Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23036 del 02/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 14/09/2017, dep.02/10/2017),  n. 23036

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20303-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.P. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

MEDICAL SPORT CENTER SRL, EQUITALIA ETR SPA;

– intimate –

avverso la sentenza n. 1160/2/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di CATANZARO, depositata il 07/07/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 14/09/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTO GIOVANNI

CONTI.

Fatto

FATTI E RAGIONI DELLA DECISIONE

L’Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un motivo, nei confronti di Medical sport Center srl ed Equitalia ETR spa, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Calabria indicata in epigrafe, con la quale è stato dichiarato inammissibile l’appello proposto per l’omesso deposito, nel termine di legge, della ricevuta di spedizione dell’appello inviato per posta raccomandata.

Nessuna delle parti intimate ha depositato difese scritte.

Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.

La ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c, n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, comma 2, e art. 22, comma 1, avendo i giudici della C.T.R. errato nel ritenere necessario, a pena di inammissibilità dell’appello, il deposito della ricevuta della spedizione postale dell’atto considerando che il termine di 30 giorni per detto deposito decorresse dalla data di spedizione del ricorso in una fattispecie nella quale la notifica era avvenuta a mezzo ufficiale giudiziario, sicchè non occorreva depositare la copia dell’atto di appello.

Il motivo è fondato.

Questa Corte a Sezioni Unite, nelle recenti sentenze nn. 13452 e 13453 del 2017, ha affermato, con riguardo alla notificazione dell’appello, nel processo tributario, a mezzo del servizio postale, che: 1) “il termine di trenta giorni per la costituzione in giudizio del ricorrente e dell’appellante, che si avvalga per la notificazione del servizio postale universale, decorre non dalla data della spedizione diretta del ricorso a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, ma dal giorno della ricezione del plico da parte del destinatario (o dall’evento che la legge considera equipollente alla ricezione)”; 2) “non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datarlo, solo in tal caso, essendo l’avviso di ricevimento idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Nella stessa occasione si è poi evocata, con riferimento al tema della decorrenza del termine di costituzione dell’appellante che notifichi a mezzo del servizio postale, ma con affermazione estensibile anche all’ipotesi di notifica a mezzo posta eseguita dall’ufficiale giudiziario, la c.d. prova di resistenza, specificando che “…”Nel processo tributario, non costituisce motivo d’inammissibilità del ricorso o dell’appello, che sia stato notificato direttamente a mezzo del servizio postale universale, il fatto che il ricorrente o l’appellante, al momento della costituzione entro il termine di trenta giorni dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario, depositi l’avviso di ricevimento del plico e non la ricevuta di spedizione, purchè nell’avviso di ricevimento medesimo la data di spedizione sia asseverata dall’ufficio postale con stampigliatura meccanografica ovvero con proprio timbro datario; solo in tal caso l’avviso di ricevimento è idoneo ad assolvere la medesima funzione probatoria che la legge assegna alla ricevuta di spedizione, laddove, in mancanza, la non idoneità della mera scritturazione manuale o comunemente dattilografica della data di spedizione sull’avviso di ricevimento può essere superata, ai fini della tempestività della notifica del ricorso o dell’appello, unicamente se la ricezione del plico sia certificata dall’agente postale come avvenuta entro il termine di decadenza per l’impugnazione dell’atto o della sentenza”.

Orbene, la decisione della C.T.R. non risulta conforme ai suddetti principi di diritto, avendo considerato che ai fini dell’ammissibilità dell’appello notificato a mezzo del servizio postale universale rilevasse il deposito della ricevuta di spedizione entro il termine di 30 giorni decorrente dalla spedizione essendosi fermata al rilievo del mancato deposito della ricevuta di spedizione della raccomandata postale, senza nemmeno valutare, ai fini della tempestività della costituzione, gli effetti prodotti dall’avviso di ricevimento depositato, ove corredato dei requisiti formali indicati dalle S.U..

Peraltro, giova evidenziare che la costituzione in giudizio della parte appellante avvenuta il 24.11.2011 con il deposito della cartolina di ricevimento dell’appello – asseverata dalla segreteria della CTR Calabria, agli atti – nella quale era attestata la data di ricezione del plico – avvenuta il (OMISSIS) – era senz’altro tempestiva, come parimenti tempestivo deve ritenersi l’appello proposto, considerando l’epoca della pubblicazione della sentenza di primo grado non notificata 24.9.2010 – ed il termine lungo di impugnazione di cui al novellato art. 327 c.p.c..

Ciò che conclama l’esito positivo della c.d. prova di resistenza nel caso in esame.

Per tutto quanto sopra esposto la sentenza impugnata, in accoglimento del ricorso, va cassata con rinvio alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla C.T.R. Calabria, in diversa composizione che pure provvederà sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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