Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2303 del 26/01/2022

Cassazione civile sez. II, 26/01/2022, (ud. 18/11/2021, dep. 26/01/2022), n.2303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. GORJAN Sergio – rel. Consigliere –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. GIANNACCARI Rosanna – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4911-2017 proposto da:

BONIFICHE IMMOBILIARI SAS DI E.S., IN PERSONA DEL

LEGALE RAPP.TE PRO-TEMPORE, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

SAVOIA 31, presso lo studio dell’avvocato GIOVANNI BRUNO, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

SITA SNC DI E.G. & CO, IN PERSONA DEL SUO LEGALE RAPP.TE,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA PASUBIO 2, presso lo studio

dell’avvocato MARCO MERLINI, che la rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ERACLIO BASSO;

R.F., O.S., elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA ITALO CARLO FALBO 22, presso lo studio dell’avvocato ANGELO

COLUCCI, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

ALBERTO TESO;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 1920/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 23/08/2016;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

18/11/2021 dal Consigliere Dott. SERGIO GORJAN.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

La snc SITA di G.E. & C. evocò in giudizio, avanti il Tribunale di Venezia sez. dist. San Donà di Piave, la Bonifiche Immobiliari sas chiedendo che venisse accertato il suo acquisto mediante usucapione del diritto di proprietà sul bene immobile sito in Comune amministrativo e censuario di (OMISSIS) allibrato in catasto al foglio (OMISSIS).

Resistette la sas Bonifiche Immobiliari, contestando la pretesa svolta dalla società attrice e svolgendo domanda riconvenzionale di restituzione del proprio bene, non solo verso la snc SITA, ma pure verso i consorti O.S. e R.F. nel godimento della parte residua del fondo allibrato sub foglio (OMISSIS).

A loro volta i consorti O.- R., costituendosi, proposero domanda di accertamento del loro acquisto mediante usucapione dell’immobile de quo.

All’esito della trattazione istruttoria, il Giudice veneto rigettò la pretesa della società attrice ed accolse la domanda svolta dai terzi chiamati, consorti O.- R., e la snc SITA propose gravame avanti la Corte d’Appello di Venezia.

Anche la sas Bonifiche Immobiliari propose impugnazione incidentale avverso l’accoglimento della domanda avanzata dai consorti R.- O. e la Corte marciana accolse l’appello principale e rigettò quello incidentale.

Osservava il Collegio lagunare come in forza del compendio probatorio, acquisito in corso di causa – un teste fu sentito anche in sede d’appello -, risultava fondata la domanda originaria proposta dalla snc SITA concorrendo tutti i presupposti ex art. 1158 c.c. in capo suo.

La Corte serenissima, poi, rigettava il gravame incidentale mosso avverso l’accoglimento della domanda di acquisto mediante fatto, svolta dai consorti O.- R., poiché le prove acquisite confortavano la statuizione adottata dal Tribunale.

La sas Bonifiche Immobiliari di E.S. ha proposto ricorso per cassazione fondato su cinque motivi.

Resistono con controricorso sia la snc SITA, che ha anche depositato nota difensiva, che i consorti R.- O..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il ricorso proposto dalla sas Bonifiche Immobiliari risulta privo di pregio giuridico e va rigettato.

Con il primo mezzo d’impugnazione la società ricorrente deduce violazione di legge in relazione al disposto ex artt. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c. in quanto la sentenza impugnata manoscritta e non pienamente leggibile con conseguente sua nullità, siccome insegna questo Supremo Collegio specie con relazione a testo manoscritto di incerta interpretazione, come nella specie.

La censura è infondata poiché nella specie non ricorre né l’ipotesi di scrittura indecifrabile né scarsamente leggibile con conseguente interpretazione del testo con esito incerto – situazioni richiamate dagli arresti di legittimità citati dalla parte ricorrente a sostegno della sua critica – in quanto invece il testo manoscritto è pianamente leggibile.

