Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23033 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 21/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23033

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – rel. Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27638-2018 proposto da:

S.C., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato AURELIO MARINO;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE

BECCARIA 29, presso l’AVVOCATURA CENTRALE DELL’ISTITUTO,

rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI, CLEMENTINA

PULLI, MANUELA MASSA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 8043/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 28/12/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. CARLA

PONTERIO.

 

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza n. 8043 pubblicata il 28.12.2017 la Corte d’appello di Napoli, in accoglimento dell’appello dell’INPS e in riforma della pronuncia di primo grado, ha dichiarato non dovuto a S.C. l’assegno di invalidità civile;

2. la Corte territoriale ha preliminarmente dichiarato la contumacia della parte appellata, S.C., sul presupposto della rituale notifica del ricorso in appello; ha ritenuto non spettante la prestazione per difetto del requisito reddituale da intendere riferito all’anno di decorrenza della prestazione;

3. avverso tale sentenza S.C. ha proposto ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo, cui ha resistito l’INPS con controricorso;

4. la proposta del relatore è stata comunicata alle parti, unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza camerale, ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. con l’unico motivo di ricorso S.C. ha dedotto, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità del procedimento e della sentenza per violazione e/o falsa applicazione dell’art. 101 c.p.c. e dell’art. 111 Cost., comma 2;

6. ha affermato di aver notificato all’INPS in data 9.3.2012 la sentenza di primo grado (che ha allegato unitamente alla relata di notifica) e che il ricorso in appello dell’Istituto è stato depositato in data 14.6.2012, ben oltre il termine breve di 30 giorni di cui all’art. 325 c.p.c.;

7. ha preliminarmente dedotto la inesistenza o, in subordine, la nullità delle notifiche del ricorso in appello dell’INPS;

8. ha spiegato: che nel ricorso introduttivo di primo grado il difensore costituito per il ricorrente, avv. Annarita Balzano, aveva eletto domicilio presso il proprio studio sito in Torre del Greco, in via Enrico De Nicola n. 55 (ha prodotto il ricorso e la procura speciale, di cui ha trascritto le parti rilevanti); che detto difensore, dopo l’introduzione del giudizio di primo grado, aveva trasferito due volte il proprio studio (prima in Torre del Greco, via Procida n. 5 e poi, dal 9.11.2015, in Torre del Greco, via Purgatorio n. 73/75, presso lo studio ULLOA e ASSOCIATI), comunicando i trasferimenti al Consiglio dell’Ordine di appartenenza (Torre Annunziata) che ha rilasciato certificazione trascritta nel ricorso e allegata allo stesso; che il primo trasferimento era noto all’INPS già dal 9.3.12 in quanto risultante dal dorsetto che il predetto difensore aveva unito alla sentenza di primo grado notificata in tale data, oltre che per i vari contatti tra i difensori delle parti, tramite corrispondenza, prima della proposizione dell’appello; che lo stesso ricorso in appello dell’INPS datato 14.6.12 (trascritto in parte e prodotto) riportava il nuovo domicilio dell’avv. Balzano (Torre del Greco, via Procida n. 5), a cui era aggiunta, per evidente errore, l’elezione di domicilio in “Pompei via Lepanto n. 319”, luogo privo di qualsiasi collegamento col citato difensore;

9. la parte ricorrente ha poi descritto e documentato i quattro processi notificatori a mezzo posta del ricorso in appello, rispettivamente risalenti al 19.2.16, al 9.3.16, al 31.3.16 e al 23.4.16; ha dedotto come la prima e la terza notifica erano state indirizzate verso un luogo (Pompei via Lepanto n. 319) privo di legame giuridico o materiale con l’avv. Balzano; che sulla relata della prima notifica era barrata la casella relativa alla “irreperibilità del destinatario” e che non era stato posto in essere nessuno degli adempimenti di cui all’art. 143 c.p.c. o all’art. 140 c.p.c.; per la terza notifica mancava del tutto l’avviso di ricevimento; la quarta notifica era stata indirizzata presso un luogo (Angri, via Ing. Messina n. 6) privo di legame giuridico o materiale con l’avv. Balzano e relativo ad altro avv. Anna Rita Balzano iscritta all’Ordine degli Avvocati di Nocera Inferiore; la seconda notifica era stata indirizzata presso lo studio di Torre del Greco, via Procida 5, in epoca successiva all’avvenuto trasferimento e la relativa relata dell’11.3.2016 recava la annotazione di irreperibilità del destinatario, a cui non era seguito nessun altro adempimento;

