Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23028 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 31547-2018 proposto da:

J.F.T., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato STEFANO MASSE’;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE E UMANITARIA PRESSO

LA PREFETTURA UTG DI TORINO;

– intimati –

avverso il decreto n. R.G. 1317/2018 del TRIBUNALE di TORINO,

depositato il 17/09/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott.ssa IOFRIDA

GIULIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale di Torino, con decreto n. cronol. 4523/2018, ha respinto la richiesta di J.F.T., cittadina della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale ha osservato che la vicenda personale narrata dalla richiedente (essere stata costretta a lasciare il Paese d’origine, in quanto cristiana, per sfuggire a violenze dei mussulmani contro i cristiani) era del tutto inverosimile, confuso ed incoerente; quanto poi alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza della richiedente (lo Stato del Lagos, essendo inverosimile che la stessa si fosse trasferita nello Stato del Borno, per incongruenze del racconto) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dall’ultimo rapporto di Amnesty International); infine, quanto alla protezione umanitaria, la richiedente non aveva dedotto nulla di rilevante in merito alla propria condizione personale e sociale in Italia (non aveva alcun legame affettivo o famigliare reale), al fine di consentire un giudizio comparativo tra le attali condizioni di vita in Italia e quelle lasciate nel Paese d’origine. Avverso il suddetto decreto, J.F.T. propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva).

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti sussistenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. La ricorrente lamenta, con il primo motivo, la violazione ed errata applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3,4,5,6 e 14 e D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, deducendo che il Tribunale aveva basato la decisione sull’inattendibilità delle dichiarazioni della ricorrente, senza un effettivo approfondimento della vicenda, anche mediante l’audizione personale del ricorrente, stante la mancata disponibilità della videoregistrazione dell’audizione svoltasi in sede di commissione territoriale. Con il secondo motivo, si lamenta poi la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5 in relazione all’errata valutazione del principio di vulnerabilità, non avendo il Tribunale dato giusto rilievo alle circostanze evidenziate nel corso dell’istruttoria, senza svolgere peraltro adeguata istruttoria al fine di comparare le due differenti realtà di vita, nel Paese d’origine ed in Italia. Vengono dedotti anche vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5.

2. La prima censura è, in parte, inammissibile ed, in parte, infondata.

Il Tribunale ha ritenuto del tutto generico il rischio allegato, sia ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato sia ai fini della protezione sussidiaria, valutato anche ill contesto attuale del paese d’origine.

Vero che nella materia in oggetto il giudice ha il dovere di cooperare nell’accertamento dei fatti rilevanti, compiendo un’attività istruttoria ufficiosa, essendo necessario temperare l’asimmetria derivante dalla posizione delle parti (Cass. 13 dicembre 2016, n. 25534); ma il Trbunale ha attivato il potere di indagine nel senso indicato.

Inoltre, da ultimo si è ulteriormente chiarito (Cass. 27593/2018) che “in tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati”, cosicchè “la valutazione di non credibilità del racconto, costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (cfr. Cass. 27503/2018; Cass.29358/2018).

In sostanza, l’attenuazione del principio dispositivo in cui la cooperazione istruttoria consiste si colloca non sul versante dell’allegazione, ma esclusivamente su quello della prova, dovendo, anzi, l’allegazione essere adeguatamente circostanziata, cosicchè solo quando colui che richieda il riconoscimento della protezione internazionale abbia adempiuto all’onere di allegare i fatti costitutivi del suo diritto sorge il potere-dovere del giudice di accertare anche d’ufficio se, ed in quali limiti, nel Paese straniero di origine dell’istante si registrino i fenomeni tali da giustificare l’accoglimento della domanda (cfr. Cass. 17069/2018; Cass. 29358/2018).

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: non solo la ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso, in relazione alla regione di provenienza.

3. La seconda censura è inammissibile.

Anche in relazione alla protezione umanitaria, la ricorrente deduce essenzialmente che non vi sarebbe stata attivazione da parte del giudice dei poteri istruttori. Ora, questa Corte ha di recente ribadito (Cass. 33096/2019) che “nel giudizio relativo alla protezione internazionale del cittadino straniero, la valutazione di attendibilità, di coerenza intrinseca e di credibilità della versione dei fatti resa dal richiedente, non può che riguardare tutte le ipotesi di protezione prospettate nella domanda, qualunque ne sia il fondamento. In relazione alla protezione sussidiaria, essa ha ad oggetto sul piano dell’onere di allegazione tutto ciò che è contenuto nel paradigma dell’art. 14, trattandosi di norma tesa a distinguere il concetto di “danno grave” secondo i diversi profili di cui alle lett. a), b) e c). Ne consegue che, ritenuti non credibili i fatti allegati a sostegno della domanda, non è necessario far luogo a un approfondimento istruttorio ulteriore, attivando il dovere di cooperazione istruttoria officiosa incombente sul giudice, dal momento che tale dovere non scatta laddove sia stato proprio il richiedente a declinare, con una versione dei fatti inaffidabile o inattendibile, la volontà di cooperare, quantomeno in relazione all’allegazione affidabile degli stessi”.

Nella specie, il racconto della richiedente, cui anche nel presente ricorso si fa richiamo al fine dell’individuazione delle condizioni di vulnerabilità, è stato ritenuto non credibile.

4. I vizi ex art. 360 c.p.c., n. 5 non individuano i fatti decisivi il cui esame sarebbe stato omesso dal Tribunale.

5.Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimata svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della ricorrenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in cancelleria il 16 settembre 2019

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