Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23037 del 16/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/04/2019, dep. 16/09/2019), n.23037
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Maria Margherita – Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. RIVERSO Roberto – Consigliere –
Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 27623-2017 proposto da:
SPARTACO MALANDRUCOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
VALDINIEVOLE 11, presso lo studio dell’avvocato MORANDI ESTER
FERRARI, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente -Cu ò
contro
INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in
persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in
ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA
dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati MASSA
CLEMENTINA MANUELA, CAPANNOLO EMANUELA, VALENTE NICOLA;
– resistente –
avverso la sentenza n. 3836/2017 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il
20/04/2017;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 02/04/2019 dal Consigliere Relatore Dott. CAVALLARO
LUIGI.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che, con sentenza depositata il 20.4.2017, il Tribunale di Roma, decidendo in sede di opposizione ad accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ha rigettato la domanda di Spartaco Malandrucolo volta al conseguimento di benefici assistenziali, condannandolo a rifondere le spese di lite e di CT U; che avverso tale pronuncia Spartaco Malandrucolo ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di censura; che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificato; che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che, con l’unico motivo di censura, parte ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 152 disp. att. c.p.c. per avere il Tribunale ritenuto che, in mancanza di una specifica indicazione circa il reddito posseduto, la dichiarazione resa ai fini dell’esonero delle spese di lite non potesse avere effetto;
che il motivo è fondato, evincendosi dalle conclusioni del ricorso introduttivo del giudizio (debitamente trascritte nel corpo del ricorso per cassazione) che il ricorrente aveva dichiarato di trovarsi nelle condizioni di esonero previste dalla legge ed essendosi chiarito che l’art. 152 disp. att. c.p.c. non impone, ai fini dell’esonero delle spese di lite, l’adozione di alcuna rigida formula ma subordina l’esenzione esclusivamente alla tempestiva presentazione della dichiarazione, senza richiedere che in essa debba anche essere contenuto l’impegno a comunicare variazioni reddituali rilevanti (Cass. n. 16132 del 2016) o l’indicazione specifica dell’entità del reddito proprio e del nucleo familiare (Cass. n. 24303 del 2016);
che, non apparendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, va pertanto dichiarato che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese per l’accertamento preventivo obbligatorio, ponendosi conseguentemente a carico dell’INPS le spese di consulenza tecnica (cfr. per un caso analogo Cass. n. 6754 del 2019), nonchè quelle del presente giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo e da distrarsi in favore del difensore antistatario;
che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, dichiara che parte ricorrente non è tenuta al pagamento delle spese del giudizio di accertamento tecnico preventivo obbligatorio, ponendo le spese di CTU a carico dell’INPS.
Condanna l’INPS al pagamento delle spese del presente grado, che liquida in Euro 200,00 per spese ed Euro 1.200,00 per compensi professionali, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge, con attribuzione.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nell’Adunanza Camerale, il 2 aprile 2019.
Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019