Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2303 del 30/01/2017


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Cassazione civile, sez. II, 30/01/2017, (ud. 13/12/2016, dep.30/01/2017),  n. 2303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Presidente –

Dott. CORRENTI Vincenzo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Guido – Consigliere –

Dott. SCALISI Antonino – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 4990/2012 proposto da:

GESIM SRL, (OMISSIS), elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CARLO

MIRABELLO 23, presso lo studio dell’avvocato SIMONETTA CRISCI,

rappresentato e difeso dall’avvocato GILBERTO PAGANI;

– ricorrente –

contro

P.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G.G. BELLI 27,

presso lo studio dell’avvocato PAOLO MEREU, che lo rappresenta e

difende unitamente all’avvocato MANLIO MARINO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1335/2011 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 10/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/12/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA;

uditi gli Avvocati Pagani e Mereu;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IACOVIELLO Francesco, che ha concluso per l’accoglimento del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione del 27 aprile 2004 la GE.S.IM. s.r.l. conveniva davanti al Tribunale di Monza F.E. e P.F., per ottenerne la condanna al pagamento della somma di Euro 47.185,50, o della diversa somma risultante in corso di causa, oltre interessi, a titolo di corrispettivo della ristrutturazione dell’appartamento di comproprietà dei convenuti sito in (OMISSIS), in forza dell’obbligo assunto dai due, all’epoca coniugi, di rimborsare alla società attrice le somme da essa pagate alle maestranze per l’esecuzione di quei lavori. Con sentenza del 3 luglio 2006 il Tribunale accoglieva la domanda e condannava F.E. e P.F. al pagamento in favore della GE.S.IM. s.r.l. della somma di Euro 36.866,50 oltre interessi. P.F. proponeva appello e la Corte d’Appello di Milano, con sentenza n. 1335/2011 del 10 maggio 2011, in accoglimento del gravame, dichiarava che nulla fosse dovuto dal P., dovendosi escludere, a differenza di quanto affermato dal Tribunale, qualsivoglia rapporto contrattuale tra quest’ultimo e la GE.S.IM. s.r.l.. La Corte di Milano spiegava: che il contratto del 31 marzo 2002 aveva per oggetto lavori dell’importo più limitato, pari a circa Euro 7.000,00, ed era intercorso tra il P. e l’Impresa T.; il documento, identificato come “7-bis”, valorizzato dal Tribunale per sostenere l’obbligo di rimborso assunto dal P. dei costi sostenuti dalla GE.S.IM. s.r.l., non era sottoscritto dal primo, e sembrava in ogni caso riferirsi ad un accordo tra il P. e l’Impresa T.; nessun testimone aveva confermato l’esistenza di un contratto stipulato dai coniugi F.E. e P.F. con la GE.S.IM. s.r.l.. La sentenza d’appello definiva poi inammissibile, perche nuova, ex art. 345 c.p.c., la domanda della società di ingiustificato arricchimento per l'”aumento di valore degli immobili di proprietà del P. ottenuto grazie all’esecuzione dei lavori pagati”.

La GE.S.IM. s.r.l. ha proposto ricorso articolato in quattro motivi avverso la sentenza della Corte d’Appello di Milano, e P.F. si difende con controricorso. La ricorrente ha presentato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c. in data 5 dicembre 2016.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso (che si sviluppa da pagina 3 a pagina 30) della GE.S.IM. s.r.l. deduce l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in merito alle risultanze documentali, testimoniali e dell’interrogatorio libero reso dalla controparte, con riferimento agli artt. 115, 116 e 117 c.p.c. e artt. 1655, 2697, 2721 e 2724 c.c.. La ricorrente elenca i trentaquattro documenti prodotti nel giudizio di primo grado, tra cui il contratto di appalto tra l’impresa T. e il P. (che costituirebbe prova scritta anche del rapporto contrattuale tra GE.S.IM. e il controricorrente) e le ventisette fatture emesse da altri soggetti (tra cui la Edil T.) alla stessa GE.S.IM. s.r.l.. Ci si domanda perchè la GE.S.IM. s.r.l. avrebbe pagato tutte queste fatture per lavori e forniture eseguiti in favore dei signori F. e P. se non in quanto da costoro incaricata della ristrutturazione della loro casa coniugale. Si richiama l’interrogatorio libero reso dal P. all’udienza del 17 maggio 2005, allorchè questi ammise sia l’accordo con la moglie per contribuire, nei limiti di Euro 25.000,00 (versati in contanti alla F.), alla ristrutturazione dell’appartamento di (OMISSIS), sia di aver dato incarico all’impresa T. per le prime opere, essendosi poi occupata per il resto dei lavori la stessa F.. Si fa ancora riferimento alle testimonianze di F.M., V.F. e T.A..

