Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23025 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 02/07/2019, dep. 16/09/2019), n.23025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – Presidente –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – rel. Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23965-2018 proposto da:

O.D., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA GIUSEPPE

MARCORA 18/20, presso lo studio dell’avvocato GUIDO FAGGIANI,

rappresentato e difeso dall’avvocato ROBERTO DALLA BONA;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO 80185690585, COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE MILANO;

– intimati –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositato il 16/05/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 02/07/2019 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIA

IOFRIDA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Il Tribunale d Milano, con decreto del 2018 reso nel procedimento n. R.G. 53777/2017, ha respinto la richiesta di O.D., cittadino della Nigeria, a seguito di diniego della competente Commissione territoriale, di riconoscimento dello status di rifugiato e della protezione sussidiaria ed umanitaria.

In particolare, il Tribunale, all’esito della disposta udienza, ha osservato che la vicenda personale narrata dal richiedente (essere stato costretto a lasciare il Paese d’origine, a causa della difficile situazione economica della famiglia) pur del tutto credibile e verosimile, non integrava i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, non essendo stati neppure dedotti rischi di persecuzione o timori per la propria incolumità fisica; quanto poi alla protezione sussidiaria, la regione di provenienza del richiedente (l’Edo State) non era interessata da conflitti armati interni (come riferito dall’ultimo rapporto dal portale EASO); infine, quanto alla protezione umanitaria, il richiedente aveva dedotto di avere risolto in Italia il suo problema di salute e di avere regolari contatti con la famiglia nel paese d’origine, ove egli aveva svolto attività lavorativa, cosicchè non emergeva una situazione meritevole di protezione umanitaria..

Averso il suddetto decreto, O.D. propone ricorso per cassazione, (notificato a mezzo PEC il 28/7/2018), affidato a quattro motivi, nei confronti del Ministero dell’Interno (che non svolge attività difensiva),

E’ stata disposta la trattazione con il rito camerale di cui all’art. 380-bis c.p.c., ritenuti sussistenti i relativi presupposti.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorrente lamenta: 1) con il primo motivo, la violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 4, dell’art. 111 Cost., deducendo che nel giudizio di merito sarebbero state inammissibilmente cumulate la domanda di protezione umanitaria, soggetta a rito ordinario di cognizione, e la domanda di protezione internazionale, nella duplice forma del riconoscimento dello status di rifugiato (peraltro, nella specie, nemmeno richiesta dal ricorrente) e della protezione sussidiaria, soggetta al rito speciale camerale, con pregiudizio del diritto di difesa del richiedente, in quanto questi non aveva potuto proporre impugnazione mediante atto di citazione in appello; 2) con il secondo motivo, sia error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, della Direttiva 2004/83/CE, avendo il Tribunale del tutto omesso di verificare se le strutture statuali presenti in Nigeria fossero o meno effettivamente in grado di garantire i diritti minimi della persona, quali la salute, la sicurezza, anche attraverso l’attivazione del dovere di cooperazione istruttoria officiosa; 3) con il terzo motivo, sia error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 111 Cost., art. 6 CEDU e art. 101 c.p.c., avendo il Tribunale deciso su fonti acquisite autonomamente e non sottoposte al contraddittorio delle parti; 4) con il quarto motivo, sia error in procedendo, ex art. 360 c.p.c., n. 4, sia la violazione e falsa applicazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell’art. 5, comma 6, TUI, art. 2 Cost., art. 8 CEDU, nonchè della Direttiva 2004/83/CE, in relazione al mancato riconoscimento della protezione umanitaria, sempre previa attività istruttoria ufficiosa del giudice, non avendo il Tribunale neppure svolto il giudizio comparativo tra la situazione del richiedente in Italia e quella del medesimo nel Paese d’origine.

2. La prima censura è inammissibile.

E’ infatti carente di interesse il ricorso per cassazione ogni qual volta il ricorrente denunci la mancata adozione del rito ordinario o sommario di cognizione, con riferimento alla domanda di protezione umanitaria, dopo avere egli stesso instaurato il giudizio di merito mediante la proposizione di un ricorso unico e unitario, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, avente ad oggetto la richiesta di ogni forma di protezione, come è avvenuto nella presente controversia, per giunta senza eccepire in alcun modo nel giudizio camerale la mancata adozione – peraltro da lui stesso provocata- del rito ordinario per la domanda di protezione umanitaria, previa richiesta di separazione dei giudizi da lui congiuntamente instaurati.

Peraltro, il ricorrente lamenta persino la mancata dichiarazione di inammissibilità della domanda da lui stesso formulata, ovvero la mancata adozione di un provvedimento, ovviamente meramente ordinatorio, di separazione delle domande che egli stesso ha proposto cumulativamente, chiedendo il simultaneus processus.

