Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2303 del 03/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2303 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: CRISTIANO MAGDA

ORDINANZA
sul ricorso 5661-2012 proposto da:
TRUZZU MARIO (TRZM1A32T02I751C) in proprio e quale procuratore generale delle sorelle
TRUZZU ANNA MARIA, TRUZZU MARIANGELA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
LUIGI LUCIANI 1, presso lo studio dell’avvocato MANCA BITTI DANIELE, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato MURRU BRUNO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
COMUNE di SINISCOLA;
– intimato avverso la sentenza n. 26/2011 della CORTE D’APPELLO di CAGLIARI SEZIONE DISTACCATA
di SASSARI del 26/11/2010, depositata il 12/01/2011;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 10/12/2013 dal Consigliere Relatore
Dott. MAGDA CRISTIANO.

E’ stata depositata la seguente relazione:
La Corte d’appello di Cagliari – sezione distaccata di Sassari-, con sentenza
dell’8.3.011, ha condannato il Comune di Siniscola a pagare a Mario, Anna Maria e
Mariangela Truzzu la somma di € 10.812,49, oltre accessori, a titolo di risarcimento

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Data pubblicazione: 03/02/2014

1) I ricorrenti, con il primo motivo, lamentano vizio di motivazione della sentenza
impugnata. Deducono che la corte di merito ha ritenuto eccessivo il valore della
fascia di terreno inclusa in zona di rispetto cimiteriale stimato dal ctu e l’ha
arbitrariamente ridotto secondo una propria personale valutazione, in base all’unico
rilievo che detto valore appariva “francamente esorbitante” in relazione ad un’aera
per la quale era difficile ipotizzare un’utilizzazione diversa da quella agricola, senza
chiarire perché non riteneva attendibile l’accertamento del ctu, secondo cui il terreno
poteva essere usato per collocarvi strutture amovibili od essere adibito a parcheggi,
a campi da gioco, a deposito.
2) Col secondo motivo lamentano che la corte territoriale abbia riconosciuto la
rivalutazione sulla somma liquidata a titolo risarcitorio solo a partire dalla data della
domanda, anziché da quella, anteriore, in cui è stata loro sottratta la disponibilità del
suolo.
3) Con il terzo motivo si dolgono, infine, della parziale compensazione delle spese
del giudizio.
I primi due motivi appaiono manifestamente fondati.
Quanto al primo, va rilevato che, se è vero che il giudice non è obbligato ad aderire
alle conclusioni del ctu, neppure è ammissibile che possa discostarsene in base alla
propria scienza privata anziché in base a dati oggettivi, ignorando gli accertamenti
compiuti dal tecnico incaricato al fine di pervenire alla determinazione del prezzo di
mercato del bene. E, nella specie, la corte territoriale, dopo aver disposto la ctu – che
è mezzo tipicamente volto a soccorrere il giudice del merito qualora non sia fornito di
sufficienti elementi di conoscenza — ha poi contraddittoriamente ed
immotivatamente escluso, in contrasto con quanto affermato dal consulente, che il
terreno, benché inedificabile, potesse ricevere destinazioni diverse da quella agricola
e ne ha arbitrariamente determinato il valore, fondando la decisione sul proprio
personale convincimento, non supportato da alcun elemento di riscontro,
Quanto al secondo mezzo di censura, non v’è dubbio che la somma liquidata
andasse rivalutata a partire dalla data di compimento dell’illecito, corrispondente, nel
caso di occupazione cd. usurpativa (ovvero ab origine illegittima) a quella di
irreversibile trasformazione del fondo e, nel caso di occupazione cd. acquisitiva, a
quella di cessazione del periodo di occupazione legittima.
La sentenza dovrebbe pertanto essere cassata e la causa rimessa alla corte
cagliaritana per la rideterminazione dell’ammontare effettivo del danno, con
conseguente assorbimento del terzo motivo di ricorso.
Tanto potrebbe essere deciso in camera di consiglio, ai sensi degli artt. 375 e 380
bis c.p.c.
Il collegio ha letto la relazione e ne ha condiviso le conclusioni.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo ed il secondo motivo di ricorso e dichiara assorbito il terzo
motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolt e rinvia alla Corte
d’appello di Cagliari, in diversa composizione, anche per le sp se del giudizio di
legittimità.
Il Pres
DEPONI«) IN CAMMINA
Roma, 10 dicembre 2013

del danno da costoro subito per la perdita di un terreno di loro proprietà, in parte
edificabile ed in parte compreso in zona di rispetto cimiteriale, che era stato
occupato ed irreversibilmente trasformato dall’ente territoriale in difetto di
emanazione del decreto di esproprio.
La sentenza è stata impugnata da Mario Truzzu, in proprio e quale procuratore
generale di Anna Maria e Mariangela Truzzu, con ricorso per cassazione affidato a
tre motivi.
Il Comune di Siniscola non ha svolto attività difensiva.

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