Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23039 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23039

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22498/2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA CICERONE 28, presso lo studio

dell’avvocato BIANCA MARIA CASADEI, rappresentato e difeso

dall’avvocato VINCENZO RAGNI giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

P.D., elettivamente domiciliato in ROMA VIA ANTONIO

BENNICELLI 27, presso lo studio dell’avvocato MARIO CEVOLOTTO,

rappresentato e difeso dall’avvocato RAFFAELE CARONE giusta delega a

margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 29/2012 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 21/02/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento in

principalità, in subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Equitalia Sud s.p.a. propone ricorso per cassazione, affidato a tre motivi, illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia n. 29/26/12, depositata il 21/2/2012, che ha rigettato l’appello avverso la decisione di quella provinciale, inerente la comunicazione di iscrizione di ipoteca su bene immobile di proprietà per alcune cartelle di pagamento asseritamente mai notificate, favorevole al contribuente, P.D., per quanto concerne i tributi, avendo il giudice di primo grado dichiarato, per crediti previdenziali e sanzioni amministrative, il proprio difetto di giurisdizione. Il giudice di secondo grado osserva, in particolare, che la documentazione versata in atti non dimostra la regolarità della notifica, ai sensi degli artt. 138 e 139 c.p.c., delle cartelle esattoriali presupposte, emergendo dalla certificazione anagrafica del P. che il contribuente non aveva la propria residenza alla Via (OMISSIS), luogo dove le notificazioni erano state eseguite, ma in Via (OMISSIS), dove lo stesso risiedeva sin dal (OMISSIS).

Resiste con controricorso il contribuente.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione del controricorrente che concerne la prospettata nullità della notifica del ricorso per cassazione eseguita, per mezzo del servizio postale, ad opera dell’ufficiale giudiziario della Corte d’appello di Bari, in quanto incompetente ai sensi del D.P.R. n. 1229 del 1959, art. 107, dovendosi Equitalia Sud avvalere dell’ufficiale giudiziario cella Corte d’appello di Roma o del Tribunale di Foggia, concorrentemente e alternativamente competenti.

L’eccezione è infondata, perchè: (a) i rapporti tra sede distaccata e sede principale si pongono in termini di ripartizione di affari nell’ambito di un unico ufficio giudiziario e non di competenza (v. sent. 21 agosto 1991 n. 8983, 13 novembre 1992 n. 12210); (b) ai sensi della L. n. 890 del 1982, art. 1, la notificazione per mezzo del servizio postale è sempre consentita ed è imposta se il destinatario risiede fuori del territorio cui è addetto l’ufficiale giudiziario; (c) la nullità della notificazione eseguita da ufficiale giudiziario incompetente è sanata, con effetto retroattivo, dalla costituzione in giudizio del destinatario e, nel giudizio di cassazione, dalla tempestiva proposizione del controricorso (Cass. n. 8552/1994; n. 4130/1981 e, con riferimento alla nullità della notificazione del controricorso, n. 642/1990, n. 6666/1981, confermate da Sez. U. n. 766/1993, con riferimento alla L. n. 1229 del 1959 e, nella vigenza della L. n. 890 del 1982, da Sez. U. n. 3110/1997).

