Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23032 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26801/2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

B.M., B.E.;

– intimati –

nonchè da:

B.E., B.M., elettivamente domiciliati in ROMA

VIA TACITO 10, presso lo studio dell’avvocato ENRICO DANTE, che li

rappresenta e difende unitamente all’avvocato CLAUDIO BOSSI giusta

delega in calce;

– controricorrenti incidentali –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 136/2011 della COMM. TRIB. REG. di MILANO,

depositata il 17/11/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta al

ricorso;

udito per i controricorrenti l’Avvocato DULIO per delega

dell’Avvocato BOSSI che ha chiesto il rigetto del ricorso principale

e l’accoglimento del ricorso incidentale;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso

principale e il rigetto del ricorso incidentale.

Fatto

IN FATTO

B.M. e B.E., i quali avevano acquistato, con rogito notarile del 15/9/2003, registrato il 2/10/2003, la proprietà di un complesso immobiliare sito nel Comune di (OMISSIS), hanno impugnato l’avviso di liquidazione, emesso dal competente Ufficio finanziario, per il recupero della normale imposta di registro, a seguito di revoca dei benefici fiscali previsti per la piccola proprietà contadina, ai sensi della L. n. 604 del 1954, per intervenuta decadenza dalle agevolazioni di cui gli stessi avevano beneficiato, stante l’omessa presentazione della certificazione attestante lo status di coltivatori diretti di cui all’art. 4 della invocata normativa entro il previsto termine triennale.

A sostegno dell’originario ricorso, i contribuenti deducevano la decadenza dell’Ufficio dalla potestà di revoca, per decorso del termine triennale di cui al D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, nonchè il possesso dei requisiti di legge avendo ottenuto dalla Regione Puglia Ufficio Provinciale Alimentazione la prevista certificazione.

Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite dapprima negavano e poi riconoscevano il diritto ai benefici.

Il giudice di appello, in particolare, rilevava che la proroga biennale dei termini di accertamento prevista dalla normativa sul condono (L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, ultimo periodo) trova applicazione anche nel recupero delle agevolazioni fiscali in questione e, nel merito, che i contribuenti si erano attivati per il rilascio del certificato definitivo previsto dalla L. n. 604 del 1954, documento che non avevano potuto depositare entro il termine per cause indipendenti dalla loro volontà.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi, cui resistono i contribuenti con controricorso e contestuale ricorso incidentale.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente Agenzia delle Entrate deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, per avere i giudici di appello escluso che l’omessa presentazione all’Ufficio impositore della documentazione di cui al richiamato art. 4 nel termine ivi previsto comporti la decadenza dai benefici sulla scorta dell’apodittica affermazione che gli allora appellanti si erano attivati per il rilascio del certificato definitivo, non tempestivamente prodotto per cause indipendenti dalla loro volontà. Evidenzia che, in realtà, gli stessi contribuenti avevano sostenuto altro e cioè la scusabilità dell’errore in cui erano incorsi ritenendo di non essere tenuti alla presentazione di ulteriore documentazione, atteso che l’Ufficio del registro non aveva segnalato loro, come avrebbe dovuto fare, la mancanza del predetto certificato e che comunque siffatta mancanza non impediva all’adita Commissione tributaria di accertare, nel contraddittorio tra le parti, la qualità di coltivatore diretto.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, per avere il giudice di appello ritenuto dimostrato il possesso di status nonostante i contribuenti non si fossero affatto attivati diligentemente per il rilascio del certificato, così procedendo ad un inammissibile accertamento giudiziale, sostitutivo dell’onere incombente sui soggetti interessati a fruire delle agevolazioni. Deduce, infine, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, omessa motivazione circa un fatto decisivo e controverso, per avere il giudice di appello omesso di giustificare l’affermazione secondo cui l’errore dei contribuenti, circa l’onere di produrre il certificato definitivo, era scusabile e dunque non imputabile a colpa, non avendo indicato in cosa consistevano le “cause indipendenti dalla loro volontà” che avrebbero impedito la tempestiva produzione del documento in questione.

I suesposti motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente essendo tra loro connessi, sono fondati, mentre il motivo di ricorso incidentale – condizionato – va disatteso.

E’ pacifico, in punto di fatto, che i B. non hanno presentato entro il termine stabilito dalla citata L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 e successive modifiche ed integrazioni, la certificazione definitiva attestante che i requisiti richiesti per fruire dei benefici sussistevano fin dal momento della stipula dell’acquisto risalente, nella specie, al 15/9/2003.

I contribuenti, infatti, avrebbero dovuto presentare all’Ufficio la certificazione attestante il possesso dei requisiti di legge, entro il termine di decadenza di tre anni dalla registrazione dell’atto, effettuata il successivo 2/10/2003, ovvero, per non perdere il diritto ai benefici, avrebbe dovuto provare che il superamento del termine era dovuto a colpa degli uffici competenti, per aver indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo essi anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, onere che però non è stato assolto nel caso in esame (Cass. Sent. n. 10406/2011; n. 14671/2005; n. 15953/2003).

