Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23034 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 06/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – Consigliere –

Dott. CATENA Rossella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4744-2012 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIALE CARSO 23, presso lo studio

dell’avvocato MARIANTONIETTA VITERITTI, rappresentato e difeso

dall’avvocato FEDELE LUCCHETTA giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

S.D.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 284/2011 della COMM.TRIB.REG. di CATANZARO,

depositata il 27/06/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ANGELELLI per delega dell’Avvocato

LUCCHETTA che ha chiesto l’accoglimento;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DEL CORE Sergio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO

EQUITALIA SUD S.P.A (già EQUITALIA E.TR. s.p.a.) propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Calabria n. 248/1/2011, depositata il 27/6/2011, che ha rigettato l’appello contro la decisione di quella provinciale di Cosenza, anch’essa favorevole al contribuente, S.D., inerente l’iscrizione di ipoteca riguardante diverse cartelle di pagamento, tutte ritualmente impugnate.

In particolare, il giudice di secondo grado osservava: che se il concessionario non ha proceduto ad esecuzione forzata entro il termine di 60 giorni dalla notifica delle cartelle esattoriali, trova applicazione il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2; che l’iscrizione di ipoteca deve conseguentemente essere preceduta dalla notifica dell’avviso con l’intimazione ad adempiere; che, nel caso in esame, emergeva dagli atti che l’espropriazione era iniziata decorso l’anno dalla notifica delle cartelle ed in mancanza di alcuna intimazione di pagamento, notificata nei modi di legge al contribuente, antecedente l’iscrizione di ipoteca oggetto d’impugnazione. L’intimato S. non ha svolto attività difensiva.

Il Collegio ha disposto che, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo l’Agenzia ricorrente deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione di legge, in relazione al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 e art. 50, comma 2, giacchè la CTR non ha considerato che solo per effetto della introduzione, ad opera della L. n. 106 del 2011, del comma 2 bis di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, “L’agente della riscossione è tenuto a notificare al proprietario dell’immobile una comunicazione preventiva contenente l’avviso che, in mancanza del pagamento delle somme dovute entro il termine di trenta giorni, sarà iscritta l’ipoteca di cui al comma 1”. Evidenzia che, nel caso di specie, l’iscrizione ipotecaria è stata disposta dal Concessionario in data (OMISSIS), comunicata al contribuente in data 5/8/2009, e che la sentenza di primo grado è stata pronunciata in data 14/4/2010.

Con il secondo motivo deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, giacchè la CTR ha ritenuto destituita di fondamento la tesi secondo cui l’omessa indicazione del responsabile del procedimento non è sempre sanzionata dalla L. n. 212 del 2000, art. 7 con la nullità dal momento che, ove tale omissione vi sia stata, i relativi compiti sono assolti dal capo dell’ufficio, ai sensi della L. n. 241 del 1190, art. 5, comma 2. Evidenzia, altresì, che nella comunicazione di iscrizione ipotecaria oggetto di causa il Funzionario delegato indicato come il soggetto responsabile dell’istruttoria e di ogni altro adempimento inerente il procedimento era V.A..

Il primo motivo è infondato.

Va osservato che sulla questione con esso sollevata sono intervenute le Sezioni Unite di questa Corte che, con sentenza n. 19667 del 18/09/2014, hanno enunciato i due seguenti principi di diritto: a) l’iscrizione ipotecaria prevista dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 non costituisce atto dell’espropriazione forzata, ma va riferita ad una procedura alternativa all’esecuzione forzata vera e propria, sicchè può essere effettuata anche senza la necessità di procedere alla notifica dell’intimazione di cui all’art. 50 comma 2 medesimo D.P.R. la quale è prescritta per l’ipotesi in cui l’espropriazione forzata non sia iniziata entro un anno dalla notificazione della cartella di pagamento; b) in tema di riscossione coattiva delle imposte, l’Amministrazione finanziaria prima di iscrivere ipoteca su beni immobili su beni immobili ai sensi del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77 (nella formulazione vigente ratione temporis), deve comunicare al contribuente che procederà alla suddetta iscrizione, concedendo al medesimo un termine – che può essere determinato, in coerenza con analoghe previsioni normative (da ultimo, quello previsto dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 77, comma 2-bis, come introdotto dal D.L. n. 70 del 2011, conv., con modificazioni, dalla L. n. 106 del 2011), in trenta giorni – per presentare osservazioni od effettuare il pagamento, dovendosi ritenere che l’omessa attivazione di tale contraddittorio endoprocedimentale comporti la nullità dell’iscrizione ipotecarla per violazione del diritto alla partecipazione al procedimento, garantito anche dagli arti. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali della Unione Europea, fermo restando che, attesa la natura reale dell’ipoteca l’iscrizione mantiene la sua efficacia fino alla sua declaratoria giudiziale d’illegittimità.

