Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23031 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23031

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 14038-2009 proposto da:

P.L. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliata in ROMA, VIA VIGNA DI MORENA 69, presso ANNA MARIA ROSSI,

rappresentata e difesa dall’avvocato AMATO FELICE, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

21/04/2008, n. 3936/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato AMATO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

P.L. con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia previdenziale instaurato dinanzi al Tribunale di Vallo della Lucania nel giugno 2000 e definito con sentenza nel marzo 2006.

La Corte d’appello, ritenuta ragionevole nella specie una durata di tre anni, liquidava in favore della ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di due anni e nove mesi circa del giudizio presupposto, la somma di Euro 2756,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento, quota liquidata in Euro 15,00 per esborsi, Euro 100,00 per diritti e Euro 150 per onorari.

Avverso tale decreto, depositato il 21 aprile 2008, P.L. ha proposto ricorso a questa Corte con atto spedito per la notifica il 5 giugno 2009. Resiste con controricorso il Ministero dell’economia e finanze.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso si articola in tre motivi. 2. Con i primi due si censura la determinazione in tre anni della durata ragionevole del giudizio presupposto, denunciando, con entrambi, la violazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 6, p.1 C.E.D.U., sull’assunto secondo cui la natura e l’andamento del giudizio stesso avrebbero imposto una determinazione in un anno (come richiesto) o in subordine di due anni. Tali doglianze, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connesse, non meritano accoglimento. La determinazione della durata ragionevole del giudizio presupposto, onde verificare la sussistenza della violazione del diritto azionato, costituisce oggetto di un accertamento di fatto, che il giudice di merito deve compiere caso per caso tenendo presenti gli elementi indicati dalla L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 2 anche alla luce dei criteri di determinazione applicati dalla Corte europea e da questa corte. Criteri ai quali nel provvedimento impugnato la corte territoriale ha fatto implicito quanto inequivoco riferimento, valutando la durata ragionevole in tre anni, corrispondente al parametro di base utilizzato dalle corti. La critica che la parte ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è dunque sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge, essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione, che nella specie non è stato dedotto. 3. Con il terzo motivo si censura la liquidazione delle spese del giudizio, denunciando la violazione dei minimi tariffari, specificamente indicati, per erronea applicazione della tariffa relativa ai procedimenti di volontaria giurisdizione in luogo di quella ordinaria, relativa ai giudizi di natura contenziosa. Il motivo è fondato. Contrariamente a quanto espressamente rilevato dalla Corte d’appello, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo va considerato, ai fini della liquidazione delle spese processuali, quale procedimento avente natura contenziosa, e non rientra quindi tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al D.M. Giustizia n. 127 del 2004 (rispettivamente, voce 50 del paragrafo 7 e voce 75 del paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio non contenziosi (cfr. ex multis Cass. n. 24667/2010; n. 25352/2008; n. 12021/2004). Devono quindi nella specie applicarsi, quanto agli onorari, la Tabella A) paragrafo 4 e, quanto ai diritti, la Tabella B) paragrafo 1, allegate al citato D.M. n. 127/2004; e poichè le somme liquidate dalla Corte d’appello non rispettano i minimi inderogabilmente fissati in tali tabelle, specificamente richiamati in ricorso, il decreto impugnato è cassato in relazione alla liquidazione delle spese in favore degli odierni ricorrenti. 4. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, procedendo a nuova liquidazione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello.

In tal senso, sulla base delle suddette tabelle relative ai procedimenti contenziosi e tenendo presente il valore della controversia (determinato ai sensi dell’art. 6 della tariffa di cui al D.M. n. 127 citato), si liquidano, per la quota del 50%, in complessivi Euro 479,00 – di cui Euro 275,00 per onorari, Euro 189,00 per diritti e Euro 15,00 per esborsi – oltre spese generali ed accessori di legge.

5. Quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, esse debbono porsi a carico del Ministero in ragione della soccombenza, e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il primo ed il secondo motivo di ricorso, accoglie il terzo, cassa il decreto impugnato e, pronunciando nel merito, liquida le spese del giudizio di merito in complessivi Euro 479,00 – di cui Euro 189,00 per diritti e Euro 275,00 per onorari – oltre spese generali ed accessori di legge, e condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al pagamento in favore del ricorrente di tale somma, unitamente alle spese di questo giudizio di legittimità, in Euro 910,00 per onorari – oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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