Risulta da quanto riportato nel controricorso che la certificazione della Provincia di Novara 9^ Settore Agricoltura Caccia e Pesca Parchi e Gev, datata 26/1/2009, dagli stessi prodotta innanzi alla Commissione tributaria provinciale di primo grado, era stata richiesta dai B. con “domanda… presentata il 16/12/2008”, ben oltre il triennio entro cui doveva essere presentato all’Ufficio impositore, nè i contribuenti hanno dedotto di aver provveduto a richiedere il certificato prima del decorso del termine in questione avendo, anzi, sostenuto di non essere stati resi edotti sulla necessità dell’adempimento.

Ciò non di meno la Commissione tributaria regionale della Lombardia ha ritenuto che gli allora appellanti si fossero “attivati per il rilascio del certificato” e che non lo avevano potuto produrre nel prescritto termine triennale per “cause indipendenti dalla loro volontà”.

I giudici del gravame non si sono uniformati alla consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui “della L. n. 604 del 1954, art. 4, nel fissare, a partire dalla data della registrazione, il termine di tre anni per la allegazione del certificato dell’ispettorato agrario che attesti la ricorrenza delle condizioni necessarie per fruire del trattamento fiscale agevolato da parte del richiedente, e nel contemplare, in caso di mancata osservanza, l’obbligo di pagamento, delle normali imposte, conferisce natura indefettibilmente decadenziale a detto termine, collegando alla sua inutile decorrenza la perdita del beneficio della registrazione con aliquota ridotta. La mancata osservanza del termine non comporta, peraltro, la perdita del beneficio per il richiedente tutte volte in cui essa dipenda dalla omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che, non essendo consentito un accertamento giudiziale diretto dei requisiti per le agevolazioni, l’omissione dell’ufficio stesso priva il contribuente dell’unico strumento, dal carattere assorbente, di documentazione degli stessi” (Cass. n. 26334/2014; n. 8052/2013; n. 19469/2012; n. 5029/2012; n. 2936/1998; n. 8057/1993).

I contribuenti hanno solo genericamente dedotto di essere incorsi in un errore incolpevole circa la necessità di produrre il certificato definitivo del quale si discute per avere ritenuto esaustivo “per l’ottenimento delle agevolazioni tributarie” l’invio all’Ufficio del Registro, da parte del notaio rogante, del documento datato 11/2/2004, documento di cui non è stato neppure riportato il contenuto.

Tali deduzioni difensive si fondano non già sul ritardo colpevole da parte dell’Ufficio che doveva rilasciare il certificato, ma sulla affermazione secondo cui l’Ufficio “avrebbe dovuto segnalare ai contribuenti la mancanza di documentazione”, in ossequio al “principio della collaborazione e della buona fede” che dovrebbe improntare i rapporti con l’Amministrazione finanziaria, affermazione, tuttavia, che si scontra con la circostanza che è proprio la L. n. 604 del 1954, che ha inteso subordinare l’accesso al trattamento agevolato a particolari formalità, da seguirsi a pena di decadenza, e lo ha espressamente stabilito.

La decisione impugnata, pertanto, viola non soltanto la L. n. 604 del 1954, artt. 4 e 5, ma, sotto il profilo motivazionale, trascura del tutto gli elementi di segno affatto contrario risultanti dagli atti di causa e forniti dagli stessi contribuenti.

Non ha, quindi, base giuridica la pretesa di far valere davanti al giudice tributario l’esistenza dei presupposti dell’agevolazione, per non essersi nel frattempo maturata alcuna decadenza, a nulla rilevando che la Provincia di Novara avesse attestato il possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni nell’anno 2008.

Giova, in conclusione, ricordare che il termine triennale per la produzione del documento definitivo, ai fini della conferma dell’agevolazione, ha natura decadenziale e, come tale, non è soggetto a interruzioni o sospensioni e che è proprio a partire dal compimento di detto termine che inizia a decorrere il termine triennale, di natura prescrizionale, entro il quale l’Amministrazione finanziaria deve procedere al recupero delle imposte ordinarie a seguito della mancata esibizione della predetta documentazione.

Errano, pertanto, i contribuenti laddove ripropongono, con il ricorso incidentale, la questione – espressamente esaminata dai giudici di merito – della decadenza dell’Agenzia delle Entrate dal potere di notificare l’avviso di liquidazione, assumendo la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 76 e L. n. 289 del 2002, art. 11, commi 1 e 1 bis, nonchè omessa motivazione su un fatto controverso e decisivo per il giudizio, atteso che l’atto di compravendita de quo risulta registrato il 2/10/2003 e l’impugnato avviso di liquidazione d’imposta notificato ai B. il 27/10/2008, allorchè il suindicato termine prescrizionale non era ancora spirato, il che rende ininfluente la questione concernente l’applicabilità, nell’esaminata fattispecie, della sospensione dei termini di accertamento per effetto dalla richiamata normativa sul condono (per gli atti registrati entro il 30/11/2002) di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 11, comma 1, ultimo periodo.

L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario, essendo legittima la revoca, da parte dell’Ufficio, dall’agevolazione de qua e tempestivo il disposto recupero delle imposte ordinarie.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, attesa l’alternanza delle decisioni; segue secondo soccombenza la condanna solidale dei B. al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso principale, rigetta il ricorso incidentale, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario dei contribuenti che, compensate fra le parti le spese della fase di merito, condanna in solido al rimborso di quelle del presente giudizio, liquidate in complessi Euro 7.300,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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