Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23031 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26435-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA

28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 188/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PARRETTA per delega

dell’Avvocato BOTTACCHIARI che ha chiesto l’inammissibilità e in

subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

S.M.G., il quale aveva acquistato, con rogito notarile del (OMISSIS), registrato il 15., la proprietà di un predio agricolo con sovrastante fabbricato rurale e alcuni terreni agricoli, dichiarando di volersi avvalere delle agevolazioni di cui alla L. n. 36 del 1977, art. 12 impegnandosi ad acquisire la qualifica di imprenditore agricolo, come definito dalla L. n. 1153 del 1975, art. 12, ed a produrre apposita documentazione entro il prescritto termine triennale, ha impugnato l’avviso di liquidazione, emesso dal competente Ufficio finanziario, per il recupero della normale imposta di registro, stante il tardivo deposito della certificazione della Comunità Montana afferente la predetta qualifica.

A sostegno dell’originario ricorso, il contribuente deduceva l’erronea applicazione del disposto dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, avendo acquisito lo status di imprenditore agricolo sin al 2001, e quindi entro il triennio, come richiesto dalla norma agevolativa, giusta certificazione della Comunità Montana in data 24/6/2003, e che l’impegno assunto nel rogito era da attribuire ad una espressione di stile della quale al contribuente, cittadino olandese, era sfuggita la portata a causa della scarsa conoscenza della lingua italiana.

Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni adite dapprima negavano e poi riconoscevano il diritto al beneficio.

In particolare, i giudici di appello rilevavano: che nell’atto di compravendita era riportato che il contribuente era imprenditore agricolo sicchè l’obbligo di produrre entro il triennio la relativa documentazione era non solo superfluo ma probabilmente il frutto di un refuso; che tale qualità del contribuente era nota all’Ufficio, in possesso della relativa attestazione, per altra compravendita avvenuta nell’anno 2000 e per un precedente provvedimento di annullamento emesso in autotutela; che il godimento dell’aliquota agevolata, senza la contestuale produzione in allegato all’atto notarile della necessaria documentazione, poteva al più integrare un violazione del notaio rogante e della stesso Ufficio del Registro; che il termine di decadenza triennale era inapplicabile nel caso di specie in quanto il contribuente non era privo dello status di imprenditore agricolo al momento della stipula della compravendita; che il contribuente era comunque incorso nella contestata omissione anche per le difficoltà incontrate in quanto straniero; che l’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, prevede la decadenza soltanto nel caso di destinazione dei terreni ad un uso diverso da quello agricolo e che secondo l’interpretazione preferibile il termine triennale è da riferirsi all’ottenimento della qualifica e non anche alla presentazione del documento attestante il possesso di essa; che la più recente normativa in materia di agevolazioni, applicabile retroattivamente ai rapporti con il fisco non ancora definiti, ha escluso la necessità della presentazione della certificazione, attribuendo primaria importanza all’iscrizione nella gestione previdenziale dell’INPS.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente Agenzia delle Entrate deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, e della L. n. 153 del 1975, art. 12, per avere i giudici di appello affermato che per beneficiare dell’aliquota agevolata fosse sufficiente il possesso della qualifica di “imprenditore agricolo”, non di quella di “imprenditore agricolo a titolo principale (IAPT)”, e neppure necessaria la produzione della relativa certificazione contestualmente alla stipula dell’atto di compravendita, omissione non ascrivile al contribuente, trattandosi di interpretazione palesemente errata della normativa ratione temporis applicabile, che subordina il godimento dell’agevolazione fiscale al possesso dello status di “imprenditore agricolo a titolo principale” (IAPT) ed alla produzione della prescritta documentazione in un momento comunque antecedente la registrazione, adempimento condizionante l’applicazione dei benefici, trovando altrimenti applicazione l’aliquota ordinaria. Evidenzia, altresì, che solo in epoca successiva alla registrazione dell’atto di compravendita in questione il D.Lgs. n. 99 del 2004 ha istituito la figura di “imprenditore agricolo professionale”, qualifica nuova che richiede, in ogni caso, il possesso di specifici requisiti di tempo di lavoro e di reddito.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, atteso che i giudici di appello, affermando che il termine triennale riguarderebbe il solo conseguimento della qualifica, e non la produzione della relativa certificazione, si sono pronunciati su una questione superflua ed ininfluente, in quanto assorbita dalla ritenuta non riferibilità della decadenza alla mancata produzione della certificazione, costituente la vera ratio dedicendi della sentenza, tesi che, secondo quanto esposto nell’impugnata sentenza, troverebbe conferma nella sopravvenuta normativa (D.L. n. 194 del 2009, art. 2) in materia di agevolazioni all’imposta di registro in campo agricolo. Evidenzia, inoltre, che la norma violata è chiara nel richiede, nel caso in cui l’acquirente dichiari nell’atto di trasferimento l’intenzione di conseguire il riconoscimento dello status, la successiva produzione della prescritta documentazione entro il triennio, adempimento condizionante il mantenimento del beneficio, dovendo altrimenti l’ufficio del registro competente provvedere al recupero della differenza d’imposta.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo, per avere i giudici di appello ritenuto che il contribuente sarebbe incorso nell’omissione anche per le difficoltà incontrate, trattandosi di cittadino olandese, senza considerare che alla stipula della compravendita lo stesso era rappresentato da un procuratore speciale, quest’ultimo cittadino italiano, e che acquirente del terreno agricolo era indicato nell’atto come “dirigente di banca” ed aveva dichiarato “di conoscere la lingua italiana”.