Con il primo motivo la ricorrente Equitalia Sud deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 138 e 139 c.p.c., giacchè il giudice di appello ha errato nel ritenere non effettuate a norma degli artt. 138 e 139 c.p.c., le notifiche delle cartelle esattoriali n. (OMISSIS) e n. (OMISSIS), eseguite in Via (OMISSIS), mediante consegna del plico postale alla moglie del destinatario, nel luogo di residenza, come da certificato storico anagrafico, e che solo la notifica della cartella esattoriale n. (OMISSIS) è stata eseguita in Via (OMISSIS), luogo diverso dalla residenza, mediante consegnata a P.E., figlio del destinatario, sicchè si sarebbe al più potuto ridurre l’ipoteca per quella parte del credito di cui non v’era la prova della regolare notifica, avuto riguardo alla cartella consegnata alla persona qualificatasi “figlio” del contribuente.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, omessa pronuncia sulla insussistenza dell’onere di esibizione, da parte del Concessionario, degli originali o delle copie autentiche delle cartelle, affermazione contenuta nella sentenza di primo grado ed oggetto di specifico motivo di impugnazione da parte di Equitalia Sud. Evidenzia di aver prodotto “copia conforme all’originale di tutti i referti di notificazione delle cartelle sottostanti l’iscrizione ipotecaria e l’estratto dei ruoli delle cartelle emesse e che il contribuente non aveva contestato la conformità della documentazione in oggetto, sicchè la decisione del giudice di primo grado aveva violato anche il disposto dell’art. 2712 c.c., non essendo all’uopo necessaria la produzione degli originali.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, omessa pronuncia circa la dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, giacchè l’iscrizione di ipoteca non costituisce un atto esecutivo ma una forma di tutela del credito tributario, alla quale non necessariamente segue l’esecuzione immobiliare, che inizia con l’atto di pignoramento, per cui nessun obbligo di rispetto della richiamata disposizione gravava sull’Ente impositore, risiedendo il presupposto dell’impugnata iscrizione nel mancato pagamento delle cartelle, una volta decorsi 60 giorni dalla notifica di queste ultime, e non richiedendosi la notifica dell’avviso di intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, che deve, invece, precedere l’espropriazione.

I primi due motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente, essendo strettamente connessi, sono fondati.

La CTR ha, invero, affermato che “tutte le cartelle di pagamento relative a crediti tributari e sottostanti l’iscrizione ipotecaria impugnata, risultano notificate in (OMISSIS)”, mentre “sin dal (OMISSIS)… il contribuente risiedeva in (OMISSIS)”, “con la conseguenza che le notificazioni non sono state eseguite correttamente presso il domicilio fiscale del contribuente”.

Nel controricorso, il P. sottolinea che “sin dal (OMISSIS)… vive ed abita in (OMISSIS) (come da certificato storico di residenza allegato in atti)”, che il giudice di appello ha correttamente ritenuto la documentazione depositata dal Concessionario inidonea a dimostrate la rituale notifica delle cartelle di pagamento, in quanto avrebbe dovuto produrre nel giudizio non gli estratti di ruolo ma queste ultime, stante la diversità “da un punto di vista ontologico” dei predetti documenti, che nessuno dei due figli si chiama E. e che all’epoca aveva un unico figlio, dell’età di cinque anni, come accertata nella sentenza n. 84/2012 del Giudice di pace di Torremaggiore, che, in ogni caso, la L. n. 890 del 1982, impone, nel caso in cui il piego postale non venga consegnato personalmente al destinatario, che dell’avvenuta notificazione sia data a quest’ultimo notizia dall’agente postale a mezzo lettera raccomandata.

Orbene, per quanto concerne le prime due cartelle di pagamento, a sostegno della ritualità della notifica delle stesse va richiamato il principio affermato da questa Corte secondo cui, “in tema di procedimento di notifica della cartella esattoriale di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, è applicabile per analogia di contesto giuridico il principio secondo cui, in caso di notificazione ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 2, la qualità di persona di famiglia o di addetta alla casa, all’ufficio o all’azienda di chi ha ricevuto l’atto si presume “iuris tantum” dalle dichiarazioni recepite dall’ufficiale giudiziario nella relata di notifica, incombendo sul destinatario dell’atto, che contesti la validità della notificazione, l’onere di fornire la prova contraria ed, in particolare, l’inesistenza di alcun rapporto con il consegnatario, comportante una delle qualità su indicate ovvero la occasionalità della presenza dello stesso consegnatario. Per tale forma di notificazione non è peraltro necessario l’ulteriore adempimento dell’avviso al destinatario, a mezzo lettera raccomandata, dell’avvenuta notificazione, come è invece previsto, dello stesso art. 139, comma 5, in caso di consegna al portiere o al vicino di casa” (Cass. n. 12181/2013).

