Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23028 del 21/10/2020

Cassazione civile sez. VI, 21/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 21/10/2020), n.23028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DORONZO Adriana – Presidente –

Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –

Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –

Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 5044-2020 proposto da:

O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA, 13,

presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CARLUCCIO, che lo rappresenta

e difende;

– ricorrente –

contro

AMA SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 983/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di

ROMA, depositata il 17/01/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE

MARGHERITA MARIA.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

Con sentenza n. 983/2020 la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso principale proposto da Ama spa avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del primo giudice di condanna della società al pagamento in favore di O.R. delle retribuzioni maturate dal gennaio 2012 per i titoli in discussione. La Corte aveva altresì ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigettato il ricorso incidentale autonomo, compensato per metà le spese processuali e posta la residua metà a carico di Ama spa con attribuzione all’avvocato antistatario, M.S.M..

O.R. proponeva istanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo della predetta sentenza con riguardo all’indicazione dell’avvocato antistatario, che, erroneamente indicato nella persona di M.S.M., era invece l’avvocato Alberto Carluccio. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

1) Con sentenza n. 983/2020 la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso principale proposto da Ama spa avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del primo giudice di condanna della società al pagamento in favore di O.R. delle retribuzioni maturate dal gennaio 2012 per i titoli in discussione. La Corte aveva altresì ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigettato il ricorso incidentale autonomo, compensato per metà le spese processuali e posta la residua metà a carico di Ama spa con attribuzione all’avvocato antistatario, M.S.M..

O.R. aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo della predetta sentenza con riguardo all’indicazione dell’avvocato antistatario, che, erroneamente indicato nella persona di M.S.M., era invece l’avvocato Alberto Carluccio.

2) Deve rilevarsi che nella stessa intestazione della sentenza oggetto della istanza di correzione di cui si discute, era indicato, quale difensore di O.R. l’Avvocato Alberto Carluccio, e che pertanto l’indicazione dell’Avvocato M.S.M. è un chiaro errore materiale nella stesura del dispositivo emendabile in sede di correzione dell’errore materiale (Cass. 12437/2017)

L’istanza di correzione deve quindi essere accolta.

PQM

La Corte, accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 983/2020, visto l’art. 391 bis c.p.c., dispone che nella sentenza in oggetto, nella parte dispositiva, successivamente alla disposizione delle spese in favore di O.R. con attribuzione, venga inserita la dicitura “all’Avv. Alberto Carluccio” in sostituzione dell’Avv. M.S.M..

Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.

Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020

 

 

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