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha più volte ribadito che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’8 per cento prevista dall’art. 1 bis della tariffa all. A) al D.P.R. n. 634 del 1972, introdotto dalla L. n. 36 del 1977, art. 2 l’acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell’atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è invece l’ipotesi in cui l’acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perchè, in tal caso, egli deve enunciare, nell’atto di acquisto, l’intento di acquistarla e – quindi – nel triennio successivo deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell’avvenuto acquisto (Cass. n. 2880/2016; n. 3067/2008; n. 5671/2002; n. 3699/2000; n. 2216/1993).

Errano, pertanto, i giudici della CTR dell’Umbria quando affermano che il termine di decadenza triennale è da riferire esclusivamente all’ottenimento del riconoscimento dello status e non alla produzione della relativa certificazione.

Il contribuente, indicato nell’atto come “imprenditore agricolo”, non ha dichiarato di essere all’epoca in possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale, ipotesi nella quale in luogo dell’enunciazione dell’intenzione dell’acquirente dei terreni di ottenere il riconoscimento della qualifica e di produrre la relativa certificazione all’Ufficio nel prescritto termine triennale, vi sarebbe stata la produzione, davanti allo stesso notaio rogante, della documentazione attestante la qualità vantata.

Tanto basta a rendere operante la seconda parte della richiamata disposizione agevolatrice, ove fissa l’onere di certificare i requisiti stessi entro tre anni e contempla, in caso di inosservanza, le conseguenze sopra ricordate, per cui la presentazione della certificazione in sede di giudizio non può supplire sic et simpliciter a questa omissione, in quanto il termine di cui sopra ha natura perentoria e non risulta rispettato (Cass. n. 4626/2006; n.4626 del 2003). L’affermazione, contenuta nell’impugnata sentenza, secondo cui l’impegno assunto nell’atto notarile sarebbe “la conseguenza di una frase rituale o di stile sfuggita al contribuente che non aveva dimestichezza con la lingua italiana essendo di nazionalità olandese” contrasta con il chiaro tenore della volontà negoziale espressa dallo S., sia pure attraverso il nominato procuratore speciale, mentre la questione dei poteri sostanziali conferiti con il mandato non risulta ricompresa nel tema decidendum del giudizio di merito ed il riferimento alle informazioni in possesso dell’Ufficio impositore non tiene conto che la formulazione della disposizione non consente di ricavare alcuna equipollenza al riguardo in quanto il possesso dei prescritti requisiti va verificata con specifico riferimento all’epoca di stipula dell’atto di acquisto.

