Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23037 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – rel. Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17898-2019 proposto da:

G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIOVANNA COGO;

– ricorrente –

contro

POSTE ITALIANE SPA, (OMISSIS), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134,

presso lo studio dell’avvocato LUIGI FIORILLO, rappresentata e

difesa dagli avvocati GAETANA ALLEGRA, GAETANO GRANOZZI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 459/2018 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 23/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. LUCIA

ESPOSITO.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

La Corte d’appello di Catania, in sede di rinvio dalla Corte di Cassazione, confermando nel resto la decisione del giudice di primo grado che aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto intercorso tra G.S. e Poste Italiane s.p.a., in applicazione della L. n. 183 del 2010, art. 32 rideterminava la pretesa risarcitoria nella misura di sette mensilità e, “avuto riguardo all’esito della lite ed all’esistenza di contrastanti orientamenti giurisprudenziali all’epoca di instaurazione del giudizio di primo grado”, compensava tra le parti le spese di tutti i gradi di giudizio;

avverso la sentenza propone ricorso per cassazione G.S. sulla base di due motivi, illustrati con memoria;

Poste Italiane s.p.a. resiste con controricorso;

la proposta del relatore, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., è stata notificata alla parte costituita, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

Con il primo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c. e art. 24 Cost., osservando che la riforma parziale della statuizione risarcitoria non integra ipotesi di reciproca soccombenza ai fini della compensazione integrale delle spese di lite, essendo stata confermata la statuizione sulla domanda principale ed essendo la parziale riforma dovuta allo ius superveniens, nonchè vizio di motivazione per avere la Corte omesso di esplicitare le ragioni per cui aveva ritenuto che la riforma parziale costituisse ipotesi di compensazione delle spese dell’intero giudizio, nonostante che il ricorrente avesse proposto ricorso incidentale avverso la cassata sentenza che aveva disposto la compensazione integrale delle spese del giudizio d’appello;

con il secondo motivo deduce violazione degli artt. 91,92 e 132 c.p.c., art. 118 disp att. c.p.c. e art. 24 Cost., nonchè vizio di motivazione apparente perchè illogica e contraddittoria in relazione alla compensazione delle spese, essendo stato allegato a fondamento della compensazione, con motivazione generica, un contrasto giurisprudenziale, che, per giustificare la compensazione, sarebbe dovuto esistere sin dall’instaurazione del giudizio, situazione che non ricorreva nel caso in esame;

i motivi, da trattare congiuntamente, sono manifestamente infondati;

la compensazione delle spese di giudizio, infatti, è giustificata dalla reciproca soccombenza, ravvisabile anche in caso di parziale accoglimento della domanda sotto il profilo meramente quantitativo (“La nozione di soccombenza reciproca che consente la compensazione parziale o totale delle spese processuali, sottende anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate, che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti, ovvero l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri, ovvero una parzialità dell’accoglimento anche meramente quantitativa, riguardante una domanda articolata in unico capo” – Cass. n. 21684 del 23/09/2013, Cass. n. 10113 del 24/04/2018);

in tal senso deve reputarsi congrua la motivazione della Corte, che correttamente ha fatto riferimento all’esito della lite, e, quindi, alla parziale soccombenza, con motivazione di per sè sola sufficiente a giustificare la disposta compensazione, rilevandosi, quanto alle ulteriori giustificazioni, che si tratta di giudizio instaurato anteriormente alla L. del 2005 (si legge nel ricorso per cassazione che il ricorso introduttivo è datato 25/8/2003), soggetto all’indicazione di “giusti motivi” di compensazione, in conformità al disposto dell’art. 92 c.p.c. nella formulazione anteriore alla novella introdotta con la L. n. 263 del 2005;

in base alle svolte argomentazioni il ricorso va rigettato, con liquidazione delle spese secondo soccombenza.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, se dovuto, per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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