Il secondo motivo di ricorso (pagine da 31 a 34) assume la violazione degli artt. 2727-2729 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per non aver la Corte di Milano valutato l’opportunità di far ricorso alla prova presuntiva, tenuto conto che il contratto di appalto non imponeva forma scritta.

Il terzo motivo (pagine da 34 a 40 di ricorso) denuncia la violazione degli artt. 2697 e 1655 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver la Corte di Milano considerato che, una volta che l’appaltatrice aveva provato il titolo dal quale derivava il suo diritto al corrispettivo (non avendo la F. contestato alcunchè ed il P. soltanto allegato di aver versato alla moglie la somma di Euro 25.000,00), sarebbe stato onere della controparte dimostrare l’avvenuto pagamento dello stesso.

I primi tre motivi di ricorso, che per la loro connessione possono essere esaminati congiuntamente, sono del tutto infondati.

La Corte d’appello di Milano, nell’esercizio dell’apprezzamento di fatto delle risultanze probatorie, che costituisce prerogativa del giudice di merito, ha escluso che fosse stata dimostrata l’esistenza di un contratto d’appalto tra P.F. e la GE.S.IM. s.r.l. (rimanendo evidentemente accertato, per quanto statuito dal Tribunale di Monza e sottratto alla cognizione dei successivi gradi di giudizio, che il rapporto contrattuale vi fosse invece stato tra la GE.S.IM. s.r.l. e F.E.). I giudici d’appello hanno spiegato che l’allegato contratto del 31 marzo 2002, avente per oggetto lavori dell’importo di soli Euro 7.000,00, era intercorso tra il P. e un terzo, ovvero l’Impresa T.; mentre il documento “7-bis”, che doveva fondare l’obbligo di rimborso del P. in relazione ai costi sostenuti dalla GE.S.IM. s.r.l., non era sottoscritto dal primo; nè i testimoni avevano confermato l’esistenza di un contratto tra P.F. e la GE.S.IM. s.r.l..

La Corte di Milano, così motivando, non dimostra affatto di non sapere che, secondo costante interpretazione, la stipulazione del contratto d’appalto privato non richiede la forma scritta nè ad substantiam, nè ad probationem, potendo lo stesso perciò essere concluso anche per facta concludentia, sicchè, per darne dimostrazione in giudizio, possono assumere rilevanza anche le prove testimoniali o le presunzioni. Ma è altrettanto pacifica l’interpretazione secondo cui l’appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il pagamento del corrispettivo, ha l’onere di dar prova dell’esistenza del contratto e del suo specifico contenuto. Ciò la GE.S.IM. s.r.l. avrebbe dovuto fare dimostrando di aver ricevuto direttamente da P.F. o per conto di questo, l’incarico per il compimento delle opere di ristrutturazione dell’appartamento di (OMISSIS).

Una risalente pronuncia di questa Corte chiariva che, ove l’appaltatore, per ottenere il pagamento del corrispettivo dell’esecuzione di lavori in un appartamento, convenga in causa chi assume essere il proprietario dell’appartamento medesimo, e poi, una volta acclarato che l’immobile sia di proprietà di terzi, deduca che le opere sono state effettuate a seguito di personali disposizioni impartite dal convenuto e di intese con costui direttamente concluse, l’accertamento preliminare ed assorbente da compiere è quello se il convenuto abbia effettivamente contratto un’obbligazione diretta e personale con l’attore per i lavori in questione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 915 del 24/03/1972).

In un altro remoto, ma ancora del tutto condivisibile, precedente di questa Corte, si era definito incensurabile l’apprezzamento del giudice di merito circa l’irrilevanza di un documento esibito dalla parte per dimostrare l’esistenza di un contratto di appalto con un’impresa diversa da quella che agisce in giudizio per il pagamento delle opere eseguite, e per di più ove il documento si riferisse ad opere non del tutto coincidenti con quelle del cui pagamento si controverte (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 760 del 29/04/1965). Tale principio conferma la correttezza della valutazione fatta dalla Corte di Milano sul contratto del 31 marzo 2002.

