Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23029 del 11/11/2016

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15643-2012 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Q.A.M.I., elettivamente domiciliata in ROMA

V.LE REGINA MARGHERITA 262, presso lo studio dell’avvocato LUIGI

MARSICO, rappresentata e difesa dall’avvocato ALESSANDRA STASI

giusta delega a margine;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 363/2011 della COMM.TRIB.REG.SEZ.DIST. di

FOGGIA, depositata il 29/12/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta agli

atti;

udito per la controricorrente l’Avvocato MARSICO per delega orale

dell’Avvocato STASI che si riporta agli atti;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

Q.A.M.I., che aveva acquistato, con rogito notarile del (OMISSIS), registrato il (OMISSIS), la proprietà di un fondo rustico, ha impugnato l’avviso di liquidazione, emesso dal competente Ufficio finanziario, per il recupero della normale imposta di registro, a seguito di revoca dei benefici fiscali previsti per gli acquisti effettuati da imprenditori agricoli professionali, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004 e del D.Lgs. n. 101 del 2005, che hanno esteso la tassazione agevolata prevista per la piccola proprietà contadina all’imprenditore professionale iscritto nella speciale gestione previdenziale ed assistenziale, benefici conseguiti sulla base della dichiarazione resa nell’atto di compravendita circa il possesso dei requisiti di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1.

A sostegno dell’originario ricorso la contribuente deduceva la decadenza dell’Ufficio dalla potestà di revoca, per decorso del termine triennale di cui al T.U. n. 131 del 1986, art. 76, comma 2, nonchè il possesso dei requisiti di legge avendo ottenuto dalla Regione Puglia Ufficio Provinciale Alimentazione la prevista certificazione.

Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite dapprima negavano e poi riconoscevano il diritto al beneficio.

Il giudice di appello, in particolare, rilevava che i requisiti “sussistevano sin dal momento dell’atto di stipula, come risulta dagli atti del giudizio”, non applicandosi nella fattispecie il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter, richiamato nelle difese dell’Agenzia delle Entrate, ma il comma 4 cit. art., così come successivamente modificato dal D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, che recita: “All’imprenditore agricolo professionale persona fisica, se iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale, sono altresì riconosciute le agevolazioni tributarie in materia di imposizione indiretta e creditizie stabilite dalla normativa vigente a favore delle persone fisiche in possesso della qualifica di coltivatore diretto. La perdita dei requisiti di cui al comma 1, nei cinque anni dalla data dì applicazione delle agevolazioni ricevute in qualità di imprenditore agricolo professionale determina la decadenza dalle agevolazioni medesime”.

Ricorre per la cassazione della sentenza l’Agenzia delle Entrate con ricorso affidato ad un unico motivo, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c., cui resiste la contribuente con controricorso e memoria ex art. 378 c.p.p..

Il Collegio ha disposto che, come da decreto del Primo Presidente in data 14/9/2016, la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

IN DIRITTO

Il ricorso è fondato.

Vanno, preliminarmente, disattese le eccezioni di inammissibilità del motivo di ricorso sollevate dalla controricorrente atteso che le censure dell’Agenzia delle Entrate investono la ratio decidendi dell’impugnata sentenza, che si incentra sulla prova del possesso del requisito soggettivo di imprenditore agricolo professionale al momento dell’acquisto della proprietà del fondo rustico, alla luce della normativa applicabile alla esaminata fattispecie, questione che, contrariamente a quanto sostenuto dalla Q., non involge un riesame nel merito della vicenda, certamente precluso al giudice di legittimità, ma il controllo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale delle argomentazioni svolte dal giudice di merito nel passaggio motivazionale della sentenza impugnata in cui afferma l’ininfluenza della intempestività della presentazione della certificazione, trattandosi, nel caso di specie, di “soggetto già imprenditore agricolo”.

Deduce la ricorrente, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1 atteso che i giudici di appello non hanno considerato che la Q. aveva dichiarato, al momento della stipula dell’atto, quanto segue: “di essere in possesso dei requisiti di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) previsti dal D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, comma 1 (…); si obbliga a presentare all’Ispettorato provinciale dell’Agricoltura istanza di riconoscimento di tale qualifica, ai sensi di detto art. 1, commi 2, 4 e 5 ter in relazione all’acquisto del fondo rustico perfezionato con il presente atto; si impegna ad adempiere, nei termini di legge, ad ogni inerente obbligo ed a produrre ogni certificazione in merito”.

Orbene, come evidenziato dall’ Agenzia delle Entrate, la contribuente non ha inteso dichiarare di essere già in possesso, per intervenuto riconoscimento, della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP), tant’è che non ha potuto presentare, alla stipula della compravendita, e neppure alla registrazione dell’atto di acquisto, il certificato attestante tale qualità, che presuppone l’accertamento di specifici requisiti da parte dell’ufficio regionale competente, nè ha adempiuto, nei termini di legge, agli obblighi assunti nell’atto medesimo, avendo “prodotto solo a seguito della notifica dell’avviso di liquidazione il certificato (attestante la qualifica di IAP) in data 8/6/2010, certificato che risulta richiesto alla Regione Puglia appena il giorno prima in data 7/6/2010 in violazione del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 ter che così recita: Le disposizioni relative all’imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonchè si siano iscritti all’apposita gestione dell’INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell’istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici conseguiti. Le regioni e l’Agenzia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP”.

