Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23029 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23029

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 1662-2009 proposto da:

S.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 1664-2009 proposto da:

B.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato

DE PAOLA GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

sul ricorso 1673-2009 proposto da:

C.S. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 46-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

sul ricorso 1677-2009 proposto da:

S.M. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, Via GIULIA DI COLLOREDO 4 6-48, presso l’avvocato DE PAOLA

GABRIELE, che lo rappresenta e difende, giusta procura in calce al

ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di TRIESTE, depositate il

26/11/2007, dal n. 213 al n. 217/07 R.G.V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato AMATO FELICE, con delega, che ha

chiesto l’accoglimento dei ricorsi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’accoglimento dei ricorsi per

quanto di ragione.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

S.B., B.M., C.S. e S. M. con distinti ricorsi alla Corte d’appello di Trieste proponevano, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia pensionistica instaurato dinanzi alla Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale territoriale, nell’agosto 2000, conclusosi con sentenza di rigetto nel giugno 2007.

La Corte d’appello, riuniti i ricorsi, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava in favore di ciascun ricorrente, a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di quattro anni e undici mesi del giudizio presupposto, la somma di Euro 2950,00 oltre interessi legali e spese del procedimento, liquidate in complessivi Euro 391,00 – di cui Euro 81,00 per diritti ed il resto per onorari – oltre aumento del venti per cento per la pluralità delle posizioni trattate ed accessori di legge.

Avverso tale decreto, depositato il 3 dicembre 2007, i predetti hanno proposto distinti ricorsi a questa Corte con atto notificato il 7 gennaio 2009. Il Ministero non. ha svolto attività difensiva.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si impone innanzitutto, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei quattro ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento.

2. I ricorsi, di identico contenuto, si articolano in tre motivi. 2.1 Con i primi due si censura la liquidazione dell’indennizzo in Euro 600,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole, denunciando, con il primo, la violazione dell’art. 6, comma 1 e art. 41 C.E.D.U., della L. n. 89 del 2001, art. 2 e dell’art. 2697 cod. civ., art. 2 Si sostiene che, con tale liquidazione, il giudice di merito abbia violato il diritto vivente, come interpretato da questa Corte e dalla Corte E.D.U., secondo cui il danno da equa riparazione va individuato nell’importo compreso tra Euro 1000,00 ed Euro 1500,00 salvo che ricorrano particolari controindicazioni, la cui prova la Amministrazione resistente non avrebbe nella specie fornito. Con il secondo motivo, formulato in subordine, si denuncia il difetto di motivazione della medesima valutazione relativa alla modesta entità della sofferenza per la durata irragionevole del giudizio presupposto, che la corte di merito avrebbe basato su assiomi illogici, astratti, unilaterali ed apodittici. 2.2 Con il terzo motivo si censura la liquidazione delle spese del giudizio, denunciando la violazione dei minimi tariffari, specificamente indicati, per erronea applicazione della tariffa relativa ai procedimenti, di volontaria giurisdizione in luogo di quella ordinaria, relativa ai giudizi di natura contenziosa.

