Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23036 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.L. domiciliato in ROMA, P.zza Augusto Imperatore 22

presso l’avv. Pottino Guido con l’avv. Carlo Zauli del Foro di Forlì

che lo rappresentano e difendono giusta procura speciale a margine

del ricorso C.F.: (OMISSIS);

– ricorrente –

contro

Ministero della Giustizia dom.to in Roma via dei Portoghesi 12 presso

l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

avverso il decreto n. 78 cron. In data 7.02.2009 della Corte di

Appello di Ancona;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

6.10.2011 dal Consigliere Dott. Luigi MACIOCE;

udito il P.M., in persona del Sost.Proc. Gen. Dott. ZENO Immacolata

che ha concluso per l’accoglimento per quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Ancona, pronunziando su domanda di equa riparazione proposta da B.L. contro il Ministero della Giustizia per la eccessiva durata di un processo penale al quale era stato sottoposto dal 2000 al 9.1.2008 (data nella quale la cassazione aveva rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza di appello che lo aveva riconosciuto responsabile di uno dei reati ascritti), ha riconosciuto – in relazione alla durata, datante dal decreto di perquisizione dell’11.1.2001 e con riguardo al parametro CEDU applicabile, di anni sei per i tre gradi percorsi – una protrazione irragionevole di mesi 9 per la quale ha liquidato indennizzo di Euro 700,00. Ha compensato le spese del grado per 1/2 e liquidato il residuo a carico del Ministero.

Per la cassazione di tale decreto ricorre il B. con atto del 28.10.2009 recante nove motivi, ai quali si oppone il M.G. con controricorso. Il difensore del B. ha depositato memoria finale. Il Collegio ha autorizzato la redazione di motivazione in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Ritiene il Collegio meritevole di accoglimento il solo sesto motivo.

Primo motivo: denunzia la scelta di ritenere emerso il procedimento, ed indiscutibile il patema, solo con il sequestro del gennaio 2001, quando invece in atti vi erano elementi per far ritenere esistente e conosciuta da ben prima l’indagine, La censura è espressa contro una insindacabile valutazione, la quale fa leva sul corretto principio per il quale l’atto tipico rilevante per l’impatto sull’indagato, e quindi inducente patema, è solo quello invasivo (Cass. 19870 del 2010).

Secondo motivo: lamenta che la durata standard ricavata dalle indicazioni della CEDU non sia stata ristretta in relazione agli adottati provvedimenti cautelari. Inconsistente è, ad avviso del Collegio, la tesi sottesa alla censura, per la quale automaticamente la durata del procedimento penale nei confronti dell’imputato detenuto per effetto di misure cautelari dovrebbe essere ridotta: il patema da misura cautelare è invero irrilevante nella sede della configurazione del limite ragionevole della durata del procedimento, correlato alla complessità o semplicità della vicenda (come afferma la mal invocata Cass. 8585 del 2005) e non alla condizione personale dell’indagato/imputato (la cui limitazione trova le sue ragioni negli artt. 273 e 274 c.p.p. e la sua graduazione nell’art. 275 c.p.p.).

Terzo motivo: lamenta che il parametro di Euro 1.000,00 ad anno sia inadeguato nel riparare la durata eccessiva del processo penale. La doglianza è infondata sol che si rammenti l’indirizzo consolidato di questa Corte che individua nel parametro di Euro 750,00 ad anno per i primi tre anni di durata l’indennizzo da riconoscersi nei casi in cui non si riscontri un particolare patema (Cass. 21840 del 2009 e 819 del 2010). E nella specie nessun elemento viene addotto per dubitare della assoluta adeguatezza del parametro scelto nel merito.

Quarto e Quinto motivo: sarebbe difettata la personalizzazione dell’indennizzo dato che si trattava di P.P. con molte imputazioni:

le censure sono generiche affermazioni prive di alcuna autorifficienza e neanche si correlano alla specifica vicenda processuale che ha visto comunque l’odierno ricorrente condannato alla pena di anni tre di reclusione per una delle imputazioni ascritte.

Sesto motivo: Lamenta che le spese siano state liquidate sotto tariffa ed in spregio alla prodotta nota. Il motivo, fondato, deve essere accolto stante l’evidenza della violazione commessa e la piena autosufficienza del motivo.

Settimo motivo: lamenta la indebita compensazione per 1/2 delle spese.

La censura resta assorbita nell’accoglimento del sesto motivo.

Ottavo motivo: con esso si lamenta il mancato computo dell’indennizzo sull’intera durata del processo. La tesi è inconsistente e smentita dalla ferma giurisprudenza di questa Corte (da Cass. 3616 del 2008) che ha anche escluso profili di incostituzionalità di detto indirizzo (Cass. 478 del 2011).

Nono motivo: la durata del processo, ad avviso del ricorrente, si computerebbe dalla mera iscrizione nel R.I. La censura va disattesa alla luce del principio di “emersione offensiva” della indagine di cui alla citata Cass. 19870 del 2010.

Si cassa, pertanto, il decreto e si pronunzia ex art. 384 c.p.c. sulle spese del merito, come da notula. La prevalente soccombenza del ricorrente consiglia di compensare le spese di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie il sesto motivo del ricorso, assorbe il settimo, rigetta gli altri; cassa il decreto in relazione al motivo accolto e condanna l’Amministrazione a versare agli avv.ti Monica Casotti Zauli e Giulio Sargentoni, antistatari, nella misura del 50% ciascuno, le spese del merito per Euro 1.392,00 oltre spese generali ed accessori di legge;

compensa per intero le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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