Giova premettere che, ai sensi del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 1, che ha modificato la precedente figura dell’imprenditore agricolo a titolo principale (IATP), viene considerato imprenditore agricolo professionale (IAP) “colui che, in possesso di conoscenze e competenze professionali, ai sensi dell’art. 5 del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, del 17 maggio 1999, dedichi alle attività agricole di cui all’art. 2135 c.c., direttamente o in qualità di socio, almeno il cinquanta per cento del proprio tempo di lavoro complessivo e che ricavi alle attività medesime almeno il cinquanta per cento del proprio reddito globale da lavoro” (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/1999).

Quanto all’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo, fino alla data del 22 aprile 2004 era prevista la competenza dell’Inps; dal 6 maggio 2004 (cfr. D.Lgs n. 99 del 2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni, fatta salva, comunque, la facoltà dell’Inps di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva; dal 30 giugno 2005 (cfr. D.Lgs. n. 101 del 2005) è possibile effettuare l’iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purchè il richiedente entro 24 mesi (o diverso tempo stabilito dalle singole Regioni) dimostri di possedere i requisiti previsti. In mancanza di tale adempimento l’Inps procede alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.

Non v’è dubbio che, stante il chiaro tenore del D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4, all’imprenditore agricolo professionale persona fisica, “iscritto nella gestione previdenziale ed assistenziale”, sono riconosciute le agevolazioni tributarie di cui qui si discute e che la previsione di cui al D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 5 estende – per quel che qui interessa – dette agevolazioni tributarie all’acquirente non ancora in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale, a condizione che abbia presentato l’istanza di riconoscimento della qualifica stessa alla Regione competente, da comprovare con apposita certificazione, che sia iscritto all’apposita gestione dell’INPS, e che dia dimostrazione, nei successivi ventiquattro mesi, del possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 medesima disposizione.

La Q. assume di aver dimostrato il possesso dello status in questione con il certificato richiesto all’I.P.A. il 7/6/2010, e presentato alla Agenzia delle Entrate 1’8/6/2010, nonchè, nel corso del giudizio innanzi alla Commissione tributaria, con la produzione del certificato rilasciato il 17/10/2011 dall’Ufficio Provinciale Alimentazione della Regione Puglia (che ne attesta il possesso sin dal 26/3/2006).

Orbene, il certificato presentato dalla contribuente all’Ufficio impositore l’8/6/2010 risulta pacificamente richiesto il giorno precedente, allorquando il sopra ricordato termine di ventiquattro mesi per il riconoscimento di status era già spirato, ed a maggior ragione tardiva – e non sanante – risulta la produzione dell’ulteriore certificato rilasciato dall’Ufficio Provinciale Alimentazione che, come rilevato nell’impugnata sentenza, venne anch’esso richiesto dopo lo spirare del termine decadenziale.

Ne discende che la Q. non risulta aver rispettato la duplice condizione di aver presentato tempestivamente l’istanza di riconoscimento della qualifica (IPA), da comprovare con apposita certificazione, e di aver dato dimostrazione, nei successivi ventiquattro mesi, del possesso dei requisiti previsti ai commi 1 e 3 della esaminata disposizione, sicchè a nulla rileva, di per se stessa, la data di iscrizione all’apposita gestione dell’INPS, circostanza della quale dà atto il certificato rilasciato il 17/10/2011 dall’Ufficio Provinciale Alimentazione della Regione Puglia.

Al riguardo è appena il caso di ricordare che il principio, affermato questa Corte, secondi cui, in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, ai sensi della L. n. 604 del 1954, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici solo qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile (Cass. n. 26334/2014; n. 8052/2013; n. 19469/2012; n. 5029/2012; n. 14671 del 12/07/2005; n. 15953 del 2003; n. 2936/1998; n. 8057/1993).

Nel caso di specie, siffatto principio non può trovare applicazione non essendo acquisita al giudizio la prova di un comportamento diligente, da parte della Q., che viceversa non si è tempestivamente attivata per non perdere il diritto ai benefici, stante la tardività sia della richiesta, che del deposito – poco importa se avvenuto prima o dopo la notifica dell’avviso di liquidazione – del certificato dell’I.P.A., attestante il possesso dei requisiti di legge.

Pertanto non è corretta l’affermazione della CTR stando alla quale “i requisiti per conseguire il beneficio sussistevano sin dal momento dell’atto di stipula” della compravendita del terreno dal momento che non poteva trovare applicazione il D.Lgs. n. 99 del 2004, art. 1, comma 4 che regola una ipotesi diversa da quella qui considerata.

Neppure pertinente appare il riferimento, contenuto nella memoria depositata ex art. 384 c.p.c. dalla controricorrente, a giurisprudenza di legittimità formatasi in tema di applicabilità del termine di decadenza triennale per la presentazione del certificato definitivo previsto dalla L. n. 604 del 1954, art. 4, comma 2 per beneficiare delle agevolazioni tributarie per la formazione e l’arrotondamento della proprietà’ contadina.

L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con il rigetto del ricorso originario, essendo legittima la revoca dell’agevolazione.

Si ravvisano giusti motivi, per compensare tra le parti, le spese del giudizio di merito, attesa l’alternanza delle decisioni; segue secondo soccombenza la condanna della ricorrente al pagamento di quelle del giudizio di legittimità, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso originario della contribuente che condanna al rimborso delle spese del presente giudizio, liquidate in complessi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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