3. I primi due motivi, da esaminare congiuntamente in quanto logicamente e giuridicamente connessi, non meritano accoglimento. Il giudice di merito ha tenuto conto dei criteri sopra evidenziati di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea e da questa Corte, ai quali ha fatto espresso riferimento, indicando nel contempo le circostanze che nella specie giustificano, secondo la sua valutazione ed alla stregua degli stessi criteri, uno scostamento dal parametro di base. La critica che la ricorrente muove a tale valutazione discrezionale, quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la Corte di merito non ha violato i criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame, cioè ad un vizio di motivazione; dall’altro, sotto quest’ultimo profilo non merita condivisione. La Corte d’appello ha ritenuto che la sofferenza per l’attesa della decisione sia stata nella specie modesta tenendo presente: da un lato, la modestia della “entità nummaria del bene oggetto del giudizio” presupposto, non vertente peraltro sul diritto al godimento della pensione bensì sul diritto a collegare i relativi adeguamenti agli aumenti salariali intervenuti successivamente al collocamento a riposo; dall’altro, la assoluta incertezza del risultato perseguito con tale giudizio, essendo la domanda basata su un principio di diritto fermamente escluso dalla uniforme giurisprudenza della Corte dei Conti. Ha ritenuto quindi che tali aspetti del caso in esame, pur non essendo idonei ad escludere il pregiudizio non patrimoniale da ritardo ingiustificato della decisione (cioè a vincere la relativa presunzione), ne giustificassero un apprezzamento in termini riduttivi, con conseguente contenimento del risarcimento nella misura indicata. Una motivazione siffatta si sottrae alle censure di illogicità e astrattezza formulate dai ricorrenti, i quali del resto non hanno nei ricorsi indicato, tantomeno riprodotto, le eventuali risultanze in atti, idonee a fondare una diversa valutazione, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito. Non appare invero illogico apprezzare diversamente, ai fini del giudizio in ordine alla entità del pregiudizio non patrimoniale presuntivamente sofferto, la assoluta incertezza di una pretesa contraria alla uniforme giurisprudenza dell’Ufficio giudiziario adito rispetto alla incertezza insita in ogni giudizio; nè si mostra astratta la considerazione del valore esiguo del bene della vita cui tende la domanda giudiziale (considerazione cui neppure in questa sede i ricorrenti hanno contrapposto una specifica, allegazione di segno contrario) ai fini dell’accertamento in ordine alla entità della posta in gioco. Il rigetto dei primi due motivi dì ricorso si impone dunque.

4. Il terzo motivo è fondato. Ai fini della liquidazione delle spese processuali, il processo camerale per l’equa riparazione del diritto alla ragionevole durata del processo vai considerato quale procedimento avente natura contenziosa, e non rientra quindi tra quelli speciali di cui alle tabelle A) e B) allegate al Decreto del Ministro della Giustizia n. 127/2004 (rispettivamente, voce 50 del paragrafo 7 e voce 75 del paragrafo 3), per tali dovendo intendersi, ai sensi dell’art. 11 della tariffa allegata a detto decreto ministeriale, i procedimenti in camera di consiglio non contenziosi (cfr. ex multis Cass. n. 24667/2010; n. 25352/2008; n. 12021/2004).

Devono quindi nella specie applicarsi, quanto agli onorari, la Tabella A) paragrafo 4 e, quanto ai diritti, la Tabella B) paragrafo 1, allegate al citato D.M. n. 127 del 2004; e poichè le somme liquidate dalla Corte d’appello non rispettano i minimi inderogabilmente fissati in tali tabelle, specificamente richiamati in ricorso, il decreto impugnato è cassato in relazione alla liquidazione delle spese in favore degli odierni ricorrenti. 4.1 Non essendo necessari ulteriori accertamenti, può decidersi nel merito, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 2, procedendo a nuova liquidazione delle spese del giudizio dinanzi alla Corte d’appello.

In tal senso, sulla base delle suddette tabelle relative ai procedimenti contenziosi e tenendo presente il valore della controversia (determinato ai sensi dell’art. 6 della tariffa di cui al D.M. n. 127 citato) nonchè la pluralità di ricorrenti (quattro) aventi la stessa posizione processuale (art. 4 tariffa), si liquidano Euro 880,00 (Euro 550,00 + aumento art. 4) per onorari, Euro 612,00 per diritti e Euro 22,46 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

5. Quanto alle spese di questo giudizio di legittimità, esse debbono porsi a carico, nella misura di un terzo che si liquida come in. dispositivo, del Ministero – in ragione dell’accoglimento, sia pure in misura limitata, del ricorso, restando a carico dei ricorrenti la residua quota.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li accoglie nei limiti indicati in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna il Ministero dell’Economia e Finanze al rimborso, in favore dei ricorrenti, delle spese del giudizio di merito, che determina in complessivi Euro 1514,46 – di cui Euro 612,00 per diritti e Euro 880,00 per onorari – oltre spese generali ed accessori di legge, nonchè di un terzo delle spese di questo giudizio di legittimità, quota pari a complessivi Euro 350,00 – di cui Euro 300,00 per onorari – oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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