Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23028 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 05/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – rel. Consigliere –

Dott. ZOSO Liana Maria Teresa – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 15394/2012 proposto da:

D.N., elettivamente domiciliato in ROMA VIA APPIA NUOVA

251, presso lo studio dell’avvocato MARIA SARACINO, che lo

rappresenta e difende giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA, in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 202/2011 della COMM. TRIB. REG. SEZ. DIST. di

FOGGIA, depositata il 04/05/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2016 dal Consigliere Dott. ORONZO DE MASI;

udito per il ricorrente l’Avvocato SARACINO che si riporta agli atti;

udito per il controricorrente l’Avvocato ROCCHITTA che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

IN FATTO

D.N. ha impugnato un avviso di liquidazione, emesso dal competente Ufficio finanziario, per il recupero della normale imposta di registro, a seguito di revoca dalle agevolazioni previste dalla L. n. 604 del 1954, in favore della piccola proprietà contadina, in relazione all’atto di compravendita, in data (OMISSIS), a rogito del notaio C., registrato in data (OMISSIS), con cui aveva acquistato la proprietà di un terreno agricolo, benefici conseguiti mediante esplicita dichiarazione resa nell’atto circa il possesso dello status di coltivatore diretto.

A sostegno dell’originario ricorso il contribuente deduceva di possedere i requisiti per poter fruire dei benefici di cui alla citata L. n. 604 del 1954 e di aver ottenuto il certificato dell’Ispettorato provinciale agrario competente per territorio soltanto in data 17/9/2008, per ritardo ascrivibile all’ente preposto al rilascio del documento.

Nei due gradi del giudizio di merito, le Commissioni tributarie adite dapprima accoglievano e poi negavano il diritto vantato dal contribuente.

Il giudice di appello affermava l’intervenuta decadenza dai benefici sul rilievo che il certificato attestante il possesso dello status di coltivatore diretto era stato richiesto dal contribuente il 16/9/2008, ben oltre il previsto termine decadenziale triennale, risalendo la registrazione dell’atto di compravendita al (OMISSIS), e che il D. non aveva tenuto alcuna diligenza al fine di accertarsi dell’esito dell’istanza a suo tempo avanzata all’IPA dal notaio rogate.

Ricorre per la cassazione della sentenza il contribuente con ricorso affidato a tre motivi illustrati con memoria ex art. 378 c.p.c..

Resiste l’Agenzia delle Entrate con controricorso.

Diritto

IN DIRITTO

Deduce il ricorrente, con il primo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all’art. 112 c.p.c., che i giudici di appello hanno omesso di pronunciarsi sulla sollevata eccezione di inammissibilità del gravame per mancato deposito, da parte dell’ appellante Agenzia delle Entrate di Foggia, della prescritta autorizzazione della Direzione Centrale, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, questione rilevabile anche d’ufficio in ogni stato e grado del processo.

La censura è manifestamente infondata.

Ed invero, come ribadito da questa Corte con l’ordinanza n. 22/2016 e con la sentenza n. 10746/2014 – in piena sintonia con l’indirizzo delle Sezioni Unite di cui alla sentenza n. 604/2005, successivamente confermato dalla sentenza n. 8196/2015 – nel processo tributario, la disposizione di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52, comma 2, secondo la quale gli uffici periferici del dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze e gli uffici del territorio devono essere previamente autorizzati alla proposizione dell’appello principale, rispettivamente, dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione generale delle entrate e dal responsabile del servizio del contenzioso della competente direzione compartimentale del territorio, non è più applicabile una volta divenuta operativa – in forza del D.M. Economia 28 dicembre 2000 – la disciplina recata dal D.Lgs. n. 300 del 1999, art. 57, che ha istituito le Agenzie fiscali, attribuendo ad esse la gestione della generalità delle funzioni in precedenza esercitate dai dipartimenti e dagli uffici del Ministero delle finanze, e trasferendo alle medesime i relativi rapporti giuridici, poteri e competenze, spettando a ciascuna agenzia appellare le sentenze ad esse sfavorevoli delle commissioni tributarie provinciali.

