Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2304 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2304 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 7195-2012 proposto da:
COOPERATIVA JOLLY SOCIETA’ COOPERATIVA 028777920369,in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI GRACCHI 283, presso lo
studio dell’avvocato TRINCIA FULVIA, che la rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente Contro
FALLIMENTO GESA SPA IN LIQUIDAZIONE 01891700387;
– intimato avverso il provvedimento n. R.G. 1627/2010 del TRIBUNALE di PARMA DEL 21/11/2011,
depositata il 07/02/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito l’Avvocato Trincia Fulvia difensore della ricorrente che ha depositato una cartolina A/R per
notifica del ricorso.

E’ stata depositata la seguente relazione:

Data pubblicazione: 03/02/2014

Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
Non v’è luogo alla liquidazione delle spese in favore del Fallimento della Gesa s.p.a.,
che non ha svolto attività difensiva.
P. Q. M.
La Corte rigetta il ricorso.
Roma, 10 dicembre 2013.

Il Tribunale di Parma, decidendo in sede di rinvio dalla cassazione, ha respinto
l’opposizione ex art. 98 I. fall. proposta dalla coop. Jolly per ottenere l’ammissione
allo stato passivo del Fallimento della GE.SA s.p.a in liquidazione del credito
privilegiato di € 64.217,20, vantato a titolo di corrispettivo di prestazioni di
facchinaggio, eseguite in favore della società poi fallita in esecuzione di un
contratto d’appalto stipulato oralmente.
Il giudice ha escluso che l’opponente avesse fornito prova della sussistenza del
credito insinuato, rilevando, per un verso, che le fatture dalla stessa prodotte,
costituenti documenti di formazione unilaterale, ancorché annotate nei libri contabili
obbligatori, non potevano essere valutate ai sensi dell’art. 2710 c.c., norma non
applicabile nei confronti del curatore, terzo nel procedimento di verifica, e, per l’altro
che non poteva tenersi conto neppure delle dichiarazione rese dai testi escussi, i
quali, pur avendo confermato lo svolgimento delle prestazioni lavorative, si erano
espressi in termini di assoluta genericità quanto al monte ore impiegato per
eseguirle.
Il decreto è stato impugnato dalla Cooperativa Jolly con ricorso per cassazione
affidato a tre motivi, con i quali si deduce: 1) violazione degli artt. 2709, 2710 c.c.,
asseritamente applicabili anche nei confronti del curatore quando il rapporto
obbligatorio sia sorto in data antecedente alla dichiarazione di fallimento; 2) vizio di
motivazione ed ulteriore violazione dell’art. 2709 c.c, in quanto il giudice del merito —
una volta confermata dai testi l’avvenuta esecuzione delle prestazioni lavorative —
avrebbe dovuto trarre la prova del quantum dalle fatture prodotte, regolarmente
ricevute dalla debitrice, che non le aveva mai contestate; 3)vizio di omessa
motivazione in ordine alla natura privilegiata del credito.
Il Fallimento intimato non ha svolto attività difensiva.
Il primo motivo del ricorso appare manifestamente infondato: infatti, secondo la
giurisprudenza costante e consolidata di questa Corte, gli artt. 2709 e 2710 c.c., che
conferiscono efficacia probatoria tra imprenditori, per i rapporti inerenti all’esercizio
dell’impresa, ai libri regolarmente tenuti, non trovano applicazione nel giudizio di
opposizione allo stato passivo, nel quale il curatore non agisce in via di
successione in un rapporto precedentemente sorto facente capo al fallito, ma quale
gestore del patrimonio di costui e dunque in posizione di terzietà sia rispetto al fallito
sia rispetto alla massa dei creditori (cfr. Cass. nn. 10081/011, 1543/06, 5582/05,
17543/03).
Il secondo motivo appare inammissibile, non avendo la ricorrente riportato il
contenuto della prova testimoniale espletata, in tal modo impedendo a questa Corte
— che non può svolgere indagini in fatto — di valutare se, alle luce delle dichiarazioni
rese dai testi, le fatture prodotte potessero essere ritenute elementi documentali,
ancorché di natura indiziaria, decisivi al fine di integrare la prova del monte ore
effettivamente impiegato per l’esecuzione delle prestazioni dedotte in giudizio.
Inammissibile appare anche il terzo motivo, posto che il Tribunale non era tenuto a
pronunciare sulla questione della natura privilegiata o chirografaria del credito,
assorbita dal rigetto dell’opposizione.
Il ricorso andrebbe pertanto respinto, con decisione che potrebbe essere assunta in
camera di consiglio, ai sensi degli artt. 380 bis e 375 n. 1 e 5 c.p.c.

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