Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23025 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 16851/2011 proposto da:

D.A., elettivamente domiciliato in ROMA VIA COLLI DELLA

FARNESINA 110, presso lo studio dell’avvocato VINCENZO USSANI

D’ESCOBAR, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO PALERMO giusta delega in calce;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO DI ROMA (OMISSIS), in persona del

Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI

PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo

rappresenta e difende;

– resistente con atto di costituzione –

avverso la sentenza n. 110/2010 della COMM. TRIB. REG. di ROMA,

depositata il 03/05/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato USSANI D’ESCOBAR che si riporta

agli atti;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con avviso di rettifica di maggior valore relativo ad atto di compravendita l’Agenzia delle Entrate di Roma, sulla base di una c.d. valutazione automatica della rendita catastale, elevava da Euro 223.109,00 a 454.430,00 il valore di un immobile acquistato da D.A. con previsione di una rendita vitalizia quale corrispettivo, liquidando maggiori imposte complementari più sanzioni ed interessi. Il contribuente propose ricorso davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, contestando il maggior valore accertato dall’Ufficio. Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Roma che respingeva il ricorso il contribuente propose impugnazione davanti alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, la quale confermò la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio ha proposto ricorso per cassazione D.A. con un motivo e la l’Agenzia delle Entrate si è costituita al fine di partecipare all’udienza di discussione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso il ricorrente D.A. lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto rettificabile in aumento ai fini dell’imposta di registro il valore dichiarato dal contraente in relazione al bene immobile acquistato senza che l’Agenzia delle Entrate avesse dato conto degli elementi sui quali si era basata la valutazione, incentrata unicamente sulla rendita catastale dell’immobile.

Il ricorso è infondato e deve essere respinto.

In tema di imposte derivanti dalla compravendita di immobile, va premesso che l’accertamento da parte dell’Agenzia delle Entrate del “valore venale in comune commercio”, di cui al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 51, comma 2, ai fini della determinazione della base imponibile di un contratto di compravendita immobiliare, deve tenere conto,in sede di rettifica ex art. 52 stesso Decreto, dei trasferimenti a qualsiasi titolo che abbiano avuto per oggetto gli stessi immobili od altri aventi analoghe caratteristiche e condizioni ovvero al reddito netto di cui gli immobili sono suscettibili nonchè ad ogni altro elemento di valutazione, anche sulla base di indicazioni eventualmente fornite dai Comuni.

Nella fattispecie in esame l’avviso di rettifica ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 52, comma 2-bis, è stato emesso in base al criterio della rivalutazione automatica in quanto il ricorrente aveva dichiarato nell’atto un valore inferiore a quello della rendita catastale rivalutata. L’Ufficio poteva quindi legittimamente procedere alla rettifica e riportare il valore a quello pari alla rendita catastale rivalutata.

A tal riguardo Sez. 5, Sentenza n. 12448 del 07/07/2004 sulla determinazione del valore D.P.R. n. 131 del 1986, ex art. 52, comma 4, “In tema di imposta di registro, del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 52, comma 4, non attribuisce al contribuente il diritto di ottenere, in ogni caso, la determinazione della base imponibile tramite il meccanismo di calcolo di cui al combinato disposto degli artt. 51 e 52 del citato D.P.R., atteso che la norma sopra citata non ha inteso individuare, per gli immobili, una base imponibile diversa dal valore venale del bene, ma ha introdotto, per converso – al fine di ridurre le controversie tra Amministrazione finanziaria e contribuenti, – una mera preclusione al potere di accertamento dell’Amministrazione stessa qualora nell’atto venga indicato almeno un valore non inferiore a quello ottenibile con il procedimento di valutazione cosiddetto “automatica”. Ne consegue che, se il contribuente indichi un valore superiore, non può poi legittimamente richiedere che l’imposta venga commisurata al valore individuale attraverso il procedimento automatico predetto. (Cfr. Corte Cost., ord. n. 285 del 2000).

Per quanto sopra deve essere respinto il ricorso proposto ed il ricorrente condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità.

PQM

Respinge il ricorso, condanna alle spese del giudizio di legittimità di Euro 3.000,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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