Non ha, quindi, errato la CTR nel ritenere ammissibile, esaminandola nel merito, l’impugnazione proposta dall’Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale Ufficio Controlli di Foggia, sul presupposto dell’inapplicabilità ratione temporis del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 52. Deduce il ricorrente, con il secondo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1954, art. 4, artt. 1703 e 1704 c.c., omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto controverso e decisivo del giudizio, per avere il giudice di appello affermato che la semplice richiesta del notaio rogante non potesse esimere il contribuente dall’attivarsi personalmente per il rilascio, e successivo tempestivo deposito, del certificato in questione, atteso che, con la lettera raccomandata del 2/7/2003 contenente la richiesta all’IPA del predetto certificato definitivo ad opera del notaio C., incaricato della stipula dell’atto di compravendita, è stata efficacemente manifestata la volontà della parte acquirente di ottenere il rilascio della documentazione necessaria a dimostrare il mantenimento delle agevolazioni fiscali immediatamente ottenute.

Deduce, con il terzo motivo, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 1256 c.c., L. n. 241 del 1990, art. 1 e art. 97 Cost., per avere il giudice di appello dato rilievo decisivo alla circostanza che la successiva richiesta presentata all’IPA, in data 16/9/2008, dal D., era tardiva, in tal modo addossando al contribuente un inesigibile criterio di diligenza, non potendo il privato supplire alle inefficienze dell’Amministrazione, già peraltro a conoscenza della sua qualità di coltivatore diretto, in forza di certificato rilasciato dall’IPA in relazione ad un precedente atto di compravendita di terreni agricoli.

I due motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente perchè, sia pure sotto diversa prospettiva, si incentrano entrambi sulla questione – risolta dai giudici di appello sfavorevolmente per il D. – concernente l’idoneità della richiesta del certificato definitivo a suo tempo inoltrata all’IPA, a mezzo lettera raccomandata, dal notaio rogante, a dimostrare il diligente assolvimento dell’onere gravante sul contribuente.

Questa Corte ha più volte statuito che, “in tema di agevolazioni fiscali per l’acquisto di terreni agricoli stabilite, a favore della piccola proprietà contadina, dalla L. 6 agosto 1954, n. 604, ove il contribuente non adempia l’obbligo di produrre all’Ufficio il previsto certificato definitivo entro il prescritto termine decadenziale, non perde il diritto ai benefici solo qualora provi che il superamento del termine è stato dovuto a colpa degli uffici competenti, che abbiano indebitamente ritardato il rilascio della documentazione, pur dovendo anche dimostrare di aver operato con adeguata diligenza allo scopo di conseguire la certificazione in tempo utile, onere quest’ultimo che però non è stato assolto nel caso in esame (Cass. n. 26334/2014; n. 8052/2013; n. 19469/2012; n. 5029/2012; n. 10406/2011; n. 14671/2005; n. 15953/2003 n. 2936/1998; n. 8057/1993).

Il ricorrente ha provveduto a richiedere il certificato in argomento dopo lo spirare del terzo anno, in data 16/9/2008, essendo stato registrato l’atto di acquisto del terreno il (OMISSIS), sol perchè la precedente richiesta, presentata per il tramite del notaio rogante, ben prima dello spirare di detto termine, era rimasta senza esito.

Cosicchè può ritenersi acquisita in giudizio la dimostrazione dell’adempimento, da parte del contribuente, del dovuto comportamento diligente per conseguire il certificato, tramite il notaio rogante all’uopo incaricato, non potendo a lui addossarsi, anche, l’onere di porre in essere ulteriori sollecitazioni, per sopperire al ritardo dell’Ufficio nel suo rilascio (Cass. n. 8052/2013; n. 5029/2012).

L’impugnata sentenza va, in conclusione, cassata, e non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la controversia può essere decisa nel merito, ex art. 384 c.p.c., comma 1, con l’accoglimento del ricorso introduttivo, non essendo, per un verso, ravvisabile la decadenza dall’agevolazione e, per altro verso, avendo il contribuente in ogni caso provato il possesso del necessario requisito soggettivo sin dal momento della stipula dell’atto (cfr. certificato rilasciato il 17/9/2008).

Si ravvisano giusti motivi, attesa la novità della questione trattata, per compensare tra le parti le spese dell’intero giudizio.

PQM

La Corte accoglie il secondo ed il terzo motivo di ricorso, rigetta il primo, cassa l’impugnata sentenza e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo del contribuente. Compensa le spese di giudizio.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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