Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2303 del 31/01/2011

Cassazione civile sez. II, 31/01/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 31/01/2011), n.2303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

T.T., rappresentata e difesa, in forza di procura speciale

a margine del ricorso, dagli Avv. GIOIA Giuliano e Silvio Paroli,

elettivamente domiciliata nello studio dell’Avv. Edoardo D’Elia in

Roma, Viale Bruno Buozzi, n. 51;

– ricorrente –

contro

T.G., rappresentata e difesa, in forza di procura

speciale a margine del controricorso, dagli Avv. MAZZARELLA Paola e

Amilcare Buceti, elettivamente domiciliata nello studio di

quest’ultimo in Roma, Via della Giuliana, n. 73;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Brescia n. 441 in data

15 aprile 2009.

Udita, la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Amilcare Buceti;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che il Consigliere designato ha depositato, in data 10 febbraio 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380 bis cod. proc. civ.: ” T.G. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Brescia la sorella T.T. e – premesso che il comune padre aveva donato in vita alla sorella la nuda proprietà dell’unico immobile di sua proprietà, sito in (OMISSIS) – chiedeva la riduzione della donazione per lesione di legittima.

Si costituiva T.T.. Non si opponeva alla riduzione, ma chiedeva l’assegnazione dell’intero immobile, lì con addebito dell’eccedenza a favore della sorella. In via riconvenzionale – affermando di avere da sola assistito il proprio padre, rinunciando al lavoro e sostenendo spese varie, anche per lavori di ristrutturazione dell’immobile – chiedeva la condanna della controparte al pagamento della somma di L. 546.845.616.

L’adito Tribunale di Brescia, ritenuta fondata l’azione di riduzione ed accertato il cespite ereditario, respingeva le domande della convenuta (ad eccezione della rifusione pro quota delle spese ereditarie) per mancanza di una sufficiente prova e ratificava il piano divisionale predisposto dal c.t.u..

La Corte di Brescia, con sentenza depositata il 15 aprile 200 9, ha respinto il gravame di T.T., condannandola al rimborso delle spese processuali. La Corte d’appello ha ritenuto corretto il mancato computo a favore della donataria delle spese straordinarie, avendo escluso, sulla base della disposta c.t.u., che la donataria abbia fornito la prova di avere sostenuto spese per la conservazione dell’immobile.

Quanto ai servizi dalla donataria offerti in favore del padre, la Corte di merito li ha ricondotti nell’ambito delle obbligazioni naturali, escludendo l’ipotizzabilita di un negozio oneroso con un fine di corrispettività assorbente rispetto all’animus donandi.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello T. T. ha proposto ricorso, con atto notificato il 29 settembre 2009, sulla base di un unico motivo.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Con l’unico mezzo la ricorrente denuncia art. 360 cod. proc. civ., n. 3 – violazione e falsa applicazione di norme di diritto in relazione agli artt. 2034 e 770 cod. civ.; art. 360 cod. proc. civ., n. 5 – omessa, insufficiente, carente o contraddittoria e illogica motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio.

Il motivo si conclude con i seguenti quesiti: 1) Dica (la Corte) se in caso di prestazioni e servizi di assistenza morale e materiale prestati dalla figlia al padre, nell’ipotesi in cui la figlia sopporta tutte le spese ivi comprese quelle relative all’immobile del padre-donante, così come risultante anche dall’atto di donazione che prevede esplicita clausola di rivalsa, le suddette prestazioni siano da considerarsi come obbligazioni naturali ovvero eseguite in forza di un accordo di tipo oneroso tra padre e figlia ovvero eseguite in forza dell’atto di donazione. 2) Dica inoltre (la Corte) se in forza dell’atto di donazione la ricorrente ha il titolo giuridico per richiedere il pagamento del valore delle prestazioni di cui sopra, eseguite ai sensi dell’art. 15 atto di donazione.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Per un verso nel motivo di ricorso trovano contestuale ed indistinta formulazione censure di violazione di legge e di vizi di motivazione, e ciò costituisce una negazione della regola di chiarezza posta dall’art. 366 bis cod. proc. civ. (Cass. , Sez. Lav. , 11 aprile 2008, n. 9470;

Cass., Sez. Un., 31 marzo 2009, n. 7770).

Per l’altro verso, occorre ribadire che il quesito che la parte ricorrente è chiamata a formulare, per rispondere alle finalità della norma citata, deve essere tale da consentire l’individuazione del principio di diritto che è alla base del provvedimento impugnato e, correlativamente, di un diverso principio la cui auspicata applicazione ad opera della Corte di cassazione sia idonea a determinare una decisione di segno diverso (Cass., Sez. 1^, 22 giugno 2007, n. 14682). Se così non fosse, se cioè il quesito non risultasse finalizzato alla cassazione sul punto della sentenza impugnata, o comunque non apparisse idoneo a conseguire tale risultato, ciò vorrebbe dire o che esso non ha in realtà alcuna attinenza con l’impugnazione e con le ragioni che la sorreggono o che la parte ricorrente non ha interesse a far valere quelle ragioni.

Nella fattispecie in esame i quesiti sopra riferiti non rispondono a tali requisiti, perchè essi non evidenziano in alcun modo l’esistenza di un’eventuale discrasia tra la criticata ratio decidendo ed un qualche principio giuridico che la ricorrente vorrebbe invece fosse posto a fondamento di una decisione diversa.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380 bis cod. proc. civ., alla quale non sono stati mossi rilievi critici;

che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza;

che la ricorrente deve essere condannata anche al rimborso, nella misura indicata in dispositivo, dei diritti e degli onorari maturati nella procedura ex art. 373 cod. proc. civ., per la sospensione della sentenza impugnata, procedura conclusasi – come risulta dalla documentazione allegata – con ordinanza di rigetto dell’istanza;

che, al riguardo, va data continuità al principio per cui spetta alla Corte di cassazione adita in sede di ricorso contro la sentenza di appello del giudice di merito pronunciarsi, ai sensi dell’art. 385 cod. proc. civ., sul diritto al rimborso delle spese processuali affrontate dalla parte vittoriosa per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, proposta in virtù dell’art. 373 cod. proc. civ., i cui atti relativi al conseguente procedimento incidentale sono producibili ai sensi dell’art. 372 cod. proc. civ., non potendo essere allegati anteriormente alla proposizione del ricorso, che costituisce il presupposto logico-temporale del suddetto procedimento (Cass., Sez. 3^, 25 marzo 2009, n. 7248).

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute da T.G. nel giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 2.700,00 di cui Euro 2.500,00 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge, nonchè al rimborso delle spese dalla medesima affrontate per resistere all’istanza di sospensione dell’efficacia esecutiva della sentenza impugnata, liquidate in complessivi Euro 1.373,00 di cui Euro 1.200,00 per onorari ed Euro 173,00 per diritti, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 31 gennaio 2011

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