Con la seconda doglianza la sas Bonifiche Immobiliari deduce vizio di nullità per violazione degli artt. 104 disp. att. c.p.c., artt. 246 e 345 c.p.c. posto che il Collegio marciano ha proceduto ad assumere in sede d’appello testimone, relativamente al quale era stata pronunziata decadenza per mancata intimazione in prime cure, sulla scorta della errata lettura del verbale d’udienza, in cui fu adottato il provvedimento di decadenza, che ha portato il Giudice d’appello a ritenere che il teste – ancorché non intimato – fosse spontaneamente presente in Tribunale prima della chiusura dell’udienza.

In disparte l’osservazione che è facoltà discrezionale, anche del Giudice d’appello investito della questione, ritenere concorrente l’ipotesi di cui all’art. 208 c.p.c., comma 2 – Cass. sez. 3 n. 756/78, Cass. sez. L n. 3759/93 -; dirimente appare nella specie il meccanismo di sanatoria disposto ex art. 157 c.p.c., comma 2.

E ciò perché la nullità correlata a vizio relativo all’ammissione ed assunzione dei testimoni ha natura relativa siccome pacificamente insegna questa Corte Suprema – Cass. sez. 1 n. 24292/16, Cass. sez. 1 n. 8531/03 -, sicché era onere della parte impugnante, ai fini della specificità del motivo di ricorso, precisare che subito dopo l’assunzione del teste attinta dal vizio ovvero nell’udienza immediatamente successiva, in caso di assenza all’escussione, era stata eccepita la nullità in questione.

In difetto di rilevazione tempestiva della nullità opera il meccanismo di sanatoria ex art. 157 c.p.c. il che rende irrilevante l’argomentazione critica svolta nel motivo d’impugnazione.

Con il terzo mezzo d’impugnazione la società ricorrente lamenta violazione del disposto ex artt. 1146,2556,2731 e 2725 c.c. in quanto la Corte serenissima ha ritenuto che intervenne accessione del possesso in seguito alla cessione d’azienda tra il padre ed i figli, odierni soci della snc SITA, in relazione al bene oggetto di causa, sebbene non risulti versato in atti il contratto scritto afferente detta cessione d’azienda, che deve rivestire forma scritta ad probationem.

Inoltre parte ricorrente osserva come detto tipo di contratto nemmeno può essere ricompreso tra i titoli astratti atti al trasferimento del possesso su bene immobile, mentre la Corte lagunare ha ritenuto provato un tanto sulla scorta della prova orale ed un tanto contrariamente alle regole di legge ricordate.

La censura proposta appare priva di pregio giuridico posto che non coglie l’effettiva valenza dell’argomentazione svolta dal Collegio marciano.

Difatti, anche graficamente, il passo della motivazione oggetto di critica con la censura su ricordata risulta collocato dopo che il Giudice d’appello aveva già sottolineato come concorreva adeguata prova che la snc SITA era nel spossesso dell’immobile oggetto di rivendica già dal 1985, sicché al momento della proposizione della domanda – 2007 – era comunque maturato il tempus richiesto ex art. 1158 c.c. in capo al solo soggetto originario attore.

L’argomento afferente al possesso da parte del padre – il teste escusso in sede di appello, G.A. – del medesimo bene poi ceduto ai figli – anche soci della snc SITA – con la cessione d’azienda appare sovrabbondante ed ha evidentemente lo scopo, non già, di fondare l’accoglimento della domanda sull’accessione regolata ex art. 1146 c.c., bensì di sottolineare come fatto storico la durata nel tempo della situazione di fatto rilevante in causa.

Dunque la censura, fondata sulla violazione delle regole probatorie in tema di contratto di cessione d’azienda e la sua attitudine al trasferimento immobiliare, risulta irrilevante in quanto non attinge l’effettiva ratio decidendi esposta dalla Corte lagunare, fondata sul possesso ultraventennale in proprio della società agente.

