Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2303 del 01/02/2010

Cassazione civile sez. II, 01/02/2010, (ud. 20/10/2009, dep. 01/02/2010), n.2303

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROVELLI Luigi Antonio – Presidente –

Dott. GOLDONI Umberto – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – Consigliere –

Dott. MAZZACANE Vincenzo – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 22342-2004 proposto da:

G.G. (OMISSIS), L.G.

(OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA A

BAIAMONTI 2, presso lo studio dell’avvocato PICONE ANTONIO,

rappresentati e difesi dagli avvocati BASSETTO GLAUCO, DRAGO

VINCENZO, CITTADINO SALVATORE;

– ricorrenti –

contro

S.S., (OMISSIS) elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA CARDINAL GINNASI 8, presso lo studio dell’avvocato TIBERIO

PIERLUIGI, rappresentata e difesa dall’avvocato ZOZZO AUGUSTO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3804/2004 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 10/05/2004;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/10/2009 dal Consigliere Dott. IPPOLISTO PARZIALE;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

SGROI CARMELO che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

I coniugi G.- L. impugnano, articolando quattro motivi, la sentenza della Corte d’appello di Catania n. 3804 del 2004, loro notificata il 30 giugno 2004. Con tale decisione la Corte territoriale respingeva l’appello degli odierni ricorrenti avverso la sentenza del Tribunale della stessa città n. 53 del 2001, che, accogliendo la domanda proposta dall’odierna intimata ( S. S.), li condannava al rilascio del garage da loro costruito sul terreno della S., oltre al risarcimento del danno per il mancato godimento del terreno.

L’11 novembre 2004 veniva depositata procura speciale notarile del 22 ottobre 2004 di nomina degli avvocati Glauco Bassetto e Vincenzo Drago per il ricorso in questione.

L’8 marzo 2005 veniva depositata procura speciale notarile del 22 dicembre 2004 con nomina di nuovo difensore da parte dei ricorrenti, nonchè, in pari data, comparsa di costituzione di nuovo difensore.

In data 6 aprile 2009 veniva depositato controricorso della S. S. notificato in data 23 novembre 2004 ai difensori dei ricorrenti avv. Drago e avv. Bassetto presso il domicilio in Roma.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Inammissibilità del ricorso della signora L. e del controricorso della signora S..

Deve essere in primo luogo rilevato che il ricorso dei signori G.- L. è datato 14 ottobre 2004 ed è sottoscritto dagli avvocati Drago e Bassetto. La procura, conferita a margine, risulta in favore degli avvocati Glauco Bassetto e Vincenzo Drago, con sottoscrizione autenticata da quest’ultimo per G.G..

Per la signora L.G., analfabeta, dall’intestazione del ricorso risulta che la procura viene sottoscritta da due testimoni con autentica delle firme da parte dell’avvocato Drago. Il ricorso, datato 14 ottobre 2004, veniva notificato lo stesso giorno all’intimata. Successivamente con nota di deposito dell’11 novembre 2004 veniva depositata la procura speciale notarile rilasciata il 29 ottobre 2004 dagli odierni ricorrenti agli avvocati Glauco Bassetto e Vincenzo Drago con elezione di domicilio in Roma, via Baiamonti n. 2, presso lo studio dell’avvocato Antonio Picone. Infine, l’8 marzo 2005 veniva depositata “comparsa di costituzione di nuovo procuratore”, notificata a mezzo posta all’intimata con raccomandata inviata il 19 febbraio 2005 (della quale in atti manca l’avviso di ricevimento) con la quale veniva ulteriormente nominato come procuratore e difensore, con poteri anche disgiunti, l’avvocato Salvatore Cittadino, in virtù di procura speciale, rilasciata davanti al notaio Antongiulio Luca il 22 dicembre 2004 al numero di repertorio 881.

La resistente, S.S., proponeva controricorso notificato al domicilio eletto dagli odierni ricorrenti il 23 novembre 2004. Nel controricorso depositato in data 6 aprile 2009, quanto alla procura si fa riferimento alla Procura Generale alle liti conferita il 2 luglio 1988 dalla odierna intimata all’avvocato Augusto Zozzo.

Il controricorso risulta tardivamente depositato (6 aprile 2009, notificato il 23 novembre 2004) ed è, quindi, inammissibile.

E’ inammissibile anche il ricorso della signora L. G., per carenza dei requisiti formali della relativa procura.

La signora L., analfabeta, non era in grado di sottoscrivere la procura a margine del ricorso e non l’ha sottoscritta. Non può, quindi, essere ritenuta adeguata la forma utilizzata dal difensore per il conferimento della procura, mediante autentica (come è stato fatto) della sottoscrizione di due testi.

