Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23036 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 14281-2012 proposto da:

C.V., elettivamente domiciliato in ROMA VIA CRESCENZIO 2,

presso lo studio dell’avvocato GUGLIELMO FRANSONI, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato PASQUALE RUSSO giusta

delega in calce;

– ricorrente –

contro

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA ATTILIO REGOLO 12D, presso lo

studio dell’avvocato RICCARDO ZACCHIA, che lo rappresenta e difende

giusta delega in calce;

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 291/2011 della COMM.TRIB.REG. di ROMA,

depositata il 20/04/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato FRANSONI che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per l’accoglimento per quanto di

ragione del 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

C.V. propone ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi, illustra i motivi di impugnazione con memoria ex art. 378 c.p.c., avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 291/14/2011, pronunciata il 14/4/2011 e depositata il 20/4/2011, che ha rigettato l’appello del contribuente contro la decisione di quella provinciale, anch’essa sfavorevole al contribuente, avente ad oggetto l’iscrizione di ipoteca su beni immobili di proprietà, per alcune cartelle di pagamento asseritamente mai notificate (per le cartelle aventi ad oggetto la riscossione di contributi INPS la CTP aveva dichiarato il difetto di giurisdizione).

In particolare, il giudice di secondo grado osservava che Equitalia Gerit spa aveva dimostrato, quanto alla notifica postale delle cartelle esattoriali, che per due lettere a.r. le cartoline di ricevimento recavano la sottoscrizione del contribuente e che l’ulteriore lettera a.r., l’unica peraltro recante l’iscrizione a ruolo di somme di natura tributaria, risultava essere stata consegnata al portiere dello stabile in cui abitava il C., in qualità di persona abilitata a riceverla, donde la ritualità della notifica della cartella di pagamento per IRPEF anno 2006 e la legittimità dell’iscrizione ipotecaria oggetto d’impugnazione.

Resistono con controricorso Equitalia Gerit spa. Ed Agenzia delle Entrate.

Il Collegio ha disposto, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato ex art. 112 c.p.c., giacchè il giudice di appello ha omesso di pronunciarsi in merito alla mancata notificazione della iscrizione di ipoteca ed al difetto di comunicazione dell’atto di intimazione di pagamento, previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, quale presupposto per effettuare l’espropriazione forzata, essendo decorso oltre un anno dalla notifica del ruolo, trascurando di considerare che, sin dell’ originario ricorso, il contribuente aveva sollevato le relative questioni, riproponendole puntualmente con i motivi di gravame. Evidenzia, altresì, che la decisione della CTR del Lazio si incentra esclusivamente sulla diversa questione concernente la validità o meno della notifica della cartelle esattoriali e che l’iscrizione di ipoteca, in quanto atto funzionale all’espropriazione forzata, soggiace necessariamente ai limiti ed ai presupposti normativi propri della procedura esecutiva.

Con il secondo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la violazione del principio di non contestazione di cui all’art. 115 c.p.c., comma 1, u.p., giacchè il giudice di appello ha ritenuto che la notifica venne eseguita ai sensi dell’art. 139 c.p.c., comma 3, mentre era assolutamente pacifico tra le parti che fosse avvenuta ai sensi dell’art. 140 c.p.c., come del resto riportato nella relata di notifica, del cui contenuto si era dato conto anche nel ricorso introduttivo del giudizio.

Con il terzo motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per violazione dell’art. 2700 c.c., giacchè la decisione impugnata contrasta con la natura di atto pubblico della relata di notifica della cartella di pagamento in cui l’agente notificatore attesta di aver tentato la consegna dell’atto al destinatario o a persona abilitata alla ricezione ex art. 139 c.p.c. e che, non essendovi riuscito, per la temporanea assenza dell’uno e della altre persone indicate dalla norma, ha provveduto agli adempimenti previsti dal successivo art. 140 c.p.c. (deposito del plico presso la casa comunale, affissione dell’avviso all’albo comunale e invio della raccomandata con avviso di ricevimento finalizzato a rendere noto al contribuente l’avvenuto deposito). Aggiunge il ricorrente che l’avviso di ricevimento della sopra indicata lettera raccomandata non reca alcuna sottoscrizione del destinatario, nè dello stesso agente postale, il che sta a significare che il piego non venne mai recapitato al C..

