Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23037 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23037

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.F. domiciliato in ROMA, P.zza Augusto Imperatore 22

presso l’avv. Pottino Guido, con l’avv. Zauli Carlo del Foro di

Forlì, che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale a

margine del ricorso C.F. (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 587 cron. in data 3.10.2008 della Corte di

Appello di Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ZENO Immacolata che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Ancona, pronunziando su domanda di equa riparazione proposta da F.F. contro il Ministero della Giustizia per la eccessiva durata di un procedimento fallimentare nei quale egli era stato ammesso al passivo per crediti di lavoro, pari a L. 19.476.206, e che era iniziato dalla sua domanda del 31.3.1993 ed al luglio 2008 non era ancora stato definito, ha riconosciuto – in relazione alla complessità della procedura – una durata irragionevole di anni 8 e mesi 6 per la quale ha liquidato, anche tenendo conto dei riparti parziali intervenuti, indennizzo di Euro 4.500,00. Ha compensato le spese del grado per 1/2 e liquidato il residuo a carico del Ministero. Per la cassazione di tale decreto ricorre il F. con atto del 9.11.2009 recante dieci motivi, ai quali si oppone il M.G. con controricorso. Vi è memoria del F.. Il Collegio ha deciso la redazione di motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è fondato nei limiti appresso precisati.

Primo motivo: con esso si denunzia violazione di legge per non avere la Corte applicato al a procedure fallimentari lo standard di tre o quattro anni proprio dei processi civili di primo grado. La censura è inconsistente, essendo fermo indirizzo di questa Corte, al quale il Collegio intende dare seguito, quello che ritiene normalmente ragionevole la durata di sette anni per una procedura fallimentare complessa e che veda inseriti sub procedimenti contenziosi indispensabili nell’interesse della massa creditoria (ex multis Cass. 5316 e 950 del 2011 e 26421 del 2009).

Secondo motivo: con esso si lamenta che la valutazione di complessità non sia stata correlata a dati effettivi. Il motivo è inammissibile perchè manca totalmente di autosufficienza essendo onere del ricorrente, che deduca come generica la valutazione di “complessità” data dal decreto impugnato, addurre le ragioni (assenza di revocatorie, carenza di problemi di vendite etc.) che, di contro, avrebbero – se considerate – portato ad una valutazione di relativa semplicità.

Terzo motivo: con esso si ripropone la stessa censura di cui al secondo motivo come violazione di legge: il quesito deve ritenersi astratto e non pertinente alla specifica decisione censurata (S.U. 14661 del 2011) Quarto, quinto, sesto e settimo motivo: con essi si afferma che sarebbe difettata la personalizzazione dell’indennizzo dato che si trattava di fallimento e di ammissione di credito di lavoro. Inoltre i riparti sarebbero richiamati solo genericamente quali ragione di una neanche precisata esigenza di ridurre l’indennizzo per correlarlo al patema ridotto. I motivi sono in parte qua fondati: la dimidiazione da Euro 1.000,00 ad anno è priva di, base ragionevole ed il riferimento ai riparti parziali – quale ragione per accertare una riduzione dell’ansia da attesa – è dato assolutamente indeterminato e pertanto non utilizzabile. La liquidazione di soli Euro 500,00 ad anno per il ritardo irragionevole nella definizione in sede concorsuale di un credito di lavoro, vieppiù essendo tal parametro “comprensivo” degli interessi dalla domanda alla liquidazione, è frutto di scelta errata.

Ottavo motivo: Si lamenta la liquidazione delle spese sotto tariffa:

il motivo viene assorbito nell’effetto rescindente derivante dall’accoglimento dei motivi di cui sopra.

Nono motivo: ci si duole della compensazione per 1/2 delle spese:

anche tal censura è assorbita.

Decimo motivo: con esso si censura il mancato computo dell’indennizzo sull’intera durata del processo e non solo sulla parte irragionevole di esso. Il motivo è del tutto infondato alla luce del contrario principio posto da questa Corte ed al quale il Collegio intende dare seguito (Cass. 3616 del 2008 e 478 del 2011).

Accolti i motivi sopra indicati e cassato il decreto ben può decidersi nel mento, applicando i parametri ai quali questa Corte, da tempo, fa ricorso nella determinazione dell’indennizzo (Cass. 21840 del 2009 e 819 del 2010): si riconosce pertanto l’indennizzo di Euro 750,00 per i primi tre anni di ritardo e di 1.000,00 ad anno per gli anni (o frazioni) successivi. Pertanto spettano al ricorrente Euro 7.750 (750 x 3 + 1.000 x 5 + 500) con interessi dalla domanda al saldo. Le spese si regolano in dispositivo, secondo il criterio della soccombenza, e vanno distratte.

P.Q.M.

Accoglie i motivi quattro, cinque, sei e sette del ricorso, per quanto di ragione; rigetta o dichiara assorbiti gli altri; cassa il decreto impugnato in relazione ai motivi accolti e, decidendo ex art. 384 c.p.c., condanna il Ministero della Giustizia a pagare al F. la somma di Euro 7.750,00 oltre interessi dalla domanda al saldo; condanna il Ministero a pagare per spese di giudizio la somma di Euro 1.350,00 (50,00 + 500,00+800,00) per il giudizio di merito e di Euro 1.100,00 (di cui Euro 100,00 per esborsi) per il giudizio di legittimità, oltre spese generali ed accessori su entrambe le liquidazioni, e distrae le predette somme in favore degli avv. Zauli e Sargentoni (al 50% ciascuno) per il merito ed in favore degli avv. Zauli e Pottino (al 50% ciascuno) per la legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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