10. ha sostenuto l’inesistenza della notifica del ricorso in appello dell’INPS in ragione della difformità dei procedimenti notificatori dal modello legale, che ha impedito alla parte personalmente e al difensore di venire a conoscenza dell’impugnazione proposta; l’omessa notifica ha determinato la non integrità del contraddittorio e la violazione del diritto di difesa, da cui discende la nullità della sentenza d’appello; tale nullità, per il principio dell’assorbimento delle nullità in motivi di gravame, è fatta valere mediante ricorso per cassazione, proposto anche dopo il decorso del termine cd. lungo per impugnare, ai sensi dell’art. 327 c.p.c., comma 2;

11. l’INPS nel controricorso ha eccepito l’inammissibilità del ricorso per cassazione per due ragioni: per difetto di autosufficienza, a causa della omessa trascrizione della relata di notifica della sentenza di primo grado idonea a far decorrere il termine breve per l’impugnazione; inoltre, sul rilievo che l’inesistenza delle notifiche eseguite dall’Istituto costituisse errore di fatto revocatorio da far valere ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 4;

12. le eccezioni sollevate dall’INPS non possono trovare accoglimento; sulla seconda eccezione, non è ravvisabile un errore revocatorio poichè i giudici di appello non hanno commesso una svista, cioè non hanno, per errore, visto una relata che non era in atti, bensì hanno esaminato le notifiche e le hanno giudicate conformi allo schema legale, con conseguente dichiarazione di contumacia della parte appellata. L’errore dedotto investe quindi la valutazione giuridica di regolarità della notifica (cfr. Cass. n. 17443 del 2008; n. 28143 del 2018; n. 23173 del 2016);

13. quanto alla notifica del ricorso in appello da parte dell’INPS (questione assorbente rispetto alla prima eccezione sollevata dall’INPS nel controricorso), oggetto dell’unico motivo di ricorso per cassazione del S., deve rilevarsi come nessuno dei quattro procedimenti notificatori abbia conseguito il suo scopo consistente nella consegna dell’atto al destinatario, risultando compiuti solo dei tentativi di notifica;

14. le Sezioni unite di questa Corte hanno chiarito (sentenza n. 14916 del 2016) che “L’inesistenza della notificazione del ricorso per cassazione è configurabile, in base ai principi di strumentalità delle forme degli atti processuali e del giusto processo, oltre che in caso di totale mancanza materiale dell’atto, nelle sole ipotesi in cui venga posta in essere un’attività priva degli elementi costitutivi essenziali idonei a rendere riconoscibile un atto qualificabile come notificazione, ricadendo ogni altra ipotesi di difformità dal modello legale nella categoria della nullità. Tali elementi consistono: a) nell’attività di trasmissione, svolta da un soggetto qualificato, dotato, in base alla legge, della possibilità giuridica di compiere detta attività, in modo da poter ritenere esistente e individuabile il potere esercitato; b) nella fase di consegna, intesa in senso lato come raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento (in virtù dei quali, cioè, la stessa debba comunque considerarsi, “ex lege”, eseguita), restando, pertanto, esclusi soltanto i casi in cui l’atto venga restituito puramente e semplicemente al mittente, così da dover reputare la notificazione meramente tentata ma non compiuta, cioè, in definitiva, omessa”;

15. nel caso di specie, il mancato raggiungimento di uno qualsiasi degli esiti positivi della notificazione previsti dall’ordinamento conduce a ritenere inesistente la notifica del ricorso in appello e quest’ultimo improcedibile (cfr. Cass., S.U., n. 20604 del 2008);

16. in accoglimento del ricorso proposto da S.C., la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio, ai sensi dell’art. 382 c.p.c., u.c., atteso che il processo non poteva essere proseguito per essersi formato il giudicato sulla sentenza del Tribunale (cfr. Cass. n. 18927 del 2019; n. 20672 del 2015);

17. le spese di lite del presente giudizio e del grado di appello, sono regolate secondo il criterio di soccombenza e liquidate come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata senza rinvio.

Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida, quanto al giudizio di appello, in Euro 2.000,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, e quanto al giudizio di legittimità, in Euro 2.500,00 per compensi professionali e in Euro 200,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nell’Adunanza camerale, il 21 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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