Tali principi sono stati ribaditi dalle Sezioni Unite, con l’ordinanza n. 15354 del 2015, in tema di fermo amministrativo di beni mobili registrati.

Facendo riferimento al principio di diritto sub a), l’art. 50, comma 2 D.P.R. citato, non si applica alle iscrizioni ipotecarie in oggetto in quanto, trattandosi di misure cautelari, esse non sono qualificabili provvedimenti espropriativi, sicchè le doglianze del S., sotto tale profilo, non hanno pregio.

Deve, tuttavia, rilevarsi che l’originario ricorso del contribuente si risolve, in buona sostanza, nella denuncia di mancata applicazione dei principi che impongono, anche in materia di iscrizione ipotecaria, il rispetto del contraddittorio endoprocedimentale e siffatta denuncia, alla stregua del principio riportato sub b), è fondata.

Giova ricordare che le Sezioni Unite hanno implicitamente riconosciuto che spetta al giudice qualificare giuridicamente la tesi del contribuente che abbia comunque dedotto la nullità della iscrizione di ipoteca a causa della mancata instaurazione del contraddittorio, tant’è che neppure assume rilievo la circostanza che sia stata invocata una norma in concreto non applicabile, dovendo il giudice dare adeguata veste giuridica ai fatti, utilizzando la normativa che ad essi si attaglia (Cass. n. 18349/2016; n. 17612/2016; n. 13407/2016; n. 13115/2016; n. 7605/2016; 6072/2015; n. 8447/2015; n. 9926/2015; n. 11505/2015; n. 15509/2015).

Nel caso di specie, la CTP di Cosenza, in riferimento alle plurime censure del S. dirette a fare valere la nullità della iscrizione ipotecaria relativa a cinque cartelle di pagamento, evidenziava che “il procedimento controverte, principalmente, sulla validità o meno della comunicazione di avvenuta iscrizione ipotecaria sui beni immobili del contribuente ritenuto moroso nel pagamento delle stesse (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 1) e portata (la comunicazione), per la prima volta, da parte dell’Agente delle Riscossione, a conoscenza dell’interessato con la nota allegata all’atto introduttivo, iscrizione eseguita ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 77, comma 2”.

Ed ancora, la CTR della Calabria, nel respingere il gravame proposto dal Concessionario, rilevava che “dall’esame della nota dettaglio addebiti allegata alla comunicazione di iscrizione ipoteca emerge(va) che l’espropriazione è iniziata trascorso l’anno dalla notifica delle cartelle”, che, pertanto, “il Concessionario avrebbe dovuto adempiere al precetto legislativo e provvedere alla notifica dell’avviso di intimazione con le modalità previste dall’art. 26 (D.P.R. n. 602 del 1973)”, e che, invece, “non si riscontra negli atti processuali alcuna intimazione notificata nei modi e nelle forme di legge al contribuente stante il decorso dell’anno di notifica delle cartelle”.

Da quanto esposto si ricava che il S., anche se deduce la violazione di una disposizione inapplicabile, qual’ è appunto il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 50, comma 2, si duole – a ragione di non essere stato posto in condizione di far valere preventivamente le proprie difese all’assoggettamento del patrimonio al vincolo costituito dall’iscrizione ipotecaria, il che consente di qualificare giuridicamente i fatti e di utilizzare la normativa che ad essi specificamente si attaglia in conformità del principio di diritto espresso dalla richiamata pronuncia delle Sezioni Unite, applicabile “anche nel regime antecedente l’entrata in vigore dell’art. 77, comma 2 bis D.P.R., introdotto con D.L. n. 70 del 2011”, cui il Collegio intende dare continuità.

Il secondo motivo, che riguarda la sanzione per l’omessa indicazione del responsabile del procedimento, resta assorbito atteso che il carattere esaustivo della soluzione della questione che precede ne rende vano l’esame.

Nulla sulle spese del presente giudizio attesa la mancata costituzione dell’intimato.

PQM

La Corte rigetta il primo motivo di ricorso e dichiara assorbito il secondo. Nulla sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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