Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23034 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 06/10/2011, dep. 07/11/2011), n.23034

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. RORDORF Renato – rel. Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Maria Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, PIAZZA AUGUSTO IMPERATORE 22, presso l’avvocato POTTINO

GUIDO MARIA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ZAULI CARLO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di ANCONA, depositato il

03/10/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

06/10/2011 dal Consigliere Dott. RENATO RORDORF;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

zeno Immacolata che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con decreto depositato il 3 ottobre 2008 la Corte d’appello di Ancona condannò il Ministero della Giustizia a versare al sig. F. A. la somma di Euro 4.500,00, oltre agli interessi, a titolo di equo indennizzo per l’eccessiva durata di una procedura fallimentare in cui il ricorrente aveva insinuato un proprio credito da lavoro dipendente.

La corte anconetana, premesso che il fallimento era stato dichiarato al principio del 1993, che il sig. F. aveva proposto la propria domanda di ammissione al passivo il 31 marzo di quell’anno e che la procedura risultava ancora pendente alla data del luglio 2008, ritenne che la durata di tale procedura avesse ecceduto di circa otto anni e sei mesi il termine ragionevole; che non risultasse provato o comunque liquidabile alcun indennizzo per il danno patrimoniale conseguentemente lamentato dal ricorrente, e che il danno non patrimoniale potesse essere equitativamente determinato nella misura sopra indicata. Tenuto conto del divario tra la somma richiesta e quella accordata, la medesima corte compensò per metà le spese processuali e pose a carico del Ministero della Giustizia solo la restante metà di quelle anticipate dalla controparte.

Per la cassazione di tale provvedimento il sig. F. ha proposto ricorso, articolato in dieci motivi, al quale l’amministrazione intimata ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I primi tre e l’ultimo motivo di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente, pongono la questione di quale sia la durata ragionevole di una procedura fallimentare come quella in esame e di quale sia quindi il riferimento temporale al quale si debba ancorare la liquidazione dell’equo indennizzo in caso di superamento del relativo termine.

Nessuna delle doglianze a questo riguardo prospettate dal ricorrente appare fondata.

Va anzitutto premesso che non vi sono ragioni per discostarsi dal consolidato orientamento di questa corte che impone di tener conto, ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo, non già dell’intera durata del giudizio di cui si discute bensì soltanto del tempo nel quale quel giudizio si è protratto oltre una ragionevole misura (cfr., tra le altre Cass. n. 1354 del 2008, n. 10415 del 2009 e n. 478 del 2011).

Neppure vi sono motivi per non seguire, nel presente caso, l’orientamento già altre volte manifestato da questa corte secondo il quale, in mancanza di specifici elementi di segno diverso, la durata di un procedimento fallimentare nel quale si siano innestati giudizi di cognizione inerenti all’accertamento del passivo o all’acquisizione e liquidazione dell’attivo, dev’essere ragionevolmente contenuta in sette anni (cfr., tra le altre, Cass. n. 5316 del 2011). Nella specie, avendo appunto la corte d’appello accertato l’esistenza di siffatti giudizi generati dal fallimento e non avendo il ricorrente specificato le ragioni per le quali di essi non si sarebbe dovuto tener conto, o se ne sarebbe dovuto tener conto eventualmente per un più breve arco di tempo, la quantificazione del ritardo in otto anni e sei mesi operata dal giudice di merito si sottrae a censura.

2. I motivi dal quarto al settimo riguardano la misura della liquidazione dell’equo indennizzo, che la corte d’appello ha quantificato in poco più di Euro 500,00 per ogni anno di ritardo.

Va premesso che, nel caso in esame, non paiono sussistere motivi per discostarsi dai parametri di liquidazione usualmente adoperati nella materia del danno non patrimoniale derivante da eccessiva durata dei giudizi, non riscontrandosi una particolare rilevanza della postai in gioco nel procedimento concorsuale del cui protrarsi nel tempo il ricorrente si è lamentato, che deve esser considerata in termini oggettivi, a prescindere dalla prospettazione soggettiva fattane dalla parte. Nè da quegli ordinar parametri è lecito discostarsi sol perchè trattasi di un credito di lavoro, la cui peculiare natura risulta aver già trovato compensazione nell’accertata liquidazione di acconti in corso di fallimento.

Vero è però che, proprio facendo applicazione dei consueti parametri sopra richiamati, in forza dei quali, ove non vi siano speciali ragioni per una liquidazione in misura diversa, si è soliti riconoscere euro settecento cinquanta per ogni anno di ritardo, in relazione ai primi tre anni eccedenti la durata ragionevole, ed euro mille per quelli successivi (cfr., ex multis, Cass. n. 21840 del 2009 e n. 17922 del 2010), l’indennizzo accordato dalla corte d’appello al sig. F. appare non conforme al dettame normativo. Nè basta a renderlo tale la circostanza che, come già accennato, in pendenza della procedura concorsuale sono stati eseguiti riparti parziali grazie ai quali il ricorrente ha percepito acconti sul suo credito (acconti la cui entità non è peraltro neppure indicata nell’impugnato decreto), giacchè ciò non è sufficiente a far venire meno l’interesse del creditore alla rapida definizione della procedura che ancora lo coinvolge e nemmeno, quindi, il disagio psicologico derivante dall’ulteriore protrarsi della stessa nel tempo.

3. Per questo solo profilo, quindi, il ricorso deve essere accolto e, disponendo questa corte di elementi sufficienti per provvedere senz’altro nel merito, alla cassazione dell’impugnato decreto può far seguito la condanna del Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente un indennizzo equitativamente liquidato in Euro 7.750,00, con interessi legali a far data dalla domanda.

Restano assorbiti l’ottavo e nono motivo di ricorso, relativi alle spese processuali del giudizio di merito, che debbono necessariamente essere riconsiderate ex novo in questa sede.

4. Tenuto conto dell’esito della vertenza, l’amministrazione della giustizia deve esser condannata anche al pagamento delle spese processuali. Le si liquidano, quanto al giudizio di merito in complessivi Euro 1.350,00 (di cui 600,00 per diritti ed 800,00 per onorari) e, quanto al giudizio di legittimità in complessivi Euro 1.100,00 (di cui 1.000,00 per onorari), oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

P.Q.M.

La corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il provvedimento impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero della Giustizia a corrispondere al ricorrente un indennizzo pari ad Euro 7.500,00, con interessi legali dalla domanda, nonchè al pagamento delle spese processuali, liquidate in complessivi Euro 1.350,00 per il giudizio di merito ed in complessivi Euro 1.100,00 per quello di legittimità, oltre in ambo i casi alle spese generali ed agli accessori di legge, con distrazione in favore dei difensori antistatari.

Così deciso, in Roma, il 6 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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