Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23030 del 22/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 22/10/2020, (ud. 07/07/2020, dep. 22/10/2020), n.23030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ESPOSITO Lucia – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17264-2018 proposto da:

S.M., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato

EMANUELE PASSANISI;

– ricorrente –

contro

EREDI DI B.G. SRL, in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR,

presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato

GAETANO CARMELO TAFURI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 769/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 28/04/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 07/07/2020 dal Consigliere Relatore Dott. GABRIELLA

MARCHESE.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

la Corte di appello di Catania, in (parziale) accoglimento del gravame proposto dalla snc Eredi di B.G., ha revocato il decreto ingiuntivo n. 167/05 emesso dal Tribunale di Catania – sezione distaccata di Mascalucia – e, in riforma della sentenza n. 284/20 del medesimo Tribunale, ha rigettato la domanda di S.M. nei confronti della società;

a fondamento del decisum, per quanto di rilievo in questa sede, la Corte territoriale ha osservato che:

– l’appello interposto dalla Eredi di B.G. snc era ammissibile; la trasformazione della snc in srl, nel corso del giudizio di primo grado, configurava una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, ininfluente ai fini del giudizio, non sussistendo incertezza sull’identificazione della parte impugnante;

– non operava la prescrizione presuntiva; la contestazione del debito era difesa incompatibile con la volontà di avvalersi della presunzione di prescrizione;

– nel merito, non vi era prova dell’espletamento dell’opera e dell’entità delle prestazioni professionali: nel processo di cognizione, infatti, non avevano valenza la parcella ed il relativo parere di congruità;

avverso la decisione ha proposto ricorso per cassazione,, S.M., articolato in tre motivi;

ha resistito con controricorso la Eredi di B.G. srl;

la proposta del relatore è stata comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’udienza – ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c.;

entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

con il primo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 è dedotto omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti; il vizio in rubrica è prospettato sotto il profilo della “motivazione apparente”, inficiata da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili;

nello specifico, la sentenza impugnata, contraddittoriamente, da un lato, avrebbe rigettato l’eccezione di prescrizione presuntiva (per aver il debitore ammesso la mancata estinzione dell’obbligazione di pagamento) e, dall’altro, avrebbe poi ritenuto non provato il credito, da parte del creditore;

il motivo è infondato;

questa Corte ha precisato che di “motivazione apparente” o di “motivazione perplessa e incomprensibile” può parlarsi laddove essa non renda “percepibili le ragioni della decisione, perchè consiste di argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, di talchè essa non consenta alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice” (per tutte, Cass., sez.un., n. 22232 del 2016);

tali evenienze non si riscontrano affatto nella sentenza impugnata;

uno è, infatti, il piano della prescrizione presuntiva che non opera ove il debitore contesti il debito, posto che la deduzione di non dover pagare equivale ad ammissione di mancato pagamento, (v., per tutte, Cass. n. 26986 del 2013: “l’affermazione del debitore in ordine all’insussistenza della obbligazione di pagamento è inconciliabile con la proposizione della relativa eccezione e vale come ammissione della mancata estinzione di essa”) altro quello, inalterato, del riparto, tra le parti, degli oneri di allegazione e prova;

nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la società opponente ha contestato il debito e il debitore che contesta il debito ammette di non averlo estinto (v. Cass. n. 193 del 1995); non ha, invece, ammesso e riconosciuto il credito, come in modo suggestivo, deduce il ricorrente. La linea difensiva adottata se, da un lato, ha fatto perdere alla debitrice la possibilità di avvalersi della prescrizione presuntiva, dall’altro, ha imposto al creditore opposto, attore in senso sostanziale, di allegare e provare i fatti costitutivi del credito vantato (v., con specifico riferimento al compenso per crediti professionali, per tutte, Cass. n. 26065 del 2016);

con il secondo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 4 – è dedotta nullità della sentenza o del procedimento per violazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte di appello posto a fondamento della decisione una prova mai fornita dalla parte (recte: per non aver posto prove fornite dalle parti); la censura investe la statuizione secondo cui le parcelle ed il parere di congruità dell’Ordine dei Geometri non avrebbero attestato lo svolgimento delle prestazioni lavorative;

il motivo è inammissibile poichè le censure non pongono questione di violazione dell’art. 115 c.p.c. – che viene in rilievo quando il giudice utilizzi prove non acquisite in atti – ma di valutazione (non condivisa) degli elementi di prova offerti;

ciò posto – e in ogni caso -, la Corte territoriale ha fatto corretta applicazione dei principi di questa Corte secondo cui spetta al professionista che agisca per ottenere soddisfacimento di crediti inerenti ad attività asseritamente prestata a favore del cliente, l’onere di dimostrare l’an del credito vantato e l’entità delle prestazioni eseguite al fine di consentire la determinazione quantitativa del suo compenso, senza che, nell’ordinario giudizio di cognizione, spieghi rilevanza probatoria la parcella predisposta dal professionista (Cass. n. 26065 cit.);

con il terzo motivo – ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 3 – è dedotta violazione e falsa applicazione dell’art. 75 c.p.c., per non avere la sentenza impugnata dichiarato l’inammissibilità dell’appello, benchè proposto dalla Eredi di B.G. Snc invece che dalla Eredi di B.G. srl;

il motivo è infondato;

in via generale, in base alla condivisa giurisprudenza di questa Corte, la trasformazione di una società commerciale da uno ad un altro tipo di forma giuridica riconosciuta dalla legge non comporta l’estinzione del soggetto giuridico e la conseguente creazione di un nuovo soggetto che sostituisce il precedente, ma soltanto una modifica dell’atto costitutivo che conferma l’identità del soggetto e i rapporti giuridici costituiti da esso prima della trasformazione (v., ex multis, Cass. n. 10332 del 2016; Cass. n.13467 del 2011: “La trasformazione di una società da un tipo ad un altro previsto dalla legge, ancorchè connotato di personalità giuridica, non si traduce nell’estinzione di un soggetto e nella correlativa creazione di uno nuovo in luogo di quello precedente, ma configura una vicenda meramente evolutiva e modificativa del medesimo soggetto, la quale comporta soltanto una variazione di assetto e di struttura organizzativa, senza incidere sui rapporti processuali e sostanziali facenti capo all’originaria organizzazione societaria”);

partendo da tali principi, la sentenza impugnata ha giudicato ininfluente che nell’atto introduttivo dell’impugnazione fosse stata indicata come parte appellante la società anteriore alla trasformazione perchè, per un verso, non vi era incertezza sull’identificazione della effettiva parte impugnante e, per altro verso, l’impugnazione era stata proposta da procuratore dotato di ius postulandi, conferito dal legale rappresentante abilitato a rilasciare la procura in nome e per conto della società (trasformata);

la decisione della Corte territoriale, fondata su corrette premesse giuridiche, è sorretta dalle suesposte considerazioni che integrano accertamenti in fatto, qui non validamente censurati;

sulla base delle complessive argomentazioni svolte, il ricorso va rigettato con le spese liquidate, come in dispositivo, secondo soccombenza;

deve altresì darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del raddoppio del contributo unificato ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, se dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso; condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida, in favore della controricorrente, in Euro 3.500,00 per compensi professionali, in Euro 200,00 per esborsi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15% ed agli accessori di legge, con distrazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 7 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 22 ottobre 2020

 

 

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