Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23032 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 1071-2019 proposto da:

M.M., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli avvocati

ANNA FISCO OLDRINI, ALESSIO OLDRINI;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

CLEMENTINA PULLI, MANUELA MASSA, PATRIZIA CIACCI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 102/2018 del TRIBUNALE di VARESE, depositata

il 27/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

il Tribunale di Varese accoglieva parzialmente la domanda di M.M., proposta ai sensi dell’art. 445 bis c.p.c., comma 6, e dichiarava la predetta portatrice di patologie invalidanti nella misura dell’80%, ai fini dell’assegno mensile ex lege n. 118 del 1971, con decorrenza da aprile 2017;

avverso la sentenza, ha proposto ricorso per cassazione M.M., affidato a due motivi;

ha depositato controricorso l’INPS;

è stata comunicata alle parti la proposta del giudice relatore unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio non partecipata;

la parte ricorrente ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 – è dedotto omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, oggetto di discussione tra le parti; il riferimento è all’omesso esame della documentazione sanitaria prodotta in forma cartacea e acquisita dal Tribunale all’udienza del 22.9.2016 che certificava una “epatopatia cronica da HCV – correlata”; la sussistenza certificata dell’epatite cronica attiva era discussa anche all’udienza del 22.2.2018; si assume la decisività dell’omissione in ragione dell’affermazione della Corte territoriale di insussistenza di una malattia epatica;

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.; le censure di cui al primo motivo sono riproposte sotto il profilo della violazione di legge, per avere la Corte territoriale omesso di valutare prove decisive richieste dalla parte;

i primi due motivi, strettamente connessi, vanno congiuntamente esaminati e sono inammissibili per difetto di specificità; parte ricorrente omette di trascrivere i verbali di udienza in cui assume che i certificati sarebbero stati prodotti, acquisiti dal Tribunale e non valutati;

dette omissioni si pongono in evidente contrasto con le disposizioni di cui all’art. 366 c.p.c., n. 6 e all’art. 369 c.p.c., n. 4, che impongono alle parti, ove siano in gioco atti processuali ovvero documenti o prove orali la cui valutazione debba essere fatta ai fini dello scrutinio di un vizio di violazione di legge, ex art. 360 c.p.c., n. 3, di carenze motivazionali, ex art. 360 c.p.c., n. 5, o di un “error in procedendo” ai sensi dei nn. 1, 2 e 4 della medesima norma, non solo che il contenuto dell’atto o della prova orale o documentale sia riprodotto in ricorso, ma anche che ne venga indicata l’esatta allocazione nel fascicolo d’ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (Cass., sez. un., n. 8077 del 2012; ex plurimis, Cass. n. 13713 del 2015);

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione della L. n. 118 del 1971, artt. 2, 12 e 13, del D.Lgs. n. 509 del 1988, artt. 1, 2 e 3, del D.M. Sanità 5 febbraio 1992;

le censure, sub specie di violazione di legge, esprimono, nella sostanza, una non consentita critica del convincimento del giudice; divenuto definitivo (per effetto della dichiarata inammissibilità dei primi due motivi) l’accertamento della Corte di appello che ha escluso la sussistenza di una patologia epatica, le argomentazioni sviluppate nel motivo- tanto quelle riferite alle (necessarie) indagini in merito alla condizione epatica quanto le deduzioni in merito alla malattia psichica-, in difetto di più specifiche allegazioni, si risolvono in un mero dissenso diagnostico (v., in tema, ex plurimis, Cass. nn. 4124 e 12722 del 2017);

con il quarto motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 è dedotta nullità della sentenza in relazione all’art. 111 Cost., comma 6, e all’art. 132 c.p.c., n. 4; la censura investe il giudizio espresso dal Tribunale in relazione alla “sindrome depresssiva”;

il motivo è infondato;

come chiarito dalla giurisprudenza di questa Corte (Cass., sez. un., n. 19881 del 2014; Cass., sez.un., n. 8053 del 2014) la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, disposta dal D.L. n. 83 del 2012, art. 54 deve essere interpretata, alla luce dei canoni ermeneutici dettati dall’art. 12 preleggi, come riduzione al “minimo costituzionale” del sindacato di legittimità sulla motivazione; è pertanto denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un “error in procedendo” che comporta la nullità della sentenza solo nel caso di “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, di “motivazione apparente”, di “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili”, di “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, non essendo invece più consentita la formulazione di censure per il vizio di insufficiente e/o contraddittoria motivazione (Cass., sez. un., n. 14477 del 2015; ex multis, tra le sezioni semplici, Cass. n. 31543 del 2018);

è stato, peraltro, precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (Cass., sez.un., n. 22232 del 2016);

tali evenienze non sono riscontrabili nel caso di specie; la Corte territoriale ha, nella sostanza, ritenuto che la condizione psichica non dovesse essere valutata autonomamente per esprimere solo “un riverbero(…) reattivo alla patologia neoplastica”; il ragionamento è dunque chiaro; può discutersi della sua plausibilità e condivisibilità ma non di una motivazione inesistente;

non si provvede alla regolazione delle spese sussistendo le condizioni previste dall’art. 152 disp. att. c.p.c., nel testo applicabile ratione temporis, per l’esonero dal pagamento.

sussistono invece i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

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