Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23032 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 17/08/2021), n.23032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 21262-2020 r.g. proposto da:

B.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

(OMISSIS), presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Reggio Calabria, Via Reggio Campi Rione A;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di Appello Catanzaro, depositata in

data 22.11.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catanzaro ha rigettato l’appello proposto da B.M., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 3.10.2018 dal Tribunale di Catanzaro, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché minacciato di morte da parte dei suoi famigliari perché si opponeva ad un matrimonio forzoso combinato con un’altra famiglia.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto, che risultava, per molti aspetti, non plausibile e lacunoso e perché i fatti raccontati integravano una vicenda privata avente semplicemente risvolti penali ed anche perché, provenendo la minaccia da privati, occorreva dimostrare che lo stato non poteva o voleva approntare un’adeguata difesa in relazione al pericolo rappresentato dal richiedente; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato africano di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, posto che la valutazione di non credibilità escludeva tale possibilità e perché il ricorrente non aveva dimostrato una condizione di soggettiva vulnerabilità né una situazione di emergenza sanitaria e umanitaria nel paese di provenienza.

2. La sentenza, pubblicata il 22.11.2019, è stata impugnata da B.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Occorre esaminare per primo il secondo motivo di doglianza, in base al principio della ragione più liquida, motivo il cui accoglimento determina l’assorbimento degli ulteriori motivi articolati dal ricorrente.

1.1 Con il secondo mezzo si deduce, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omesso esame di fatti decisivi per il giudizio, nonché, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, del D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 19, comma 8, e dell’art. 702ter c.p.c., comma 3, e degli artt. 112,115 e 116 c.p.c., in relazione alla sussistenza dei requisiti per il riconoscimento della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. a e b, e della protezione umanitaria.

2.1 La doglianza – articolata anche in relazione al giudizio di credibilità del racconto (sulla cui base la corte ha respinto le richieste di protezione maggiore) – è fondata in quanto la motivazione impugnata si esprime solo apparentemente su tale giudizio, non specificando il percorso argomentativo attraverso il quale si è giunti a tale giudizio negativo ed affidando tale scrutinio al mero rilievo che il racconto non era stato “sufficientemente circostanziato” e che il richiedente non aveva “fornito indicazioni precise sulla ragazza di cui era innamorato, sulla propria famiglia o sulle ragioni del rifiuto” (cfr. fol. 6 della sentenza impugnata).

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Occorre dunque che la corte territoriale ripeta il giudizio di credibilità esprimendo una motivazione articolata sul punto e, all’esito di tale giudizio (e qualora lo stesso sia positivo), è necessario che la corte di merito acquisisca anche informazioni sul fenomeno dei matrimoni cd. combinati o forzosi, proprio in omaggio al principio di cooperazione istruttoria richiamato dallo stesso ricorrente a sostegno della sua domanda.

Si impone pertanto la cassazione del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di Catanzaro anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

accoglie il secondo motivo di ricorso; dichiara assorbiti i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Catanzaro, in diversa composizione, anche per la decisione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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