Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23027 del 17/08/2021

Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 17/08/2021), n.23027

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 25904/2020 proposto da:

D.S., avvocati Profazio Giovanni, e Leone Valentino;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’interno;

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 14/09/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16/06/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.

 

Fatto

RILEVATO

che D.S., cittadino della (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;

che si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);

che, nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida;

che il ricorso è inammissibile;

che non si deve provvedere sulle spese, non avendo il Ministero svolto difese.

P.Q.M.

dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese.

Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.

Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021

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