/01/2012.

1. Il primo motivo del ricorso di S.V. deduce violazione degli artt. 24 e 25 Cost., R.D. n. 1611 del 1933, artt. 6 e 9, artt. 25 e 28 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, per aver la Corte di Lecce ritenuto infondata l’eccepita incompetenza territoriale del giudice adito a seguito della chiamata in causa dell’ANAS, la quale avrebbe comportato la competenza del foro erariale.

Il secondo motivo del ricorso principale denuncia la violazione dell’art. 1669 c.c. e artt. 115, 345 e 437 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte d’Appello dichiarato inammissibili i motivi dedotti, per la prima volta in appello, dai committenti e per aver rigettato, in base a tali nuovi motivi, l’eccezione di tardività per intervenuta decadenza annuale ex art. 1669 c.c., comma 1, della domanda. Si assume che i difetti oggetto del presente giudizio fossero gli stessi di quelli già oggetto di un precedente contenzioso intrapreso dal Condominio La Pineta nei confronti dell’ANAS con citazione del 3 maggio 1991, e fossero, pertanto, già noti sin dall’epoca della relazione tecnica predisposta per quel primo processo. Viene contestata la novità dei motivi introdotti dagli appellati in sede di gravame, secondo cui solo la CTU disposta nel novembre 1992, con riguardo al giudizio iniziato nel 1991, avrebbe lasciato intendere, per i quesiti posti dall’ANAS, la reale consistenza dei difetti.

Il terzo motivo del ricorso di S.V. assume l’omessa, contraddittoria o insufficiente motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, in merito alla decorrenza del termine decadenziale per la denuncia dei vizi previsto dall’art. 1669 c.c.. Vengono riprese, sotto il profilo del vizio motivazionale, le medesime circostanze di cui al secondo motivo.

2. Il primo motivo del ricorso incidentale di c.a. deduce la violazione “delle norme sulla competenza”, nonchè del R.D. n. 1611 del 1933, art. 6, artt. 25 e 28 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 2 e 3, per aver la Corte di Lecce ritenuto infondata l’eccepita incompetenza territoriale del giudice adito a seguito della chiamata in causa dell’ANAS, la quale doveva comportare la competenza del foro erariale.

Il secondo motivo del ricorso incidentale di c.a. assume la violazione dell’art. 24 Cost. e artt. 1306 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di Lecce escluso la corresponsabilità dell’ANAS, fondando la propria decisione su un’altra sentenza emanata dal Tribunale di Lecce (n. 1433/2004) in un giudizio al quale il ricorrente incidentale era rimasto estraneo.

Il terzo motivo del ricorso c. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d’Appello ritenuto che il termine decadenziale per la formulazione della denuncia decorra solo dal momento dell’acquisita conoscenza del collegamento causale tra l’attività costruttiva ed i vizi scoperti.

3. Il primo motivo del ricorso incidentale di B.P. e AN.AL. censura l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione su un punto decisivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver la Corte d’Appello acriticamente recepito la soluzione del primo giudice, senza tener conto della responsabilità esclusiva del geologo dottor c., il quale non aveva ben valutato l’idoneità idrogeologica dell’area. Il secondo motivo del ricorso incidentale B. – AN. denuncia la violazione dell’art. 24 Cost. e artt. 1306 e 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte di Lecce escluso la corresponsabilità dell’ANAS, fondando la propria decisione su un’altra sentenza emanata dal Tribunale di Lecce (n. 1433/2004) in un giudizio al quale i ricorrenti incidentali erano rimasti estranei. Si contesta ogni valenza di giudicato e comunque ogni significatività probatoria di quella sentenza nella causa in esame.

Il terzo motivo del ricorso B. – AN. denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1669 e 2697 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver la Corte d’Appello ritenuto che il termine decadenziale per la formulazione della denuncia decorra solo dal momento dell’acquisita conoscenza del collegamento causale tra l’attività costruttiva ed i vizi scoperti.

