Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23028 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 27/09/2011, dep. 07/11/2011), n.23028

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VITRONE Ugo – Presidente –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6337-2009 proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

E.L.;

– intimato –

sul ricorso 21956-2009 proposto da:

E.L. (c.f. (OMISSIS)), domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR, presso la CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avvocato MARRA ALFONSO LUIGI,

giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona del Ministro pro

tempore, domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso il decreto della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, depositato il

11/12/2008, n. 3247/08 V.G.;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/09/2011 dal Consigliere Dott. ANDREA SCALDAFERRI;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

E.L., con ricorso alla Corte d’appello di Napoli proponeva, ai sensi della L. n. 89 del 2001, domanda di equa riparazione per violazione dell’art. 6 della C.E.D.U. a causa della irragionevole durata del giudizio in materia di lavoro pubblico instaurato dinanzi al T.A.R. Campania nel novembre 1994.

La Corte d’appello, con decreto depositato il 11 dicembre 2008, ritenuta una durata ragionevole di tre anni, liquidava a titolo di danno non patrimoniale per la ulteriore durata irragionevole di 10 anni e 5 mesi del giudizio presupposto la somma di Euro 10.493,00 oltre interessi legali e metà delle spese del procedimento.

Avverso tale decreto hanno proposto ricorso a questa Corte sia il Ministero Economia e Finanze con atto notificato il 9 marzo 2009, sia l’ E. con atto notificato il 7 ottobre 2009, cui ha resistito il Ministero con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.- Si impone innanzitutto, ex art. 335 cod. proc. civ., la riunione dei due ricorsi, proposti avverso il medesimo provvedimento.

2. Il ricorso proposto dall’Amministrazione si articola in tre motivi.

Con i primi due si censura la liquidazione dell’indennizzo in Euro 1.000,00 per anno di ritardo rispetto alla durata ragionevole, denunciando, con il primo, la violazione e/o falsa applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 in base all’assunto secondo cui, in caso di pretesa di modesta entità, azionata in un ricorso collettivo, e in presenza di un evidente disinteresse della parte, il giudice debba discostarsi dai criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea riferiti ai casi standard; e con il secondo l’insufficienza e/o contraddittorietà della motivazione.

Con il terzo motivo, si censura la statuizione di rigetto della eccezione, sollevata dalla ricorrente Amministrazione, di prescrizione del diritto all’equa riparazione, denunciando la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2934, 2935 e 2946 cod. civ..

2.1 Il primo motivo è privo di fondamento. La corte di merito ha, liquidando l’indennizzo nella misura di Euro 1000,00 per anno di ritardo, rettamente considerato i criteri di determinazione della riparazione applicati dalla Corte europea, applicando il parametro di base alla luce delle “obiettive connotazioni, oggettive e soggettive, del caso in esame”: ha dunque implicitamente ritenuto l’insussistenza nella specie di circostanze tali da giustificare uno scostamento da tale parametro di base. La critica che la ricorrente muove a tale valutazione discrezionale – quella cioè di non essere aderente al caso specifico in esame, per l’omessa considerazione di alcune circostanze – non è, da un lato, sussumibile nell’ambito della denuncia di un vizio di violazione di legge (la corte di merito si è conformata ai criteri di determinazione applicati dalla Corte europea: cfr. S.U. n. 1340/2004) essendo piuttosto riferita ad una errata ricognizione della fattispecie concreta in esame; dall’altro non rispetta il criterio di autosufficienza, non contenendo il ricorso alcuna specifica indicazione, tantomeno riproduzione, delle risultanze istruttorie, il cui esame sarebbe stato omesso da parte del giudice di merito, idonee a fondare una diversa valutazione.

2.2 Il secondo motivo è inammissibile, per difetto di una sintesi adeguata, richiesta dall’art. 366 bis cod. proc. civ., da applicarsi nella specie in ragione della data di deposito del provvedimento impugnato (dicembre 2008).

2.3 Il terzo motivo è infondato, alla luce dell’orientamento di questa Corte, espresso con la sentenza n. 27719/2009 e ribadito da numerose altre successive (tra le tante n. 3325/2010; n. 20564/2010;

n. 478/2011), secondo il quale la L. n. 89 del 2001, art. 4 nella parte in cui prevede la facoltà di agire per l’indennizzo in pendenza del processo presupposto, non consente di far decorrere il relativo termine di prescrizione prima della scadenza del termine decadenziale previsto dal medesimo art. 4 per la proposizione della domanda. Orientamento che il collegio condivide, sia perchè inammissibile – per incoerenza sistematica e concettuale – sarebbe un concorso simultaneo di termini di decadenza e di prescrizione correlati alla medesima attività richiesta, sia perchè, ove pure si ritenesse il contrario, il concreto funzionamento della prescrizione estintiva sarebbe reso oltre modo incerto dalla incertezza della data di maturazione del diritto, da accertarsi ex post sulla base della determinazione della ragionevole durata del giudizio alla stregua dei criteri all’uopo previsti dalla legge.