Con la quarta ragione di doglianza la sas Bonifiche Immobiliari denunzia violazione dell’art. 1158 c.c. e vizio di motivazione, poiché il Collegio serenissimo ebbe a male interpretare i risultati del compendio probatorio di causa, omettendo di adeguatamente considerare alcuni dati fattuali rilevanti, quali le foto aree scattate nel corso del periodo di tempo utile all’usucapione e la tolleranza relativa al transito – meramente stagionale – dei turisti verso la spiaggia attraverso la striscia di terreno oggetto di causa.

Ora, in disparte l’osservazione che l’attuale testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1 non comprende più tra le fattispecie regolate il vizio di motivazione, l’argomentazione critica svolta nella censura surricordata appare fondarsi sulla mera contrapposizione della propria valutazione del compendio probatorio rispetto all’apprezzamento fattone dal Collegio marciano.

Difatti la statuizione della Corte veneta appare adottata dopo esame del compendio probatorio acquisito in causa e la contestazione fondata sulla mera enfatizzazione di un dato probatorio – foto aeree -, valutato atomisticamente e non già olisticamente, non configura il vizio di legittimità denunziato.

Nemmeno supera il vaglio di ammissibilità il profilo critico afferente l’esclusione della tolleranza con relazione al transito dei turisti, nei mesi estivi, sul bene per raggiungere la limitrofa spiaggia pubblica, posto che l’argomento svolto si limita ad esporre propria valutazione del materiale probatorio a tale fine.

Con la quinta ragione di impugnazione la società ricorrente denuncia violazione della norma ex art. 1158 c.c., posto che la Corte veneta ebbe a rigettare il suo appello avverso la statuizione d’accoglimento della domanda di usucapione avanzata dai consorti R.- O. da parte del Tribunale.

Osserva la società ricorrente come erroneamente la Corte marciana ebbe a ritenere rilevante all’uopo la causa possessoria, intentata dai consorti resistenti nei suoi riguardi nel 2007, ed ebbe anche a malamente valutare le risultanze probatorie assunte in causa, enfatizzandone alcune ed omettendo di esaminare altre più significative.

Anche detta censura appare consistere nella contrapposizione di propria ricostruzione delle risultanze del tessuto probatorio, specie testimoniale enfatizzando i dati favorevoli alla propria posizione, rispetto alla ricostruzione operata dal Giudice d’appello e, prima, dal Tribunale sulla scorta di un olistico apprezzamento di tutti i dati probatori acquisiti, assegnando valenza a quelli ritenuti – secondo l’apprezzamento prudente del Giudice ex art. 116 c.p.c. – più affidabili.

Quanto poi al cenno circa le risultanze del procedimento possessorio intentato nel 2007 dai consorti O.- R. contro la società ricorrente, il Collegio marciano si limita a valutare detto dato storico e richiamare l’esito delle informazioni assunte in detto procedimento circa il possesso esercitato sul bene, oggetto di causa, per utilizzare tali dati nell’olistico apprezzamento del tessuto probatorio acquisito, senza anche assegnarne valenza decisiva, come pare lumeggiare parte ricorrente.

Al rigetto del ricorso segue la condanna della sas Bonifiche Immobiliari alla rifusione delle spese di questo giudizio di legittimità in favore delle parti resistenti, liquidate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore della snc SITA ed in Euro 4.300,00 di cui 200,00 per esborsi in favore dei consorti R.- O., oltre in ambo i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura indicata in dispositivo.

Concorre in capo alla società ricorrente l’obbligo di versare l’ulteriore somma pari al contributo unificato, ove dovuto.

PQM

Rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente a rifondere a ciascuna delle parti resistenti le spese di lite afferenti questo giudizio di legittimità, liquidate in Euro 5.500,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore della snc SITA ed in Euro 4.300,00 di cui Euro 200,00 per esborsi in favore dei consorti O.- R., oltre in ambo i casi accessori di legge e rimborso forfetario ex tariffa forense nella misura del 15%.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della società ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello, ove dovuto, per il ricorso a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza di camera di consiglio, il 18 novembre 2021.

Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2022

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