Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23030 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 25840-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

S.M.G., elettivamente domiciliato in ROMA VIA OSLAVIA

28, presso lo studio dell’avvocato ROBERTO BOTTACCHIARI, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 189/2011 della COMM.TRIB.REG. di PERUGIA,

depositata il 26/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il controricorrente l’Avvocato PARRETTA per delega

dell’Avvocato BOTTACCHIARI che ha chiesto l’inammissibilità e in

subordine il rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

S.M.G., che aveva acquistato, con rogito notarile del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), la proprietà di un terreno agricolo, dichiarando di volersi avvalere delle agevolazioni di cui alla L. n. 36 del 1977, art. 12 impegnandosi ad acquisire la qualifica di imprenditore agricolo, come definito dalla L. n. 1153 del 1975, art. 12 ed a produrre apposita documentazione entro il prescritto temine triennale, ha impugnato l’avviso di liquidazione, emesso dal competente Ufficio finanziario, per il recupero della normale imposta di registro, stante il tardivo deposito della certificazione della Comunità Montana afferente la predetta qualifica.

A sostegno dell’originario ricorso il contribuente deduceva l’erronea applicazione del disposto dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, avendo acquisito lo status di imprenditore agricolo sin dal 2001 e, quindi, entro il triennio, come appunto richiesto dalla norma agevolativa, e che il ritardo nella presentazione della certificazione era dovuto alla scarsa conoscenza della lingua italiana e delle procedure amministrative.

Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite dapprima negavano e poi riconoscevano il diritto vantato dal contribuente.

In particolare, il giudice di appello rilevava che lo S.: si era tempestivamente attivato per il riconoscimento della qualifica, ottenendola il 31/1/2001; aveva richiesto il 30/5/2003, in tempo utile, la prescritta certificazione alla Comunità Montana, la quale aveva rilasciato il documento solo il 24/6/2003, a termine decadenziale spirato; che il ritardo del contribuente era giustificabile in ragione della condizione di straniero; che il D.P.R. n. 131 del 1986 prevede la decadenza solo nel caso di destinazione dei terreni ad un uso diverso da quello agricolo e che secondo l’interpretazione preferibile il termine triennale è da riferirsi all’ottenimento della qualifica e non anche alla presentazione del documento attestante il possesso di essa; che va esclusa, alla luce della più recente normativa in materia di agevolazioni, applicabile anche ai rapporti dei contribuenti il fisco non ancora definiti, la necessità della presentazione della certificazione, dovendosi attribuire primaria importanza all’iscrizione nella gestione previdenziale dell’INPS.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato a tre motivi, cui resiste il contribuente con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

La ricorrente Agenzia deduce, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, insufficiente motivazione su un punto controverso e decisivo, per avere il giudice di appello ritenuto che, trattandosi di cittadino olandese, il contribuente si sarebbe attivato tempestivamente nel richiedere la certificazione della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale il 30/5/2003, giorno in cui scadeva il termine decadenziale triennale, senza considerare che l’acquirente del terreno agricolo, alla stipula della compravendita, era rappresentato da un procuratore speciale, cittadino italiano, e che nel relativo atto era indicato come “dirigente di banca”, persona certamente non sprovveduta.

Deduce, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, e della L. n. 153 del 1975, art. 12 per avere il giudice di appello affermato che il termine decadenziale riguarderebbe soltanto il conseguimento della qualifica di imprenditore agricolo, in tal modo male interpretando la normativa ratione temporis applicabile che, esplicitamente, subordina il godimento dell’agevolazione fiscale al possesso dello status di imprenditore agricolo a titolo principale ed alla produzione della prescritta documentazione entro il triennio, adempimento condizionante il mantenimento del beneficio, dovendo altrimenti l’ufficio del registro competente provvedere al recupero della differenza d’imposta.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione della nota 1 all’art. 1 della Tariffa, parte prima, nota 1, D.P.R. n. 131 del 1986, e della L. n. 153 del 1975, art. 12 atteso che il giudice di appello, affermando che il termine triennale riguarderebbe il solo conseguimento della predetta qualifica, si è pronunciato su una questione resa ormai superflua ed ininfluente, in quanto assorbita dalla ritenuta non riferibilità della decadenza alla mancata produzione della certificazione, argomentazione costituente la vera ratio dedicendi della sentenza e che troverebbe conferma nella sopravvenuta normativa (D.L. n. 194 del 2009, art. 2) in materia di agevolazioni all’imposta di registro in campo agricolo.

I motivi di ricorso, che possono essere scrutinati congiuntamente in quanto tra loro connessi, sono fondati nei termini di seguito precisati.

Questa Corte ha più volte ribadito che “ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta dell’8 per cento prevista dall’art. 1 bis della tariffa all. A) al D.P.R. n. 634 del 1972, introdotto dalla L. n. 36 del 1977, art. 2 l’acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell’atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta. Diversa è, invece, l’ipotesi in cui l’acquirente non possegga, al momento, tale qualifica, perchè, in tal caso, egli deve enunciare, nell’atto di acquisto, l’intento di acquistarla e – quindi – nel triennio successivo deve produrre la prova, nel modo indicato dalla legge, dell’avvenuto acquisto (Cass. n. 2880/2016; n. 3067/2008; n. 5671/2002; n. 3699/2000; n. 2216/1993).

Errano, pertanto, i giudici della CTR di Perugia quando affermano che il termine di decadenza triennale è da riferire esclusivamente all’ottenimento del riconoscimento dello status e non alla produzione della relativa certificazione.