L’art. 83 c.p.c. consente, infatti, al difensore soltanto il potere di certificare “l’autografia della sottoscrizione” della parte, quando la procura speciale sia rilasciata in calce o a margine dell’atto. Per l’esercizio di tale potere di certificazione è necessaria, quindi, la sottoscrizione dell’atto da parte del soggetto conferente la procura, anche se analfabeta (vedi Cass. 1989 n. 4831).

Se tale sottoscrizione manca (come nel caso di specie) il difensore è privo dello speciale potere di certificazione conferitogli dall’art. 83 c.p.c. non potendosi estendere al riguardo il regime di cui all’art. 48 della legge notarile (L. n. 89 del 1913), La procura della signora L. è, quindi, invalida ed il relativo ricorso va dichiarato inammissibile, non potendo al riguardo soccorrere la procura speciale notarile del 29 ottobre 2004, successiva alla data di notifica del ricorso (tra le tante, Cass. 2006 n. 7084).

Costituisce, infine, mera irregolarità la procura rilasciata dall’altro ricorrente, autenticata dall’ avv. Drago, all’epoca non ancora iscritto all’albo speciale, poichè il ricorso risulta sottoscritto anche dall’altro difensore (avv. Bassetto), indicato come codifensore ed iscritto invece a tale albo (Cass. 2006 n. 15718). 2. I motivi di ricorso.

2.1. – Col primo motivo si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 102 c.p.c.”. Al momento dell’inizio del giudizio di primo grado, il terreno in questione era di proprietà del Comune che lo trasferì con atto del 1999 n. 3203 agli odierni ricorrenti. Entrambi i giudizi di merito si erano svolti nei confronti di soggetti non legittimati.

2.2. – Con il secondo motivo di ricorso si deduce “violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c.”. L’odierna intimata aveva domandato la sola restituzione del terreno sul quale era stato realizzato il garage e solo in subordine la declaratoria di intervenuto acquisto di quest’ultimo.

Il giudice ne aveva invece disposto il rilascio, non richiesto, così come erano stati riconosciuti, senza specifica domanda, gli interessi legali sulla somma attribuita quale risarcimento del danno.

2.3 – Col terzo motivo si deduce vizio di motivazione in ordine alla dedotta nullità di parte o tutto il giudizio di primo grado per effetto della mancata notifica dell’avviso di cui alla L. n. 276 del 1997, art. 13, relativamente ai decreti dell’11 novembre 1998 del presidente del Tribunale e del 6 aprile 1999 del GOA di Catania. La notifica non era stata effettuata alla parte personalmente, pur ritenuta contumace.

2.4 – Col quarto motivo di ricorso si denunciano vizi di motivazione, violazione o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 22, che, contenendo una presunzione di proprietà in favore dell’ente, “non può a sua volta presupporre … la proprietà di spazi adiacenti al suolo pubblico; la proprietà degli stessi è già presunta ed è ammessa, semmai, la sola prova contraria”.

3. Il ricorso è infondato e va rigettato.

3.1. – Le valutazioni della Corte territoriale Al riguardo occorre osservare che la Corte territoriale, ritenuta corretta la pronuncia di contumacia nei loro riguardi, riteneva anche correttamente svolto il giudizio di primo grado. Affermava, poi, che risultava dalla stessa linea difensiva degli appellanti che essi non avevano alcun diritto sul terreno sul quale avevano costruito il garage, avendo affermato di averlo acquisito (il terreno) dal Comune soltanto nel 1999, epoca nella quale il Comune ne aveva disposto la sdemanializzazione e aveva adottato un decreto di trasferimento (peraltro poi revocato). Era risultato, invece, dagli atti di acquisto prodotti in causa la proprietà in capo alla signora S.. Nè poteva risultare utile il provvedimento del Comune, poichè dallo stesso non risultava alcun precedente titolo che ne fondasse la proprietà, dovendosi al contrario ritenere che la sola destinazione di un’area stradale a pubblico transito non ne determinava anche la proprietà in favore dell’ente (artt. 824 e 822 c.c.), nè poteva soccorrere, a fronte di titoli esistenti, la presunzione di proprietà di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 22, allegato P. Riteneva ancora la Corte che non sussisteva il dedotto vizio di petizione, poichè la signora S., oltre a chiedere la restituzione del terreno illegalmente occupato, aveva chiesto in subordine dichiararsi il vano garage di sua proprietà.

Correttamente, quindi, il primo giudice aveva ritenuto l’intervenuto acquisto del garage per accessione, nella quale domanda si doveva ritenere compresa anche quella di rilascio dello stesso bene.

