Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23038 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 18161-2019 proposto da:

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati CARLA D’ALOISIO, ANTONINO

SGROI, LELIO MARITATO, ESTER ADA VITA SCIPLINO, EMANUELE DE ROSE;

– ricorrente –

contro

OMCI AEREOTERMICA SRL, in persona del Presidente pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 13, presso

lo studio dell’avvocato DOMENICO VETERE, che la rappresenta e

difende unitamente all’avvocato GIAN LUCA BALLERO DALLA DEA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 52/2019 della CORTE D’APPELLO di GENOVA,

depositata il 25/03/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Genova confermava la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato decaduto l’Inps dalla pretesa vantata nei confronti di OMCI AEREOTERMICA SRL, relativa a crediti previdenziali maturati quale debitore solidale D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29 in relazione a contratti per la realizzazione di opere concesse dalla predetta società con appalto ad altra società;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione l’Inps sulla base di unico motivo;

la società resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con unico motivo il ricorrente deduce violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, così come modificato dal D.Lgs. n. 251 del 2004, art. 6, commi 1 e 2, e, poi, dalla L. n. 296 del 2006, art. 1, comma 911, ex art. 360 c.p.c., n. 3, osservando che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, che regola l’obbligo solidale del committente nell’ambito di un appalto di opere e servizi e che prevede il perdurare del vincolo durante l’esecuzione dell’appalto e sino a due anni dalla sua cessazione, contempla una causa di decadenza del diritto di agire nei confronti del committente limitata ai lavoratori, in mancanza nel testo di ogni riferimento agli enti previdenziali e in ragione della dell’esercizio di funzioni pubbliche da parte dei predetti enti, incompatibile con qualsiasi forma di decadenza;

con il secondo motivo deduce violazione e/o falsa applicazione di legge perchè, ove si ritenesse applicabile detto termine di decadenza anche agli enti previdenziali, detta decadenza non si sarebbe comunque verificata in ragione dell’avvenuta notifica di diffide di pagamento al committente;

il ricorso è fondato;

va richiamato il principio espresso da Cass. n. 18004 del 04/07/2019, secondo cui “In tema di appalto di opere e servizi, il termine di decadenza di due anni previsto dal D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, nella versione anteriore alle modifiche apportate dal D.L. n. 5 del 2012, conv. con modif. dalla L. n. 35 del 2012, non è applicabile all’azione promossa dagli enti previdenziali nei confronti del committente, essendo la stessa soggetta al solo termine di prescrizione”;

nella richiamata sentenza la Corte ha affermato che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, oggetto nel tempo di varie modifiche, è stato sin dalla sua entrata in vigore incentrato sulla previsione di un vincolo di solidarietà tra committente ed appaltatore, secondo un modulo legislativo che intende rafforzare l’adempimento delle obbligazioni retributive e previdenziali, ponendo a carico dell’imprenditore che impiega lavoratori dipendenti da altro imprenditore il rischio economico di rispondere in prima persona delle eventuali omissioni di quest’ultimo;

ha rimarcato che l’obbligazione contributiva, derivante dalla legge e che fa capo all’Inps, è distinta e autonoma rispetto a quella retributiva (Cass. 8662 del 2019), essa (Cass. n. 13650 del 2019) ha natura indisponibile e va commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo);

quanto all’interpretazione dell’art. 29, comma 2 appena citato, nella stesura in vigore all’epoca dei fatti controversi, questa Corte ha scelto l’opzione interpretativa, ispirata a ragioni di ordine sistematico e testuale (assenza nel D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29 di espresse regole relative alla pretesa contributiva, autonomia tra la prestazione retributiva e quella contributiva), che reputa mancanti i termini di decadenza per l’esercizio dell’azione di accertamento dell’obbligo contributivo, soggetto solo al termine prescrizionale: opzione interpretativa compatibile con la natura indisponibile della pretesa contributiva, commisurata alla retribuzione che al lavoratore spetterebbe sulla base della contrattazione collettiva vigente (cd. “minimale contributivo”);

tale interpretazione si conforma alla considerazione, di rilevo sistematico, secondo cui si vedrebbe, altrimenti, spezzato, senza alcuna plausibile ragione logica e giuridica apprezzabile, quel nesso tra retribuzione dovuta e in ipotesi in concreto erogata e adempimento dell’obbligo contributivo, procurandosi un vulnus nella protezione assicurativa del lavoratore che il citato art. 29 ha voluto potenziare;

il ricorso, pertanto, va accolto e, conseguentemente, la sentenza deve essere cassata e rinviata alla Corte d’appello di Roma in diversa composizione al fine di procedere all’accertamento della pretesa contributiva fatta valere dall’Inps alla luce del principio sopra indicato, nonchè per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di Genova in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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