In ogni caso, questa Corte in recente pronuncia (Cass. 9658/2019) ha precisato che, pur essendo il rito camerale previsto dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis (prima dell’entrata in vigore del D.L. n. 113 del 2018, conv. con modificazioni in 1.132/2018) operante per le sole azioni volte ai riconoscimento della protezione internazionale, ai sensi del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 (finalizzate al riconoscimento dello status di rifugiato ovvero della protezione sussidiaria), “qualora le azioni dirette ad ottenere le protezioni internazionali tipiche (status di rifugiato e protezione sussidiaria) e le azioni volte al riconoscimento di quella atipica (protezione umanitaria) siano state contestualmente proposte con un unico ricorso, per libera e autonoma scelta processuale del ricorrente, trova comunque applicazione per tutte le domande connesse e riunite il rito camerale di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35 bis, davanti alla sezione specializzata del Tribunale in composizione collegiale, in ragione della profonda connessione, soggettiva ed oggettiva, esistente tra le predette domande e della prevalenza della composizione collegiale del Tribunale in forza del disposto dell’art. 281 nonies c.p.c.”. Questa Corte ha dato rilievo al principio della ragionevole durata del processo, che impone una soluzione interpretativa che eviti le duplicazione di accertamenti processuali ed i ritardi connessi alle inevitabili relazioni di pregiudizialità tra i processi celebrati separatamente ed ha ritenuto non ostative a tali conclusioni le peculiarità del rito camerale, ex art. 737 c.p.c., previsto per la trattazione di controversie in materia di diritti e di status, comunque idoneo a garantire ill contraddittorio anche nel caso in cui non sia disposta l’udienza, sia perchè tale eventualità è limitata solo alle ipotesi in cui, in ragione dell’attività istruttoria precedentemente svolta, essa appaia superflua, sia perchè in tal caso le parti sono comunque garantite dal diritto di depositare difese scritte, con conseguente insussistenza di alcuna lesione del diritto di difesa e tantomeno di illegittima compressione del diritto di proporre appello (Cass. n. 17717 del 05/07/201(3), dal momento che il principio del doppio grado di giudizio di merito non è costituzionalmente tutelato

3. Il secondo motivo è inammissibile, in quanto non coglie la ratio decidendi.

Il Tribunale di Milano non ha escluso la credibilità intrinseca del richiedente e ha considerato plausibile il suo racconto, ma ha negato che la vicenda da lui riferita fosse riconducibile ai presupposti normativi per il riconoscimento della protezione internazionale, in quanto configurante la mera prospettazione di situazione d povertà anche della famiglia d’origine, rispetto alla quale non mancava di possibilità di protezione tutela.

In ogni caso, la censura attinente alla mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice investito della domanda di protezione risulta essere assolutamente generica e, per conseguenza, priva di decisività: il ricorrente manca di indicare quali siano le informazioni che, in concreto, avrebbero potuto determinare l’accoglimento del proprio ricorso.

4. Il terzo motivo è del pari inammissibile. Il ricorrente propone una censura di violazione di legge per dissentire nel merito dalla valutazione espressa dal Tribunale sulla base della consultazione di fonti internazionali della situazione generale del paese di provenienza, che ha condotto i Giudici milanesi ad escludere motivatamente l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, di violenza indiscriminata, di insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, tale da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

Il ricorrente deduce poi che, nella specie, vi sarebbe stata attivazione dell’obbligo di acquisizione d’ufficio da parte del giudice delle informazioni aggiornate sulla situazione sociopolitica del paese d’origine, ma che sarebbe mancato il contraddittorio sulle fonti acquisite d’ufficio dal giudice.

La doglianza, sul punto, è infondata. Come evidenziato di recente da questa Corte (Cass.30105/2018), “il D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, nel prevedere che “ciascuna domanda è esaminata alla luce di informazioni precise e aggiornate circa la situazione generale esistente nel Paese di origine dei richiedenti asilo e, ove occorra, dei Paesi in cui questi sono transitati” deve essere interpretato nel senso che l’obbligo di acquisizione di tali informazioni da parte delle Commissioni territoriali e del giudice deve essere osservato in diretto riferimento ai fatti esposti ed ai motivi svolti in seno alla richiesta di protezione internazionale, non potendo per contro addebitarsi la mancata attivazione dei poteri istruttori officiosi, in ordine alla ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione, riferita a circostanze non dedotte”. Ora, sui fatti allegati dalle parti, il contraddittorio è stato attivato (anzi nella specie si è tenuta anche udienza).

5. Il quarto motivo è inammissibile, essendo prospettate generiche considerazioni circa i presupposti della protezione umanitaria e circa l’obbligo del giudice di attivare il dovere di cooperazione istruttoria. Nella specie, il Tribunale ha congruamente motivato circa l’assenza di una situazione di vulnerabilità soggettiva meritevole di tutela attraverso il riconoscimento di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. Nè vengono dedotte condizioni di vulnerabilità e di inserimento nel territorio italiano non esaminate in sede di merito.

6. Per tutto quanto sopra esposto, va respinto il ricorso. Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

Essendo stata la parte ammessa al patrocinio a spese dello Stato non si applica il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

P.Q.M.

La Corte respinge il ricorso.

Così deciso in Roma, il 2 luglio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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