Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23038 del 03/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 03/10/2017, (ud. 05/07/2017, dep.03/10/2017),  n. 23038

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. FERNANDES Giulio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3400-2016 proposto da:

COOPERATIVA ORTOFRUTTICOLA RIFORMA FONDIARIA “POZZELLE MURGE”, in

persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in

ROMA, VIALE AMERICA 93, presso lo studio dell’avvocato SERGIO

CECILIA, rappresentata e difesa dall’avvocato RICCARDO DELL’OLIO;

– ricorrente –

contro

S.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA OLIAVIANO 9,

presso lo studio dell’avvocato SALVATORE RUSSO, rappresentato e

difeso dall’avvocato ANTONIO NESPOLI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 2346/2015 della CORTE D’APPELLO di BARI,

depositata il 16/10/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 05/07/2017 dal Consigliere Dott. FERNANDES GIULIO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza del 16 ottobre 2015, la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione del Tribunale di Trani, accoglieva in parte la domanda proposta da S.S. nei confronti della Cooperativa Ortofrutticola Riforma Fondiaria “Pozzelle Murge” condannando quest’ultima al pagamento in favore del primo della complessiva somma di Euro 5.729,88 (al lordo di ritenute e trattenute di legge) – per differenze retributive maturate in relazione al rapporto di lavoro intercorso tra le parti nel periodo dal novembre 1999 all’ottobre 2004 – oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali;

che per la cassazione di tale decisione propone ricorso la cooperativa affidato a due motivi cui resiste il S. con controricorso;

che è stata depositata la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 – bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio;

che il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che: con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., nonchè del C.I.P.L. 23 luglio 1997 e succ. rinnovi e del C.I.P.L. 10 luglio 2000, art. 16, (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) per avere la Corte di appello, sulla scorta di una errata ricostruzione interpretativa delle risultanze della prova testimoniale, ritenuto provato lo svolgimento di lavoro straordinario da parte del S. nonostante le contraddizioni rilevabili nelle deposizioni rese dai testi escussi che avevano indotto il primo giudice a considerare non assolto l’onere probatorio da parte del ricorrente ed a rigettare la domanda; si evidenzia che da tale errato scrutinio delle emergenze istruttorie era derivata anche un’errata applicazione delle disposizioni del contratto collettivo avendo il giudice del gravame considerato come provato il tempo impiegato per il trasporto del lavoratore dal comune di residenza all’azienda sicuramente superiore ai sessanta minuti per singolo tragitto e, quindi, ritenendo lavorativo quello eccedente i 100 minuti complessivamente impiegati nel percorso di andata e ritorno;

– con il secondo motivo viene dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) perchè la Corte di merito non aveva considerato la concreta impossibilità di iniziare l’attività lavorativa negli orari indicati dai testi e dallo stesso S. visto che alle ore 4,30 – 5,00 del mattino non è possibile lavorare nei campi perchè ancora notte nè sarebbe stato possibile collocare l’inizio dell’orario di lavoro agli orari indicati dai testi per giustificare i trasferimenti sui campi non essendo tale circostanza allegata con precisione ed esattezza dal ricorso introduttivo nè tampoco emersa dalle prove espletate;

che il primo motivo è inammissibile in quanto – nonostante il richiamo a violazioni di legge contenuto nell’intestazione – lamenta una errata valutazione delle emergenze istruttorie finendo con il sollecitare una generale rivisitazione del materiale di causa e nel chiederne un nuovo apprezzamento nel merito, operazione non consentita in sede di legittimità neppure sotto forma di denuncia di vizio di motivazione; invero, è stato in più occasioni affermato dalla giurisprudenza di questa Corte che la valutazione delle emergenze probatorie, come la scelta, tra le varie risultanze, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice del merito, il quale nel porre a fondamento della propria decisione una fonte di prova con esclusione di altre, non incontra altro limite che quello di indicare le ragioni del proprio convincimento, senza essere tenuto a discutere ogni singolo elemento o a confutare tutte le deduzioni difensive (cfr, ex plurimis, Cass. n. 17097 del 21/07/2010; Cass. n. 12362 del 24/05/2006; Cass. n. 11933 del 07/08/2003); peraltro, la Corte territoriale, con una motivazione adeguata, coerente e logica ha interpretato le risultanze della prova testimoniale giungendo a ritenere provato l’assunto del lavoratore, in particolare, l’orario di lavoro effettivamente svolto anche in considerazione del tempo impiegato nei trasferimenti sui fondi agricoli;

che il secondo motivo è del pari inammissibile non tenendo conto di quanto affermato nell’impugnata sentenza in cui viene precisato – all’esito dello scrutinio delle risultanze della prova orale espletata – che il lavoro sui campi iniziava, d’inverno, alle 7,00 e, d’estate, alle 5,30 sicchè la censura è finalizzata inevitabilmente ad una nuova valutazione del merito non consentita in questa sede;

che, pertanto, il ricorso va dichiarato inammissibile;

che le spese del presente giudizio, per il principio della soccombenza, sono poste a carico della ricorrente e vengono liquidate come da dispositivo che sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, previsto dal D.P.R. 30 maggio, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, (legge di stabilità 2013) trovando tale disposizione applicazione ai procedimenti iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame (Cass. n. 22035 del 17/10/2014; Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014 e numerose successive conformi).

PQM

 

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente alle spese del presente giudizio liquidate in Euro 200,00 per esborsi, Euro 2.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfetario nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione Semplificata.

Così deciso in Roma, il 5 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre 2017

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