Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23031 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 06/07/2021, dep. 17/08/2021), n.23031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCOTTI Umberto L. C. G. – Presidente –

Dott. CAIAZZO Rosario – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 19044-2020 r.g. proposto da:

E.Y., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Enrico

Varali, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in Verona,

Via Basso Acquar n. 127;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Trieste, depositata in

data 24.10.2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

6/7/2021 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Trieste ha rigettato l’appello proposto da E.Y., cittadino del (OMISSIS), nei confronti del Ministero dell’Interno, avverso l’ordinanza emessa in data 1 giugno 2018 dal Tribunale di Trieste, con la quale erano state respinte le domande di protezione internazionale ed umanitaria avanzate dal richiedente.

La Corte di merito ha ricordato, in primo luogo, la vicenda personale del richiedente asilo, secondo quanto riferito da quest’ultimo; egli ha infatti narrato: i) di essere nato e vissuto in (OMISSIS); ii) di essere stato costretto a fuggire dal suo paese perché perseguitato a causa del suo orientamento omosessuale.

La Corte territoriale ha, poi, ritenuto che: a) non erano fondate le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria, sub D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. a e b, in ragione della complessiva valutazione di non credibilità del racconto e per la mancata allegazione dei presupposti applicativi del rifugio; b) non era fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 14, lett. c, in ragione dell’assenza di un rischio-paese riferito al (OMISSIS), stato di provenienza del richiedente, collegato ad un conflitto armato generalizzato; c) non poteva accordarsi tutela neanche sotto il profilo della richiesta protezione umanitaria, perché il ricorrente non aveva dimostrato un saldo radicamento nel contesto sociale italiano né una condizione di soggettiva vulnerabilità.

2. La sentenza, pubblicata il 24.10.2019, è stata impugnata da E.Y. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, vizio di motivazione apparente in ordine al giudizio di non credibilità del racconto, svolto in violazione dei criteri legali di valutazione della prova D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 3, comma 5.

1.1 La censura è fondata.

La motivazione resa dalla corte territoriale in ordine al giudizio di non credibilità del racconto è invero meramente apparente.

Sul punto giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, la motivazione è solo apparente, e la sentenza è nulla perché affetta da “error in procedendo”, quando, benché graficamente esistente,

non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U., Sentenza n. 22232 del 03/11/2016; N. 8053 del 2014; Cass. Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 13977 del 23/05/2019).

Ciò posto, va rilevato che la motivazione resa dalla corte distrettuale, in ordine al giudizio di non credibilità, si compone solo di poche e laconiche affermazioni (cfr. pag. 6, primo capoverso) che non spiegano come sia maturato il convincimento giudiziale in relazione allo scrutinio di non veridicità del narrato, senza neanche indicare quali fossero le pur indicate “fragilità del racconto” ovvero le ragioni di incoerenza e contraddittorietà dello stesso.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata sulla base dell’accoglimento del primo motivo che determina anche l’assorbimento dei restanti motivi di ricorso.

La decisione in ordine alle spese del presente giudizio è rimessa al giudice del rinvio.

P.Q.M.

accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti i restanti; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Corte di appello di Trieste che, in diversa composizione, deciderà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 6 luglio 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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