Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23039 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23039

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3587-2016 proposto da:

T.C.S. TRANCIFICIO CALZATURIFICIO SCATOLIFICIO S.R.L. – P.I.

(OMISSIS), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la

CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

dall’avvocato CARLO MARIA PARATORE;

– ricorrente –

contro

P.G.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 1124/2015 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata l’11/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza dell’11 novembre 2015, la Corte di Appello di Catania confermava la decisione del Tribunale in sede che, in parziale accoglimento della domanda proposta da P.G. nei confronti della T.C.S. – Trancificio Calzaturificio Scatolificio s.r.l., aveva condannato quest’ultima al pagamento in favore della ricorrente della somma di Euro 31.108,71 oltre accessori;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la società affidato a due motivi;

che la P. è rimasta intimata;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione della corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello ritenuto che la ricorrente avesse chiesto oltre alle differenze retributive derivanti dall’errato inquadramento (nel terzo livello del CCNL di settore, invece che nel quarto rivendicato) e dallo svolgimento di ore lavorative in più rispetto a quelle indicate nelle buste paga e nei fogli di firma anche quelle tra la paga oraria effettivamente percepita ed indicata in busta paga con quella che le sarebbe spettata con riferimento alle retribuzioni per i dipendenti inquadrati nel terzo livello del CCNL; con il secondo motivo viene denunciata violazione e falsa applicazione del principio dell’onere della prova, dell’art. 437 c.p.c., comma 2, e art. 421 c.p.c., del principio del giusto processo ex art. 111 Cost. e dell’art. 6 della CEDU (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere erroneamente il giudice del gravame confermato la decisione del Tribunale che aveva ritenuto tardiva la produzione delle buste paga quietanzate da parte della società omettendo di esercitare i poteri ufficiosi riconosciutigli dall’art. 421 c.p.c., allo scopo di ricercare la verità materiale, ciò in palese violazione del principio del giusto processo ed in ossequio ad un eccessivo formalismo;

che il primo motivo è inammissibile sotto vari profili: in primo luogo perchè risulta denunciata la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e si argomenta solo sulla violazione di tale principio senza alcun riferimento alle conseguenze che l’errore (sulla) legge processuale comporta, vale adire alla nullità della sentenza e/o del procedimento (Cass. n. 19124 del 28/09/2015; Cass. SU n. 24553 del 31/10/2013, ex multis); inoltre, perchè l’impugnata sentenza, rispondendo al rilievo contenuto nell’appello per il quale il primo giudice aveva riconosciuto differenze retributive neppure richieste, ha anche evidenziato come la sentenza parziale del Tribunale – che aveva rigettato l’impugnativa di licenziamento, nonchè ritenuto che la P. aveva lavorato alle dipendenza della TCS con mansioni riconducibili al terzo livello del CCNL di settore, per le ore indicate nella buste paga e nei fogli di presenza in atti, dichiarando il suo diritto alla relativa retribuzione nei limiti della eccepita prescrizione, a far data dal 9.7.1998, al netto di quanto percepito come da ricorso, fatti salvi i pagamenti documentati dalle buste paga in atti ed i pagamenti effettuati in sede di tentativo di conciliazione – non fosse stata impugnata nè fosse stata fatta riserva di appello ragion per cui era passata in giudicato e non poteva essere più rimessa in discussione e tale ratio decidendi non risulta essere stata censurata e da sola è idonea sorreggere la decisione (Cass. Sez. U, n. 16602 del 08/08/2005; successive conformi, ex multis Cass. n. 21431 del 12/10/2007; Cass. Se. U, n. 10374 del 08/05/2007);

che il secondo motivo è fondato alla luce del principio secondo cui nel rito del lavoro, il potere istruttorio d’ufficio ex artt. 421 e 437 c.p.c., non è meramente discrezionale, ma costituisce un potere-dovere da esercitare contemperando il principio dispositivo con quello della ricerca della verità, sicchè il giudice (anche di appello), qualora reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati d’indagine, non può arrestarsi al rilievo formale del difetto di prova ma deve provvedere d’ufficio agli atti istruttori sollecitati dal materiale probatorio idonei a superare l’incertezza sui fatti in contestazione, senza che, in tal caso, si verifichi alcun aggiramento di eventuali preclusioni e decadenze processuali già prodottesi a carico delle parti, in quanto la prova disposta d’ufficio è solo un approfondimento, ritenuto indispensabile ai fini del decidere, di elementi probatori già obiettivamente presenti nella realtà del processo (di recente, Cass. n. 19305 del 29/09/2016; Sez. U, Sentenza n. 11353 del 17/06/2004 (Rv. 574225 – 01) per tutte le numerose altre); peraltro, nel caso in esame l’ammissione delle buste paga quietanzate era indispensabile per verificare la fondatezza della domanda e giustificata dal fatto che la ricorrente aveva depositato unitamente al ricorso introduttivo le buste paga (alcune delle quali risultavano anche quietanzate) e solo dopo la sentenza parziale che aveva interpretato la domanda di condanna alle differenze retributive chiarendone la portata la società aveva depositato le copie quietanzate di dette buste paga e di tale documentazione il consulente tecnico aveva anche tenuto conto nell’elaborare l’ipotesi indicata sub b) nella consulenza;

che, pertanto, va accolto il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, l’impugnata sentenza va cassata con rinvio alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione che provvederà anche alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiarato inammissibile il primo, cassa l’impugnata sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Catania in diversa composizione anche per le spese del presente giudizio.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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