4. Il ricorso incidentale condizionato dell’ANAS assume la violazione degli artt. 99, 100, 107 e 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per non aver la Corte di Lecce rilevato la carenza di interesse dei ricorrenti incidentali ad impugnare la sentenza di primo grado nel capo in cui aveva escluso la responsabilità dell’ANAS, stante l’assenza di domande da quelli proposte contro di essa.

5. Il primo motivo del ricorso di S.V. e del ricorso di c.a. (motivi che possono essere congiuntamente esaminati giacchè del tutto analoghi), sono infondati.

La Corte d’Appello di Lecce ha escluso che ricorresse in primo grado la competenza del foro erariale, pur a seguito della chiamata in causa iussu iudicis dell’ANAS, giacchè questa non si era costituita, rimanendo contumace, con conseguente inapplicabilità del R.D. 30 ottobre 1933, n. 1611, art. 6.

In realtà, l’esclusione della ricorrenza del foro della P.A. va qui ribadita, seppur sulla base di motivazione da correggere rispetto a quella espressa dalla Corte d’Appello di Lecce.

Innanzitutto, le particolari disposizioni in materia di foro erariale (di cui all’art. 25 c.p.c. ed al R.D. n. 1611 del 1933) si applicano alle sole controversie nelle quali sia parte l’amministrazione dello Stato e non sono estensibili alle controversie nelle quali siano parte altri enti che abbiano soggettività giuridica formalmente distinta dallo Stato come, appunto, l’ANAS, trasformato in ente pubblico economico dal D.Lgs. n. 143 del 1994 (Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 857 del 17/01/2008).

Andrebbe aggiunto che comunque l’ANAS non era stato convenuto in via originaria dagli attori davanti al Tribunale di Brindisi, ma chiamato in causa su ordine del giudice. Ed è allora noto come, tanto in ipotesi di chiamata in giudizio della p.a. “iussu iudicis” per comunanza di causa ai sensi dell’art. 107 c.p.c., quanto nel caso di chiamata in garanzia della stessa a norma dell’art. 106 c.p.c., è comunque inapplicabile la disposizione dell’art. 25 c.p.c., sulla competenza esclusiva del foro erariale a conoscere della controversia, in difetto di una esplicita richiesta della p.a., secondo quanto espressamente stabilito dal R.D. n. 1611 del 1933, art. 6 (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 15093 del 16/07/2005).

6. Possono quindi essere trattati congiuntamente, sempre perchè connessi, il secondo ed il terzo motivo del ricorso di S.V., il terzo motivo del ricorso di c.a. e il terzo motivo del ricorso di B.P. e AN.AL., tutti attinenti all’intempestività dell’azione ex art. 1669 c.c..

I motivi in esame sono infondati.

La tardività della domanda è stata negata dalla Corte di Lecce, argomentando come la pregressa conoscenza dei difetti degli immobili ed il promovimento del contenzioso nei confronti dell’ANAS già nel 1991 non deponesse quale dies a quo per l’azione qui in oggetto; nonchè come l’esatta conoscenza del nesso causale inerente tali difetti fosse stata acquisita dagli attori solo al momento del conferimento della CTU nel giudizio tra il Condominio La Pineta e l’ANAS, sulla base delle deduzioni di quest’ultima.

La soluzione raggiunta dai giudici del merito si conforma all’orientamento consolidato di questa Corte, secondo il quale, in tema di responsabilità dell’appaltatore per rovina e difetti di cose immobili ai sensi dell’art. 1669 c.c., poichè la disciplina concernente la decadenza e la prescrizione per l’esercizio dell’azione ha lo scopo di non onerare il danneggiato della proposizione di domande generiche a carattere esplorativo, è necessario che la denuncia, per far decorrere il successivo termine prescrizionale, riveli una conoscenza sicura e completa del vizio, delle cause e delle conseguenti responsabilità per lo stesso, non essendo sufficienti, viceversa, manifestazioni di scarsa rilevanza e semplici sospetti. Tale conoscenza deve ritenersi, di regola, acquisita, in assenza di anteriori ed esaustivi elementi, solo all’atto dell’espletamento di apposite relazioni peritali; l’accertamento relativo, involgendo un apprezzamento di fatto, è riservato al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se, come nel caso in esame, sorretto da motivazione congrua ed esente da vizi logici o da errori di diritto. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 3040 del 16/02/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 9966 del 08/05/2014; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 2460 del 01/02/2008; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 1463 del 23/01/2008).

