Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23032 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23032

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, VIALE BRUNO BUOZZI 59, presso l’avvocato GIORGIO

STEFANO, che lo rappresenta e difende, giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

07/05/2009; N. 3093/08 R.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.A., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli, proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del procedimento penale instaurato (anche) nei suoi confronti presso il Tribunale di Napoli nell’ottobre 2001, concluso nell’agosto 2007 con sentenza del G.I.P. del Tribunale di Salerno di non doversi procedere per intervenuta prescrizione del reato.

La Corte d’appello rigettava la domanda, rilevando che le circostanze particolari del caso in esame consentivano di escludere che il mancato rispetto della durata ragionevole del processo – che nella specie poteva essere determinata in tre anni – avesse prodotto pregiudizio al ricorrente. Infatti la conclusione del procedimento con la declaratoria di prescrizione del reato, e la mancata rinuncia da parte del ricorrente alla relativa declaratoria preliminare, facevano ritenere, da un lato, che il protrarsi del giudizio abbia giovato al medesimo, dall’altro che egli in tal modo l’abbia percepito avendo dimostrato di non avere interesse a vedere affermata in modo pieno ed inequivocabile la propria estraneità ai reati ascrittigli. Avverso tale provvedimento, depositato il 7 maggio 2009, P.A. ha proposto ricorso a questa Corte con atto notificato al Ministero della Giustizia il 20 novembre 2009, formulando due motivi. Resiste il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Con il primo motivo il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6.1 CEDU (come interpretato dalla giurisprudenza della Corte europea), sostenendo che la corte di merito non avrebbe tenuto conto del principio secondo cui il diritto alla riparazione per irragionevole durata del procedimento giudiziale prescinde dall’esito del giudizio, specie ove questo, come nella specie, non sia ascrivibile in alcun modo alla parte che chiede la riparazione. Con il secondo motivo denuncia il vizio di omessa, o insufficiente, o contraddittoria motivazione del provvedimento impugnato con riguardo alla valutazione che il protrarsi del giudizio non abbia prodotto alcuna sofferenza ad esso ricorrente. Sostiene che la sola mancata rinuncia alla prescrizione non costituisce circostanza idonea ad escludere, nel caso in esame, la presunzione di pregiudizio non patrimoniale per la durata irragionevole del giudizio, che non è addebitabile in alcun modo a tecniche dilatorie di esso ricorrente: egli ha piuttosto subito il protrarsi del giudizio, ed alla fine accettato la declaratoria di prescrizione come conclusione, pur non soddisfacente, di una vicenda angosciosa.

2.- Tali censure, da esaminare congiuntamente in quanto connesse, sono fondate. Deve qui ribadirsi l’orientamento, consolidato nella giurisprudenza di questa corte di legittimità (cfr. Cass. n. 15449/2002 ; n. 7808/2005; n. 17552/2006; n. 23339/2010), secondo cui il diritto all’equa riparazione per il mancato rispetto del termine ragionevole del processo prescinde dall’esito del processo stesso, e quindi non può essere escluso per il semplice fatto che il ritardo nella definizione del processo penale abbia prodotto l’estinzione per prescrizione del reato ascritto al ricorrente. In tali casi occorre invece apprezzare se l’effetto estintivo sia o non intervenuto a seguito dell’utilizzo, da parte dell’imputato, di tecniche dilatorie o di strategie sconfinanti nell’abuso del diritto di difesa (indicative di una specifica volontà dell’imputato), ben potendo un effetto del genere prodursi indipendentemente da simili tecniche e strategie ed a causa, piuttosto, del comportamento delle autorità procedenti e della situazione generale organizzativa del servizio giustizia; e, in quest’ultimo caso, la mancata rinuncia alla prescrizione da parte dell’imputato medesimo non può ritenersi di per sè elemento sufficiente per escludere il pregiudizio non patrimoniale presumibilmente da lui sofferto per la durata irragionevole del processo sino a quel momento.

3. Nel caso in esame, il decreto impugnato si limita a fondare il giudizio sulla esclusione di pregiudizio non patrimoniale per la durata irragionevole del procedimento penale su elementi equivoci ed inidonei, quali il giovamento tratto dal ricorrente dalla prescrizione del reato e la sua mancata rinuncia a tale effetto, senza neppure ipotizzare (tantomeno riscontrare) che esso fosse conseguenza di tecniche dilatorie o strategie abusive dell’odierno ricorrente.

Il ricorso va pertanto accolto, il decreto impugnato va cassato e la causa rinviata alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, perchè proceda al riesame della domanda alla stregua dei principi e delle regole di argomentazione indicate. Al giudice del rinvio incomberà anche di regolare le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, in accoglimento del ricorso, cassa il decreto impugnato con rinvio alla Corte d’appello di Napoli in diversa composizione, che provvederà anche alla liquidazione della spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione prima civile della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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