Con il quarto motivo il ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, contraddittoria e insufficiente motivazione su un fatto controverso e decisivo della controversia, giacchè nella sentenza impugnata la CTR afferma, contrariamente a quanto risulta dagli atti, che la cartella di pagamento recante l’iscrizione a ruolo dell’IRPEF per l’anno d’imposta 1996 “è stata regolarmente notificata al portiere dello stabile” senza, però, indicare gli elementi ritenuti idonei a suffragare la consegna del plico postale alla persona qualificatasi come portiere dello stabile.

Il primo motivo di ricorso è fondato e va accolto nei termini appresso precisati.

Secondo i giudici di appello, dall’affermato perfezionamento della notifica della cartella esattoriale per cui è causa, discende la legittimità della iscrizione di ipoteca sui beni del contribuente moroso, con ciò rimanendo assorbita ogni altra questione concernente la conoscenza, da parte del destinatario, di ciascuno degli atti attraverso i quali si forma e trova attuazione la pretesa tributaria, “allo scopo, soprattutto, di rendere possibile per quest(o) ultim(o) un efficace esercizio del diritto di difesa”.

La CTR, in tal modo, è incorsa nel vizio di omessa pronuncia, deducibile con ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4, risolventesi nella violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, ed integrante error in procedendo da accertare con esame diretto degli atti da parte del giudice di legittimità, atteso che le doglianze dell’appellante, che involgevano anche altri profili di legittimità della adottata misura cautelare, avuto riguardo al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 1, ed all’applicabilità del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, sono rimaste di fatto senza risposta. Sulla questione, sollevata dal contribuente, concernente il diritto ad una comunicazione preventiva dell’iscrizione di ipoteca, va osservato che sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50 comma 2 medesimo D.P.R. la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dall’art. 77, comma 2-bis medesimo D.P.R., come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con ordinanza n. 15354 del 2015 in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati.

Facendo riferimento al principio di diritto sub a), l’art. 50, comma 2 D.P.R. cit. non si applica alla iscrizione ipotecaria in oggetto, con conseguente correttezza sul punto della sentenza impugnata che aveva confermato la decisione di primo grado e sottolineato la distinzione tra procedura cautelare e procedura di espropriazione immobiliare.

Non può, tuttavia, non rilevarsi che l’originario ricorso, risolvendosi nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale, è fondato alla stregua del principio di diritto riportato sub b).

Giova ricordare che le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant’è che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015). Ebbene, nel caso di specie, il C., anche se deduce la violazione di una disposizione inapplicabile, qual’ è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, avendo dedotto il difetto di notificazione dell’iscrizione ipotecaria in uno all’omessa comunicazione dell’atto di intimazione di pagamento, quali presupposti per poter procedere all’espropriazione forzata, lamenta in buona sostanza di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria, il che consente di qualificare giuridicamente i fatti e di utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attaglia.

Il Collegio intende così dare continuità all’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale sopra richiamato.

In accoglimento del suesposto motivo, la sentenza impugnata va pertanto cassata, restando conseguentemente assorbito l’esame degli ulteriori motivi in larga parte incentrati sulla contestata ritualità della notifica della cartella esattoriale, atto presupposto dell’iscrizione ipotecaria oggetto di causa.

Non prospettandosi la necessità di ulteriori accertamenti in fatto, la causa va decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., con l’accoglimento del ricorso originario proposto dal contribuente.

Trovando la decisione fondamento in una giurisprudenza di questa Corte formatasi solo di recente e, comunque, successivamente alla sentenza impugnata, sussistono i presupposti per la compensazione tra le parti delle spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti i rimanenti, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso originario del contribuente. Compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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