Quanto in particolare alla lamentata violazione dell’art. 345 c.p.c. (primo motivo ricorso S.), certamente la denuncia dei gravi difetti o del pericolo di rovina dell’opera costituisce, ai sensi dell’art. 1669 c.c., una condizione dell’azione di responsabilità esercitabile nei confronti dell’appaltatore o del costruttore-venditore, sicchè, quando il convenuto eccepisca la decadenza dall’azione per intempestività della denuncia stessa, costituisce onere dell’attore fornire la prova di avere operato la denuncia entro l’anno dalla scoperta (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8187 del 16/06/2000). Ed è certamente compito, pertanto, del giudice di merito accertare se la conoscenza dei difetti e della loro consistenza non fosse, in un dato momento, già di grado così apprezzabile da consentire di denunziarli responsabilmente senza necessità di un ulteriore conforto peritale, nonchè stabilire se le già avvenute comunicazioni all’appaltatore o a terzi integrassero di per sè delle vere e proprie denunce, atte a far decorrere il termine ex art. 1669 c.c.. Tuttavia, avuto riguardo al disposto dell’art. 345 c.p.c. (nel testo anteriore alle modifiche introdotte dalla L. 26 novembre 1990, n. 353, applicabile nella specie “ratione temporis”), non può dirsi precluso ai committenti, già vincitori in primo grado, dedurre in appello, per contrastare la formulata eccezione di decadenza reiterata in sede di gravame, l’individuazione di una diversa data di decorrenza del termine stesso rispetto a quella pure già indicata in primo grado. Si tratta, infatti, di mera argomentazione difensiva, non rientrante tra le eccezioni vietate in appello dall’art. 345 c.p.c., norma che non preclude le difese, comunque svolte dalle parti per resistere alle pretese o alle eccezioni di controparte, potendo i fatti su cui esse si basano e risultanti dalle acquisizioni processuali essere rilevati pure d’ufficio dal giudice alla stregua delle eccezioni “in senso lato” o “improprie” (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 11774 del 21/05/2007).

7. Il secondo motivo del ricorso incidentale di c.a. ed il secondo motivo del ricorso incidentale B. – AN. possono essere esaminati congiuntamente, in quanto omologhi, e si rivelano infondati.

La Corte d’Appello di Lecce ha negato la responsabilità dell’ANAS basandosi, come fatto già dal Tribunale, sulla sentenza n. 1433/2004 del Tribunale di Lecce, nonchè sulla relativa perizia acquisita agli atti e riscontrata dalle indagini tecniche disposte nel presente giudizio.

La decisione dei giudici di merito sul punto è conforme all’interpretazione costante di questa Corte, secondo cui una sentenza passata in giudicato, che non possa avere l’effetto vincolante di cui all’art. 2909 c.c., per mancanza di assoluta coincidenza degli elementi oggettivi e soggettivi delle rispettive azioni, può avere comunque, rispetto ai terzi che non furono parti del primo giudizio, l’efficacia riflessa di prova o di elemento di prova documentale in ordine alla situazione giuridica che abbia formato oggetto dell’accertamento giudiziale, e tale efficacia indiretta può essere invocata da chiunque vi abbia interesse, spettando al giudice di merito esaminare la sentenza prodotta a tale scopo e valutarne liberamente il contenuto, anche in relazione agli altri elementi di giudizio rinvenibili negli atti di causa (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 4241 del 20/02/2013; Cass. 23446 del 05/11/2009).

8. Il primo motivo del ricorso incidentale di B.P. e AN.AL., infine, circa l’omessa, contraddittoria ed insufficiente motivazione sul punto della responsabilità esclusiva del geologo Dottor c., è del pari infondato.

