Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2303 del 31/01/2020

Cassazione civile sez. VI, 31/01/2020, (ud. 15/10/2019, dep. 31/01/2020), n.2303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11899-2018 proposto da:

S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato MARCO CAVICCHI0LI;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO (OMISSIS);

– intimato –

avverso la sentenza n. 2111/2017 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 29/09/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 15/10/2019 dal Consigliere Relatore Dott. DI MARZIO

MAURO.

Fatto

RILEVATO

CHE:

1. S.F., cittadino ivoriano, ricorre per un mezzo, nei confronti del Ministero dell’interno, contro la sentenza del 20 settembre 2017 con cui la Corte d’appello di Torino ha respinto l’appello dell’odierno ricorrente avverso l’ordinanza del locale Tribunale di rigetto della sua domanda di protezione umanitaria.

2. – Non spiega difese l’amministrazione intimata.

3. – A fronte della proposta formulata dal relatore nessuna replica è stata offerta dal ricorrente, che non ha depositato memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

4. Con l’unico motivo di censura della sentenza impugnata il ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 25 del 2000, art. 32, comma 3, del D.L.gs. n. 286 del 1998, art. 8:05, comma 6, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata laddove aveva giudicato irrilevante il livello di integrazione conseguito dal ricorrente, senza neppure entrare nel merito, quantunque egli avesse conseguito un elevato livello di integrazione lavorativa culturale che un rientro in patria avrebbe irrimediabilmente vanificato.

RITENUTO CHE:

5. – Il Collegio ha disposto la redazione del provvedimento in forma semplificata.

6. – Il ricorso è inammissibile.

Il rilievo dell’integrazione conseguita in Italia dallo straniero, per i fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ha trovato una prima risposta nell’affermazione del principio secondo cui: “In materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, che ha cassato la sentenza impugnata che, in assenza di comparazione, aveva riconosciuto ad un cittadino gambiano presente in Italia da oltre tre anni il diritto al rilascio del permesso di soggiorno in ragione della raggiunta integrazione sociale e lavorativa in Italia allegando genericamente la violazione dei diritti umani nel Paese d’origine).

Questa soluzione è stata posta in discussione da Cass. 3 maggio 2019, n. 11750, che ha rimesso la questione alle Sezioni Unite, ritenendo in breve che l’integrazione non assuma rilievo per i fini dello scrutinio della vulnerabilità.

(NDR: testo originale non comprensibile) condizione della integrazione sociale o lavorativa nel paese di accoglienza, bensì dal raffronto tra detta condizione e quella che il richiedente incontrerebbe ove facesse rientro nel paese di origine.

E’ allora agevole osservare che, nel caso in esame, S.F. non ha illustrato il ricorso nè che cosa dimostrerebbe il suo grado di integrazione in Italia, nè tantomeno cosa comproverebbe la violazione o l’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili in caso di suo rientro in Costa d’Avorio.

A pagina 12 del ricorso, difatti, si afferma che: “Le fonti più accreditate, riportate nelle precedenti fasi di giudizio, indicano che la Costa d’Avorio è caratterizzata da gravi ed oggettive difficoltà economiche, da diffusa povertà e limitato accesso per la maggior parte della popolatone ai più elementari diritti inviolabili della persona, tra cui il diritto alla salute e alla alimentazione”. Ma non è dato comprendere quali sarebbero tali fonti (che non si identificano neppure attraverso le indicazioni contenute alle pagine 1317, ex art. 366 c.p.c., n. 6), nè dove e come esse sarebbero state acquisite al materiale istruttorio utilizzato in fase di merito.

Il motivo e dunque privo di autosufficienza.

7. – Nulla per le spese. Sussistono i presupposti per il raddoppio del contributo unificato.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 15 ottobre 2019.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2020

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