Il contribuente ha dichiarato, alla stipula dell’atto, di non essere all’epoca in possesso della qualità di imprenditore agricolo a titolo principale e che avrebbe prodotto la certificazione attestante il possesso di questa qualifica all’Ufficio nel prescritto termine triennale, per cui la presentazione della certificazione in sede di giudizio non può supplire sic et simpliciter a questa omissione, in quanto il termine ha natura perentoria (Cass. n. 4626 del 2003).

Errano, altresì, i predetti giudici di appello allorquando affermano che il contribuente ha chiesto tempestivamente alla Comunità Montana la prescritta certificazione e che quest’ultima, avendo rilasciato il documento solo in data 24/6/2003, a termine di decadenza ormai spirato, aveva di fatto reso impossibile l’adempimento della prescrizione di legge.

Orbene, nella sentenza impugnata si sostiene, alquanto apoditticamente, che il comportamento dell’acquirente del terreno agricolo, che aveva richiesto la sopra ricordata documentazione il giorno stesso in cui veniva a compimento il termine decadenziale, potesse essere in qualche misura giustificabile, in quanto lo S. è cittadino olandese e può aver avuto difficoltà di comprensione delle procedure amministrative.

In tal modo, tuttavia, sono stati del tutto trascurati gli elementi di segno contrario, pure risultanti dagli atti di causa, quali, appunto, l’essere il contribuente ricorso, per la stipula del contratto di compravendita, ad un procuratore speciale, quest’ultimo cittadino italiano, e l’essere stato indicato nell’atto notarile come “dirigente di banca”, persona certamente in grado di comprendere la portata delle dichiarazioni rese per il tramite del rappresentate, elementi dei quali non risultano aver dato conto nella motivazione.

E l’omissione o insufficienza della motivazione resta integrata a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, non ricorrendo nell’esaminata fattispecie – il che consente di superare l’eccezione di inammissibilità delle censure contenute nel ricorso – la diversa ipotesi di eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, estranea giudizio per cassazione che non è un terzo grado di merito (ex plurimis, Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

La decisione impugnata appare censurabile anche perchè non appare in linea con la consolidata giurisprudenza di questa Corte secondo cui la mancata osservanza del termine di decadenza non comporta la perdita dei benefici per il richiedente tutte volte in cui essa dipenda da una omissione dell’ufficio tenuto al rilascio della certificazione, considerato che lo S. non può fondatamente sostenere di essere stato diligente e, dunque, che l’impossibilità di produrre il certificato non dipende da fatto proprio, ma da fatto dovuto alla Comunità Montana, cui era demandato il compito di verificare la sussistenza dei requisiti di status (Cass. n. 26334/2014; n. 19469/2012; n. 5029/2012; Sez. U. n. 12903/1998).

Non ha, quindi, base giuridica la pretesa di far valere davanti al giudice tributario l’esistenza del presupposto delle agevolazioni, per non essersi nel frattempo maturata alcuna decadenza, a nulla rilevando il versamento, sin dall’anno 2000, dei contributi relativi alla gestione previdenziale tenuta presso l’INPS, posto che per godere di dette agevolazioni è necessario il concorso di due ordini di requisiti: il possesso della qualifica e l’iscrizione nella gestione previdenziale e assistenziale propria dell’imprenditore agricolo professionale.

Non pertinente appare, infine, il richiamo, contenuto nella impugnata sentenza, al D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, (convertito con L. n. 25 del 2010) che dispone l’applicazione in misura agevolata delle imposte di registro, ipotecaria e catastale per gli atti di trasferimento a titolo oneroso di terreni agricoli e loro pertinenze a favore di coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali.

Com’è noto, le agevolazioni per la piccola proprietà contadina erano originariamente contenute nella L. n. 604 del 1954 e le relative disposizioni sono state, nel corso degli anni, più volte prorogate ed hanno trovato applicazione fino al 31 dicembre 2009 (da ultimo, per effetto della proroga dettata dalla L. n. 203 del 2008, art. 2, comma 8).

La riportata disposizione, che trova applicazione per gli atti stipulati tra il 28 febbraio 2010 (data di entrata in vigore della Legge di conversione n. 25 del 2010) e il 31 dicembre 2010, definisce in maniera puntuale e, per alcuni aspetti, innovativa rispetto alla disciplina dettata dalla L. n. 604 del 1954, i presupposti soggettivi ed oggettivi necessari per l’accesso al regime agevolato della piccola proprietà contadina.

Dal mutato quadro normativo, sussistendo sostanziali divergenze tra il sistema definito dal decreto n. 194 del 2009 e quello originariamente dettato dalla L. n. 604 del 1954, si desume che la disposizione agevolativa introdotta con il D.L. n. 194 del 2009, art. 2, comma 4-bis, non costituisce una proroga del regime previsto dalla L. n. 604 del 1954, ma una autonoma disciplina che, come detto, trova applicazione solo per gli atti stipulati tra il 28 febbraio e il 31 dicembre 2010, e non riguarda affatto il rapporto oggetto di causa, nè può offrire utili elementi di interpretazione della precedente disciplina, specialmente per quanto concerne le cause di decadenza, che risultano espressamente individuate dalla nuova norma. L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e poichè non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario, essendo legittima la revoca, da parte dell’Ufficio, dall’agevolazione de qua.

Si ravvisano giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio di merito, attesa l’alternanza delle decisioni; segue secondo soccombenza la condanna del controricorrente al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario del contribuente che, compensate le spese della fase di merito, condanna al rimborso di quelle del presente giudizio, liquidate in complessi Euro 5.200,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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