Nè sono decisive a dimostrare l’obbligo contrattuale diretto e personale del P. le fatture dei lavori eseguiti da terzi emesse nei confronti della GE.S.IM. s.r.l., non essendo oggetto di lite l’effettiva esecuzione di un contratto di appalto, quanto la qualità di committente di esso rivestita dal controricorrente.

La ricorrente lamenta che la Corte d’Appello di Milano avrebbe potuto ricavare presuntivamente l’obbligo contrattuale assunto dal P., ma così trascura che spetta pur sempre al giudice di merito valutare l’opportunità di fare ricorso alle presunzioni semplici, individuare i fatti da porre a fondamento del relativo processo logico e verificarne la corrispondenza alle fattispecie astratte di legge. La censura per vizio di motivazione in ordine all’utilizzo o meno del ragionamento presuntivo, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, pure nella formulazione antecedente alla novella di cui al D.L. n. 83 del 2012 (formulazione qui operante ratione temporis), non può limitarsi ad affermare un convincimento diverso da quello espresso dal giudice di merito, ma deve fare emergere l’assoluta illogicità e contraddittorietà del ragionamento decisorio, il che certamente non è sostenibile con riferimento all’impugnata sentenza (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 8023 del 02/04/2009; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 10847 del 11/05/2007). La deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per cassazione non conferisce, infatti, al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, rimettendogli unicamente la facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, e di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge. La ricorrente, per contro, intende inammissibilmente sollecitare la Corte di legittimità a ricavare dagli elementi istruttori una ricostruzione dei fatti diversa da quella adottata dal giudice del merito.

Così pure le dedotte violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c., sono prive di consistenza, in quanto la violazione dell’art. 115 c.p.c., può essere ipotizzata come vizio di legittimità solo denunciando che il giudice ha deciso la causa sulla base di prove non introdotte dalle parti, ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli, e non anche che il medesimo, nel valutare le prove proposte dalle parti, ha attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre; mentre la violazione dell’art. 116 c.p.c. è idonea ad integrare il vizio di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4, denunciabile per cassazione, solo quando il giudice di merito abbia disatteso il principio della libera valutazione delle prove, salva diversa previsione legale, e non per lamentare che lo stesso abbia male esercitato il proprio prudente apprezzamento della prova (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 11892 del 10/06/2016). Ancora, la pur dedotta violazione dell’art. 2697 c.c. è in astratto configurabile come motivo di ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne risulta gravata secondo le regole dettate da tale disposizione (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15107 del 17/06/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 19064 del 05/09/2006).

2. Il quarto motivo di ricorso deduce la violazione degli artt. 99, 112 e 345 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. Si sostiene che la sentenza d’appello abbia violato la regola di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato nel dichiarare inammissibile, perche nuova, ex art. 345 c.p.c., la domanda della società di ingiustificato arricchimento per l'”aumento di valore degli immobili di proprietà del P. ottenuto grazie all’esecuzione dei lavori pagati”. Ed invece, evidenzia la ricorrente, essa nella comparsa di costituzione e risposta del 16 dicembre 2007 davanti alla Corte d’Appello di Milano (che viene ritrascritta da pagina 41 a pagina 45 di ricorso) aveva proposto proprio una domanda alternativa di ingiustificato arricchimento (che al termine del ricorso viene, peraltro, qualificata come “domanda avente quale causa petendi l’indebito oggettivo”).

Ora, a parte che non può nemmeno astrattamente configurarsi il vizio della sentenza di appello per violazione dell’art. 112 c.p.c., con riguardo all’omessa pronuncia in ordine ad una domanda della quale, piuttosto, il giudice del gravame ha espressamente ravvisato la novità, ex art. 345 c.p.c., la stessa prospettazione della ricorrente avvalora la decisione resa sul punto dalla Corte di Milano, in quanto la formulazione di una domanda di domanda di arricchimento senza causa nella comparsa di costituzione in appello deve proprio intendersi come domanda nuova, vietata ex art. 345 c.p.c., rispetto a quella di adempimento contrattuale azionata in primo grado.

3. Conseguono il rigetto del ricorso e la regolazione secondo soccombenza delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 13 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 30 gennaio 2017

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