La Corte di Lecce ha individuato in base alla CTU le cause del dissesto nelle condotte dell’appaltatore e dei suoi tecnici collaudatori. I giudici del merito hanno fatto corretta applicazione dei principi elaborati da questa Corte, che devono qui ribadirsi, nel senso che l’indagine sulla natura e sulla consistenza del suolo edificatorio rientra tra gli obblighi dell’appaltatore, in quanto l’esecuzione a regola d’arte di una costruzione dipende dall’adeguatezza del progetto rispetto alle caratteristiche geologiche del terreno su cui devono porsi le fondazioni; con la conseguenza che, nell’ipotesi in cui detta indagine non presenti difficoltà particolari, superiori alle conoscenze che devono essere assicurate dall’organizzazione necessaria allo svolgimento dell’attività edilizia, l’appaltatore risponde, in solido con il progettista ed il collaudatore (a loro volta responsabili per inadempimento delle rispettive prestazioni d’opera professionale, essendosi rivelate inadeguate la progettazione ed il collaudo) dei vizi dell’opera dipendenti dal cedimento delle fondazioni dovuto alle caratteristiche geologiche del suolo, non tenute presenti dal progetto e dalle modalità realizzative delle opere (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 8395 del 23/09/1996; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 28812 del 31/12/2013; Cass. Sez. 2, Sentenza n. 14650 del 27/08/2012).

I ricorrenti sollecitano, invece, inammissibilmente, per il tramite del vizio di omessa o errata motivazione, di censurare il ragionamento della Corte del merito, quale risulta dalla sentenza, non per il deficiente esame di punti decisivi della controversia, ma per aver prescelto un apprezzamento in senso difforme da quello preteso dalla parte. Tuttavia, l’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, sia pure nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 (formulazione qui applicabile ratione temporis) non conferisce alla Corte di legittimità il potere di riesaminare il merito della causa, ma solo quello di controllare, sotto il profilo logico-formale e della correttezza giuridica, l’analisi e la valutazione fatte dal giudice del merito, al quale soltanto spetta individuare le fonti del proprio convincimento e, in proposito, valutare le risultanze processuali, controllarne l’attendibilità e la concludenza, scegliendo, tra le stesse, quelle ritenute più idonee per la decisione.

9. Conseguono il rigetto del ricorso di S.V. come anche del ricorso incidentale di c.a. e del ricorso incidentale di B.P. e AN.AL..

Rimane assorbito da tali rigetti per infondatezza dei restanti ricorsi l’esame del ricorso incidentale condizionato proposto dall’ANAS SPA, parte totalmente vittoriosa nel giudizio di merito, che, col suo ricorso, investiva una questione pregiudiziale di rito (quale, nella specie, inammissibilità dell’appello nei suoi confronti).

10. Le spese vengono liquidate in dispositivo secondo soccombenza nei rapporti rispettivamente tra S.V., c.a. B.P. e AN.AL. ed i controricorrenti a tali tre ricorsi C.P. e C.D. (EREDI DI C.N.), R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e CR.MA.LU. (EREDI DI P.C.), G.M., GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v., L.M.L., D.S.A., CA.CR., CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI., A.I. ed ANAS SPA. Si giustifica la condanna solidale al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione nei confronti dei ricorrenti principale ed incidentali S.V., c.a. B.P. e AN.AL. nei confronti dei controricorrenti per la comunanza di interessi desumibile dall’identità delle questioni sollevate e dalla convergenza di atteggiamenti difensivi. Altrettanto deve liquidarsi un unico compenso per i distinti controricorsi presentati dai controricorrenti C.P. ed altri, unica essendo l’opera difensiva, basata sulla trattazione di identiche questioni a vantaggio di più parti.

4. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso di S.V., il ricorso incidentale di c.a. ed il ricorso incidentale di B.P. e AN.AL., dichiara assorbito il ricorso incidentale proposto dall’ ANAS SPA, condanna in solido i ricorrenti S.V., B.P. e AN.AL. e c.a. a rimborsare ai controricorrenti C.P. e C.D., R.D., CR.NI., CR.AT., CR.IS. e CR.MA.LU., G.M., GI.AN., SA.AG., SP.GR.MA., g.v., L.M.L., D.S.A., CA.CR., CA.SI.TE., F.A., GR.AN., ST.MI. e A.I. le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 6.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonchè a rimborsare alla controricorrente ANAS SPA le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA