Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23025 del 17/08/2021
Cassazione civile sez. I, 17/08/2021, (ud. 16/06/2021, dep. 17/08/2021), n.23025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. GENOVESE Francesco A. – Presidente –
Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –
Dott. PARISE Clotilde – Consigliere –
Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –
Dott. LAMORGESE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 15991/2019 proposto da:
O.N., avvocati Masucci Alessandro Maria, Guglielmo
Gian Paolo, Silipo Marco;
– ricorrente –
contro
Ministero dell’interno, Avvocatura generale dello Stato;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA, depositato il 15/03/2019;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
16/06/2021 da Dott. LAMORGESE ANTONIO PIETRO.
Fatto
RILEVATO
CHE:
O.N., cittadino (OMISSIS), propone ricorso per cassazione avverso il decreto del Tribunale di Roma che ha rigettato la sua domanda di riconoscimento della protezione internazionale e umanitaria;
che si deve fare applicazione del principio secondo cui il D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, – nella parte in cui prevede, in materia, che “la procura alle liti per la proposizione del ricorso per cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato” e che “a tal fine il difensore certifica la data del rilascio in suo favore della procura medesima” – richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale, regolate dagli artt. 83 e 365 c.p.c., il requisito della posteriorità della data rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, prevedendo una speciale ipotesi di “inammissibilità del ricorso” nel caso di mancata certificazione della data di rilascio della procura in suo favore da parte del difensore; ne consegue che tale procura speciale deve contenere in modo esplicito l’indicazione della data successiva alla comunicazione del provvedimento impugnato e richiede che il difensore certifichi, anche solo con un’unica sottoscrizione, sia la data della procura successiva alla comunicazione, che l’autenticità della firma del conferente (SU 15177 del 2021);
nella specie, la procura alle liti non rispetta tali indicazioni ed e’, dunque, invalida;
il ricorso è inammissibile;
le spese devono essere compensate, essendo la sentenza delle Sezioni Unite stata pubblicata successivamente alla notifica del ricorso.
PQM
dichiara il ricorso inammissibile, compensa le spese.
Dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 giugno 2021.
Depositato in Cancelleria il 17 agosto 2021