Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23037 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana M.T. – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 18232-2012 proposto da:

T.R., elettivamente domiciliato in ROMA VIA PAOLO EMILIO

34, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO PORRU, che lo

rappresenta e difende giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA GERIT SPA AGENTE DELLA RISCOSSIONE PER LA PROVINCIA DI ROMA

in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo studio

dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che lo rappresenta e difende giusta

delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 54/2012 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 31/01/2012;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. DE MASI ORONZO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. DEL

CORE SERGIO che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione

del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

T.R. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 54/14/12, pronunciata il 17/1/2012 e depositata il 31/1/2012, che ha accolto l’appello dell’Agente di Riscossione – Roma Equitalia Sud s.p.a. avverso la decisione di quella provinciale, favorevole al contribuente, avente ad oggetto l’iscrizione di ipoteca per alcune cartelle di pagamento.

Osservava, per quanto d’interesse, il giudice di secondo grado: che la notifica postale delle cartelle esattoriali eseguita direttamente dall’Agente di Riscossione, a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, è conforme al D.Lgs. n. 602 del 1973, art. 26; che neppure sussisteva la dedotta violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, in quanto non applicabile alla iscrizione ipotecaria, la quale non costituisce atto dell’espropriazione forzata; che non poteva essere esaminata, in quanto tardivamente proposta, la questione concernente la circostanza che per alcune cartelle esattoriali era intervenuto il pagamento del dovuto, che per altre v’era stato il condono e che per altre ancora v’era stata, in sede di giudizio di impugnazione, una decisione favorevole al contribuente; che neppure sussisteva la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in ogni caso non produttiva di nullità dell’atto.

Resiste Equitalia Gerit s.p.a. con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria e illogica motivazione su un fatto controverso e decisivo della causa, giacchè nella sentenza impugnata il giudice di appello, dopo aver dato atto che per alcune cartelle esattoriali era intervenuto il pagamento, per altre, il condono e, per altre ancora, una decisione giudiziale favorevole al contribuente, aveva ritenuto di non poter esaminare le relative questioni in quanto tardivamente proposte. Evidenzia che già in prime cure era stato dedotto che le cartelle ritualmente notificate erano state impugnate, che per alcune cartelle era stata presentata domanda di condono e pagato il relativo importo, che per altre ancora era stata contestata la sussistenza della notificazione, e che nel gravame proposto dall’Agente della Riscossione nulla era stato dedotto al riguardo.

Con il secondo motivo deduce, sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del giudicato interno, in relazione al capo della sentenza di primo grado concernente il pagamento ed il condono delle cartelle nn. (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), (OMISSIS), nonchè l’annullamento giudiziale della cartella n. (OMISSIS), atteso che l’atto di appello era stato proposto dall’Agente della Riscossione in riferimento a statuizioni diverse.

Con il terzo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, per non avere il giudice di appello considerato che, quand’anche fossero stati effettivamente notificati gli atti prodromici all’iscrizione ipotecaria, quest’ultima sarebbe pur sempre intervenuta oltre un anno dalla notifica delle cartelle esattoriali, che si colloca tra il (OMISSIS), sicchè l’espropriazione avrebbe dovuto essere preceduta dalla notifica di un avviso di pagamento, come appunto richiesto dalla indicata disposizione.

Con il quarto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 68, in relazione alla L. n. 212 del 2000, artt. 6 e 7, D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, giacchè il contribuente con il ricorso originario aveva sostenuto di essere stato privato della possibilità di tutelare la propria posizione, in quanto il Concessionario non aveva proceduto ritualmente alla notifica delle cartelle di pagamento prodromiche alla iscrizione ipotecaria e dell’intimazione di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, nè tantomeno alla notifica del preavviso di iscrizione ipotecaria.

Con il quinto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, giacchè la CTR ha disatteso la deduzione del contribuente secondo cui delle 23 cartelle esattoriali poste a fondamento della iscrizione di ipoteca il medesimo aveva ricevuto la notifica solo di quelle in relazione alle quali aveva chiesto il condono o agito giudizialmente per l’annullamento. Evidenzia che Equitalia, rimasta contumace in primo grado, soltanto con l’appello aveva sostenuto di aver correttamente notificato le cartelle, alcune ai sensi dell’art. 143 c.p.c., “come si evince dagli estratti di ruolo e ancora più dalle relate che vengono depositate nel fascicolo dell’appellante”. Evidenzia, inoltre, che siffatte notificazioni sono state eseguite direttamente tramite posta raccomandata, ai sensi della L. n. 890 del 1982, e non già ai sensi del codice di rito, donde la non pertinenza del richiamo all’art. 143 c.p.c., con violazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 1, e conseguente inesistenza delle stesse.

Con il sesto motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, in relazione alla L. n. 241 del 1990, artt. 3 e 21 octies, per avere il Concessionario chiaramente violato l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi tra i quali rientra l’impugnata iscrizione ipotecaria.

In applicazione del principio processuale della “ragione più liquida” (Cass. n. 9936/2014; n. 12002/2014) devono essere esaminati prioritariamente il terzo ed il quarto motivo di ricorso, tra loro strettamente connessi, che sono fondati nei termini appresso precisati.

Sulla questione con essi sollevata dal contribuente va osservato che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui al medesimo D.P.R. art. 50, comma 2, la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal medesimo D.P.R., art. 77, comma 2 – bis, come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 15354 del 2015 in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati.

Facendo riferimento al principio di diritto sub a), il D.P.R. cit. art. 50, comma 2, non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto, con conseguente correttezza sul punto della sentenza impugnata, che pure ha sottolineato come, trattandosi di misure cautelari, esse non fossero qualificabili provvedimenti espropriativi.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l’originario ricorso risolvendosi, in buona sostanza, nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, contiene una denuncia fondata alla stregua del principio riportato sub b).

Giova ricordare che le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant’è che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).

Ebbene, nel caso di specie, il T. anche se deduce la violazione di una disposizione inapplicabile, qual’è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, lamenta in buona sostanza di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria, e ciò consente di qualificare giuridicamente i fatti e di utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attaglia.

Il Collegio intende così dare continuità all’orientamento giurisprudenziale sopra richiamato, nessun argomento contrario essendo stato offerto dalla contro ricorrente.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente. Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa Corte formatasi solo di recente e comunque successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per l’integrale compensazione delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il terzo ed il quarto motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella camera di Consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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