Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23028 del 21/10/2020
Cassazione civile sez. VI, 21/10/2020, (ud. 08/09/2020, dep. 21/10/2020), n.23028
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE L
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DORONZO Adriana – Presidente –
Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Consigliere –
Dott. ESPOSITO Lucia – Consigliere –
Dott. PONTERIO Carla – Consigliere –
Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
CORREZIONE ERRORE MATERIALE
sul ricorso 5044-2020 proposto da:
O.R., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ALBALONGA, 13,
presso lo studio dell’avvocato ALBERTO CARLUCCIO, che lo rappresenta
e difende;
– ricorrente –
contro
AMA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 983/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE di
ROMA, depositata il 17/01/2020;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata dell’08/09/2020 dal Consigliere Relatore Dott.ssa LEONE
MARGHERITA MARIA.
Fatto
RILEVATO
CHE:
Con sentenza n. 983/2020 la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso principale proposto da Ama spa avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del primo giudice di condanna della società al pagamento in favore di O.R. delle retribuzioni maturate dal gennaio 2012 per i titoli in discussione. La Corte aveva altresì ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigettato il ricorso incidentale autonomo, compensato per metà le spese processuali e posta la residua metà a carico di Ama spa con attribuzione all’avvocato antistatario, M.S.M..
O.R. proponeva istanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo della predetta sentenza con riguardo all’indicazione dell’avvocato antistatario, che, erroneamente indicato nella persona di M.S.M., era invece l’avvocato Alberto Carluccio. Veniva depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.
Diritto
CONSIDERATO
CHE:
1) Con sentenza n. 983/2020 la Corte di legittimità aveva rigettato il ricorso principale proposto da Ama spa avverso la decisione con la quale la Corte di appello di Roma aveva confermato la decisione del primo giudice di condanna della società al pagamento in favore di O.R. delle retribuzioni maturate dal gennaio 2012 per i titoli in discussione. La Corte aveva altresì ritenuto assorbito il ricorso incidentale condizionato, rigettato il ricorso incidentale autonomo, compensato per metà le spese processuali e posta la residua metà a carico di Ama spa con attribuzione all’avvocato antistatario, M.S.M..
O.R. aveva proposto istanza di correzione dell’errore materiale del dispositivo della predetta sentenza con riguardo all’indicazione dell’avvocato antistatario, che, erroneamente indicato nella persona di M.S.M., era invece l’avvocato Alberto Carluccio.
2) Deve rilevarsi che nella stessa intestazione della sentenza oggetto della istanza di correzione di cui si discute, era indicato, quale difensore di O.R. l’Avvocato Alberto Carluccio, e che pertanto l’indicazione dell’Avvocato M.S.M. è un chiaro errore materiale nella stesura del dispositivo emendabile in sede di correzione dell’errore materiale (Cass. 12437/2017)
L’istanza di correzione deve quindi essere accolta.
PQM
La Corte, accolta l’istanza di correzione dell’errore materiale della sentenza n. 983/2020, visto l’art. 391 bis c.p.c., dispone che nella sentenza in oggetto, nella parte dispositiva, successivamente alla disposizione delle spese in favore di O.R. con attribuzione, venga inserita la dicitura “all’Avv. Alberto Carluccio” in sostituzione dell’Avv. M.S.M..
Manda la cancelleria per le annotazioni di legge.
Così deciso in Roma, il 8 settembre 2020.
Depositato in Cancelleria il 21 ottobre 2020