Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23039 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 16/09/2019), n.23039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 30060-2017 proposto da:

G.R.C. DI G.G. & C. SNC, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

VIGLIENA 10, presso lo studio dell’avvocato PINNA MARIA GRAZIA,

rappresentata e difesa dall’avvocato FURFARI CATERINA;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del legale rappresentante in proprio e quale procuratore

speciale della SOCIETA’ DI CARTOLIZZAZIONE DEI CREDITI I.N.P.S.

(S.C.C.I.) S.p.A. (OMISSIS), elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA dell’Istituto

medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati D’ALOISIO CARLA,

SGROI ANTONINO, MARITATO LELIO, DE ROSE EMANUELE, FIATANO GIUSEPPE,

SCIPLINO VITA ESTER ADA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 417/2017 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 01/08/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO

LUIGI.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 1.8.2017, la Corte d’appello di Venezia ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva rigettato l’opposizione proposta da GRC di G.G. & C. s.n.c. avverso l’avviso di addebito con cui l’INPS le aveva richiesto somme per contributi omessi in danno di un associato in partecipazione ritenuto lavoratore suo dipendente; che avverso tale pronuncia GRC di G.G. & C. s.n.c. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che è consolidato nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità il principio secondo cui l’esposizione sommaria dei fatti di causa, prevista dall’art. 366 c.p.c., n. 3, quale requisito di contenuto-forma prescritto a pena d’inammissibilità del ricorso per cassazione, deve intendersi come esposizione dei fatti sostanziali oggetto della controversia e di quelli processuali relativi al giudizio di primo e di secondo grado (cfr., tra le più recenti, Cass. nn. 10072 del 2018 e 19060 del 2016, sulla scorta di Cass. S.U. n. 11308 del 2014);

che, nel caso di specie, i fatti di causa sono narrati a pag. 2 del ricorso in modo irrimediabilmente lacunoso, non comprendendosi nè cosa avesse ad oggetto il giudizio, nè quali fossero le difese spiegate dall’odierno ricorrente nei gradi di merito, nè cos’abbia accertato il giudice di prime cure, nè come fossero argomentate le doglianze proposte in sede di appello nè, da ultimo, cos’abbia statuito la Corte territoriale con la sentenza qui impugnata, se non il rigetto dell’appello proposto;

che l’esposizione dei fatti rilevanti della controversia non può in specie ricavarsi nemmeno dall’esame dei motivi di ricorso, dal momento che, anche quando in essi si evoca la vicenda sostanziale o le pregresse fasi del giudizio, vi si allude solo al fine di esporre le linee difensive, senza che dei fatti sostanziali e processuali si compia mai alcuna precisa enucleazione;

che a diverse conclusioni non può pervenirsi nemmeno considerando il contenuto della memoria ex art. 378 c.p.c., essendosi chiarito che la funzione di quest’ultima è quella di illustrare e chiarire le ragioni giustificatrici dei motivi già debitamente enunciati nel ricorso e non già di integrare il contenuto di ricorsi ab origine inammissibili (cfr. da ult. Cass. nn. 3780 del 2015 e 5355 del 2018);

che, ad abundantiam, si può rilevare come i motivi di ricorso siano comunque inammissibili, vertendo tutti quanti – e indipendentemente dalla natura della censura riportata nella rubrica di ciascun motivo – sull’asseritamente errata ricostruzione dei fatti operata dai giudici di merito, la qual cosa, di per sè inammissibile in sede di legittimità, trova in specie un ulteriore ostacolo anche rispetto al vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, avendo la Corte territoriale confermato l’accertamento di fatto compiuto dal giudice di primo grado e non essendo in tali casi proponibili in sede di legittimità censure di omesso esame circa fatti decisivi se non previa dimostrazione che l’accertamento compiuto dal primo e dal secondo giudice sono differenti (Cass. n. 26774 del 2016); che il ricorso, conclusivamente, va dichiarato inammissibile, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza; che, in considerazione della declaratoria d’inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso;

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 2 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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