Errano, altresì, i giudici di appello allorquando affermano che il contribuente per errore scusabile ha chiesto in ritardo la prescritta certificazione alla Comunità Montana, che quest’ultima ha rilasciato il documento solo in data 24/6/2003, a termine di decadenza ormai spirato.

Nella sentenza impugnata si sostiene, alquanto apoditticamente, che il comportamento dell’acquirente del terreno agricolo, che aveva richiesto la sopra ricordata documentazione il giorno stesso in cui veniva a compimento il termine decadenziale, potesse essere in qualche misura giustificabile, in quanto lo S. è cittadino olandese e può aver avuto difficoltà di comprensione delle procedure amministrative.

La CTR ha, tuttavia, del tutto trascurato gli elementi di segno affatto contrario, pure risultanti dagli atti di causa, quali, appunto, l’essere il contribuente rappresentato, nella stipula del contratto di compravendita, da un procuratore speciale, quest’ultimo cittadino italiano, e l’essere stato indicato nell’atto notarile come “dirigente di banca” ed a conoscenza della lingua italiana, e dunque in grado di comprendere la portata delle dichiarazioni rese per il tramite del procuratore speciale.

E l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, non ricorrendo nell’esaminata fattispecie – il che consente di superare l’eccezione di inammissibilità delle censure contenute nel ricorso – la diversa ipotesi di eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, estranea giudizio per cassazione che non è un terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

La decisione impugnata appare censurabile anche perchè non appare in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata osservanza del termine di decadenza non comporta la perdita del beneficio per il richiedente tutte volte in cui essa dipenda da una omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che lo S. non può fondatamente sostenere di essere stato diligente e, dunque, che l’impossibilità di produrre il certificato non dipende da fatto proprio, ma da fatto dovuto alla Comunità Montana, cui era demandato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di status (Cass. n. 26334/2014; n. 19469/2012; n. 5029/2012; Sez. U. n. 12903/1998).

Non ha, quindi, base giuridica la pretesa di far valere davanti al giudice tributario l’esistenza del presupposto dell’agevolazione, per non essersi nel frattempo maturata alcuna decadenza, a nulla rilevando che la Comunità Montana avesse attestato il possesso dei requisiti per godere delle agevolazioni sin dall’anno 2001.

Nè pertinente appare, infine, il richiamo, contenuto nella impugnata sentenza, al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, (convertito con L. n. 25 del 2010) che dispone l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Com’è noto, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina erano originariamente contenute nella L. n. 604 del 1954 e le relative disposizioni sono state, nel corso degli anni, più volte prorogate ed hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009 (da ultimo, per effetto della proroga dettata dalla L. n. 203 del 2008, art. 2, comma 8).

La riportata disposizione, che trova applicazione per gli atti stipulati tra il 28 febbraio 2010 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 25 del 2010) e il 31 dicembre 2010, definisce in maniera puntuale e, per alcuni aspetti, innovativa rispetto alla disciplina dettata dalla L. n. 604 del 1954, i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l’accesso al regime agevolato della piccola proprietà contadina.

Dal mutato quadro normativo, sussistendo sostanziali divergenze tra il sistema definito dal decreto n. 194 del 2009 e quello originariamente dettato dalla L. n. 604 del 1954, si desume che la disposizione agevolativa introdotta con il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, non costituisce una proroga del regime previsto dalla L. n. 604 del 1954, ma una autonoma disciplina che, come detto, trova applicazione solo per gli atti stipulati tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2010, e non riguarda affatto il rapporto oggetto di causa, nè può offrire utili elementi di interpretazione della precedente disciplina, specialmente per quanto concerne le cause di decadenza, che risultano espressamente individuate dalla nuova norma. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario, essendo legittima la revoca, da parte dell’Ufficio, dall’agevolazione de qua.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, attesa l’alternanza delle decisioni; segue secondo soccombenza la condanna dello S. al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente che, compensate tra le parti le spese della fase di merito, condanna al rimborso di quelle del presente giudizio, liquidate in complessi Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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