2.4 Il rigetto del ricorso si impone dunque.

3. Il ricorso proposto dall’ E. si articola in cinque motivi.

3.1 Con i primi tre motivi è denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, art. 6, p.1 C.E.D.U.) in relazione al rapporto tra norme nazionali e la C.E.D.U. come interpretata dalla giurisprudenza della Corte di Strasburgo, nonchè omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, ed omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; art. 112 c.p.c..

Secondo l’istante, una volta accertata la violazione del termine ragionevole, la liquidazione dell’equo indennizzo dovrebbe effettuarsi, applicando la normativa C.E.D.U. secondo la giurisprudenza della Corte europea e disapplicando la L. n. 89 del 2001, art. 2 che con essa contrasti, in relazione non già al tempo eccedente la ragionevole durata bensì all’intera durata del processo, ed in misura non inferiore a Euro 1000-1.500 per anno.

Nella specie peraltro il decreto non avrebbe sufficientemente motivato in ordine alla mancata osservanza di detti parametri. I motivi quarto e quinto denunciano violazione e falsa applicazione di legge (artt. 91 e 92 cod. proc. civ.) in relazione alla illegittima compensazione per metà delle spese processuali nonostante l’accoglimento della domanda, nonchè vizio di motivazione sul punto (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5).

3.2 I primi tre motivi, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati.

3.3 Quanto al rapporto tra le norme nazionali (in particolare, la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3) e la CEDU, deve in primo luogo escludersi che l’eventuale contrasto tra tali normative possa essere risolto semplicemente con la “non applicazione” della norma interna.

Fermo il principio enunciato dalle S.U. (n. 1338 del 2004), in virtù del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla L. n. 89 del 2001, deve interpretarla in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte europea, va precisato come tale dovere operi entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001:

qualora ciò non fosse possibile, ovvero il giudice dubitasse della compatibilità della norma interna con la disposizione convenzionale interposta, dovrebbe investire la Corte Costituzionale della relativa questione di legittimità costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1 (cfr. Corte Cost. sentenze nn. 348 e n. 349 del 2007). D’altra parte, la compatibilità della normativa nazionale con gli impegni internazionali assunti dalla Repubblica Italiana con la ratifica della CEDU va verificata con riguardo alla complessiva attitudine della L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto ad una ragionevole durata del processo: come la stessa Corte europea ha riconosciuto, la limitazione, prevista dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 dell’equa riparazione al solo periodo di durata irragionevole del processo, di per sè non esclude tale complessiva attitudine della legge stessa (cfr. Cass. n. 16086/2009; n. 10415/2009; n. 3716/2008).

Rettamente dunque la Corte di merito ha seguito la modalità di calcolo dell’indennizzo prevista dall’art. 2 citato, facendo peraltro espresso richiamo ai principii qui esposti. 3.4 Quanto alla liquidazione dell’indennizzo del danno non patrimoniale, va ribadito che la Corte di merito, riconoscendo al ricorrente a tale titolo la somma di Euro 1.000,00 per anno di durata irragionevole, non si è discostato dal parametro base europeo, facendo riferimento alle obiettive connotazioni del caso in esame, sulle quali ha fondato la sua valutazione. Ha dunque, nel rispetto dello standard della CEDU ed esponendo congrua motivazione, validamente esercitato la sua discrezionalità nella determinazione dell’indennizzo, che nessun argomento del ricorso impone e consente di derogare in melius. 3.5 Anche i restanti due motivi, da esaminare congiuntamente perchè giuridicamente e logicamente connessi, sono infondati, in quanto: a) le spese del procedimento non sono state poste a carico della parte totalmente vittoriosa, bensì compensate per metà; b) la Corte di merito ha legittimamente esercitato tale facoltà discrezionale, rimessa al suo prudente apprezzamento, esponendo specifica motivazione (facente riferimento alla natura della controversia ed alla oggettiva disputabilità delle questioni trattate) non illogica nè contraddittoria (cfr. Cass. n. 24531/2010).

4. La reciproca soccombenza giustifica la compensazione tra le parti di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi, li rigetta entrambi e compensa tra le parti le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 27 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

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