Qualificava, ancora, come obbligazione di valore, perchè relativa alla liquidazione del danno subito, quella relativa alla condanna al pagamento con il riconoscimento dei relativi interessi anche senza specifica domanda. Riteneva che non vi fosse ipotesi di integrazione del contraddittorio nei confronti del Comune, trattandosi di un’azione di rivendicazione tra due soggetti e non potendo la decisione essere opponibile al Comune; riteneva infine non applicabile d’ufficio l’istituto della accessione invertita (art. 938 codice civile) in mancanza di una specifica domanda.

3.2. – Tanto premesso, occorre osservare che il primo motivo di ricorso è infondato, avendo al riguardo la Corte territoriale ben chiarito l’inesistenza dei presupposti dell’applicazione dell’art. 102 c.p.c.. Al riguardo il ricorrente si limita a formulare una censura generica, che non attacca la ratio decidenti esposta, limitandosi genericamente ad affermare che la causa si sarebbe svolta tra “soggetti non legittimati”.

Come correttamente rilevato anche dalla Corte territoriale tale affermazione appare anche contraddittoria con la stessa linea difensiva scelta.

3.3. – Anche il secondo motivo del ricorso è infondato. La Corte territoriale ha chiarito al riguardo che non sussisteva il dedotto vizio di petizione, poichè la signora S., oltre a chiedere la restituzione del terreno illegalmente occupato, aveva chiesto in subordine dichiararsi il vano garage di sua proprietà.

Correttamente, quindi, il primo giudice aveva ritenuto l’intervenuto acquisto del garage per accessione, nella quale domanda si doveva ritenere compresa anche quella di rilascio dello stesso bene. Anche in questo caso la censura è generica e appare meramente ripetitiva di quella avanzata in appello e decisa con la motivazione indicata dalla Corte.

3.4 – E’ infondato anche il terzo motivo col quale si deduce vizio di motivazione in ordine alla dedotta nullità di parte o tutto il giudizio di primo grado per effetto della mancata notifica dell’avviso di cui alla L. n. 276 del 1997, art. 13, relativamente ai decreti dell’11 novembre 1998 del presidente del Tribunale e del 6 aprile 1999 del GOA di Catania. La notifica non era stata effettuata alla parte personalmente, pur ritenuta contumace. La censura è generica e non tiene in alcun conto dell’ampia motivazione della Corte territoriale al riguardo, che, esaminata la questione, ha correttamente ritenuto che in mancanza di specifica sanzione di nullità l’omessa notifica in questione poteva dar luogo semmai ad una causa di nullità della sentenza di primo grado. La Corte territoriale ha poi ancora correttamente osservato che, non vertendosi in ipotesi di cui all’art. 354 c.p.c. la causa doveva essere decisa nel merito, così come ha fatto.

3.5. – E’ infondato, infine, anche l’ultimo motivo di ricorso, col quale si denunciano vizi di motivazione, violazione o falsa applicazione della L. n. 2248 del 1865, art. 22, che, contenendo una presunzione di proprietà in favore dell’ente, “non può a sua volta presupporre … la proprietà di spelai adiacenti al suolo pubblico;

la proprietà degli stessi è già presunta ed è ammessa, semmai, la sola prova contraria”.

Anche in questo caso la censura è generica, non avendo tenuto compiutamente conto delle argomentazioni sul punto della Corte territoriale, che al riguardo ha correttamente e condivisibilmente osservato quanto segue:

“Invero dal prodotto provvedimento di sdemanializzazione e dall’atto di cessione emerge solo che l’area ceduta costituisce spazio asservito alla pubblica via denominata Viale della Regione mentre nulla è detto in base a quale atto o fatto (convenzione, esplorazione, usucapione, occupazione acquisitiva ed) il Comune sarebbe divenuto proprietario dell’area. Va allora ricordato che in base all’art. 824, che richiama l’art. 822 c.c., comma 2, la mera destinazione di un’area a strada di pubblico transito non è sufficiente ad attribuirne la proprietà al Comune perchè dette norme non comprendono le strade tra i beni necessariamente pubblici, ma qualificano pubbliche le strade se appartengono allo stato, alla provincia o al Comune. Del resto anche la presunzione di cui alla L. n. 2248 del 1865, art. 22, allegato F (per il quale all’interno delle città fanno parte delle strade comunali gli spazi ad esse adiacenti ed aperti sul suolo pubblico) presuppone comunque che tali spazi siano di proprietà dell’ente pubblico territoriale con la conseguenza che occorre, con la destinazione all’uso pubblico, l’intervenuto acquisto da parte dell’ente locale del suolo relativo, che altrimenti resta un’area privata anche quando sia adiacente e contigua ad una strada comunale. La circostanza dedotta dagli appellanti non è quindi idonea ad infirmare la impugnata decisione fondata su riscontri forniti dalla S.”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso della signora L. e il controricorso. Rigetta il ricorso del signor G.. Nulla per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Seconda Civile della Corte Suprema di Cassazione, il 20 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2010

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