Per quanto concerne l’ultima delle cartelle di pagamento sopra ricordate, va rammentato che nella notificazione a mezzo del servizio postale, l’attività legittimamente delegata dall’ufficiale giudiziario all’agente postale in forza del disposto della L. n. 890 del 1982, art. 1, gode della medesima fede privilegiata dell’attività direttamente svolta dall’ufficiale giudiziario ed ha lo stesso contenuto, essendo egli, ai fini della validità della notifica, tenuto a controllare il rispetto delle prescrizioni contenute nel codice di rito sulle persone a cui l’atto può essere legittimamente notificato, e ad attestare la dichiarazione resa dalla persona che riceve l’atto, indicativa delle propria qualità (Cass., 23 luglio 2003, n. 11452).

Trova, quindi, applicazione anche nel caso della notificazione a mezzo del servizio postale il principio secondo cui la relata di notifica di un atto fa fede fino a querela di falso per le attestazioni che riguardano l’attività svolta dal pubblico ufficiale procedente, la constatazione di fatti avvenuti in sua presenza ed il ricevimento delle dichiarazioni resegli, limitatamente al loro contenuto estrinseco; non sono invece assistite da pubblica fede tutte le altre attestazioni che non sono frutto della diretta percezione del pubblico ufficiale, bensì di informazioni da lui assunte o di indicazioni fornitegli da altri, sebbene tali attestazioni siano però assistite da presunzione di veridicità che può essere superata solo con la prova contraria (tra le tante, Cass. n. 2421/2014; n. 19021/2013; n. 25860/2008; n. 13748/2003; n. 4590/2000).

Il P. non ha proposto querela di falso in punto di consegna del piego postale alla persona legittimata a riceverlo in quanto qualificatosi figlio ( E.) del destinatario dell’atto.

Quanto, infine, alle modalità con cui si debba fornire la prova, questa Corte si è già espressa nel senso che non sussiste un onere, in capo al Concessionario, di produrre in giudizio la copia integrale della cartella. Tale obbligo, in particolare, non discende del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, richiamato art. 26, comma 4, che peraltro prevede, a fini amministrativi, la conservazione di copia della cartella in alternativa alla “matrice” (la quale – come chiarito da Sez. 3, n. 10326/2014 – è l’unico documento che resta nella disponibilità del concessionario per la riscossione nel caso in cui opti per la notificazione della cartella di pagamento nelle forme ordinarie o comunque con messo notificatore anzichè con raccomandata con avviso di ricevimento).

Deve ritenersi, pertanto, ammissibile la prova della notificazione mediante produzione, ove il Concessionario opti per tali forme di notificazione, della relata (che contiene riferimenti alla cartella) separatamente dalla copia della cartella, della matrice o dell’estratto di ruolo, il quale ultimo è, ai fini che interessano, equipollente alla prima (Cass. n. 6395/2014).

E’ appena il caso di ricordare che la produzione dell’avviso di ricevimento del piego raccomandato contenente la copia dell’atto processuale spedita per la notificazione a mezzo del servizio postale, richiesta dalla legge in funzione della prova dell’avvenuto perfezionamento del procedimento notificatorio, può avvenire anche mediante l’allegazione di fotocopie non autenticate, ove manchi contestazione in proposito, poichè la regola posta dall’art. 2719 c.c., per la quale le copie fotografiche o fotostatiche hanno la stessa efficacia di quelle autentiche, non solo se la loro conformità all’originale è attestata dal pubblico ufficiale competente, ma anche qualora detta conformità non sia disconosciuta dalla controparte, con divieto per il giudice di sostituirsi nell’attività di disconoscimento alla parte interessata, pure se contumace trova applicazione generalizzata per tutti i documenti (Cass. n. 13439/2012).

La sentenza impugnata, che non è in linea con i principi di diritto sopra ricordati, in punto di vizi concernenti la notifica delle cartelle di pagamento oggetto di causa, va, in conclusione, cassata con rinvio ad altra sezione della C.T.R. della Puglia, che ad essi si atterà nel procedere a nuovo esame della controversia. Al giudice del rinvio è rimessa anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie primi due motivi di ricorso, ed assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata con rinvio ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Puglia, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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