Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23030 del 02/10/2017

Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 20/07/2017, dep.02/10/2017),  n. 23030

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17570-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in RONZA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

CENTRO IPPICO DI MISINTO ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 65/24/2016 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di MILANO, depositata il 12/01/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/07/2017 dal Consigliere Dott. MANZON Enrico.

Disposta la motivazione semplificata su concorde indicazione del

Presidente e del Relatore.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

Con sentenza in data 15 dicembre 2015 la Commissione tributaria regionale della Lombardia dichiarava inammissibile l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate, ufficio locale, avverso la sentenza n. 8635/41/14 della Commissione tributaria provinciale di Milano che aveva accolto il ricorso della ASD Centro Ippico di Misinto contro l’avviso di accertamento IRAP, IRES ed altro IVA ed altro 2007.

La CTR osservava in particolare che il gravame agenziale non conteneva alcuna specifica critica alla sentenza appellata e doveva pertanto considerarsi non corrispondente al modello legale dell’impugnazione disciplinato dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53.

Avverso la decisione ha proposto ricorso per Cassazione l’Agenzia delle entrate deducendo un motivo unico.

L’intimata non si è difesa.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

Con l’unico motivo dedotto l’agenzia fiscale ricorrente lamenta violazione/falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, poichè la CTR ha sancito l’inammissibilità del suo appello avverso detta sentenza della CTP milanese per il difetto di specificità dei motivi.

La censura è fondata.

Va infatti ribadito che “Nel processo tributario, ove l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire e riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato, come già dedotto in primo grado, in quanto considerate dalla stessa idonee a sostenere la legittimità dell’avviso di accertamento annullato, è da ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 (Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 7369 del 22/03/2017, Rv. 643485 – 01; v. nello stesso senso Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 1200 del 22/01/2016, Rv. 638624 – 01, Sez. 6 – 5, Ordinanza n. 14908 del 01/07/2014, Rv. 631559; Sez. 5, Sentenza n. 3064 del 29/02/2012, Rv. 621983 – 01).

La sentenza impugnata è chiaramente contrastante con tale arresto giurisprudenziale e va dunque cassata in relazione al motivo dedotto, con rinvio al giudice a quo per nuovo esame.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017

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