Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23025 del 07/11/2011

Cassazione civile sez. I, 07/11/2011, (ud. 07/07/2011, dep. 07/11/2011), n.23025

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. RAGONESI Vittorio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Comune di Ucria, p.iva (OMISSIS) in persona del Sindaco,

elettivamente domiciliato in Roma, via L. Caro 62, presso l’avv.

Sabina Ciccotti, rappresentato e difeso dall’avv. Mazzù Carlo giusta

delega in atti;

– ricorrente –

contro

Benedetto Versaci s.p.a. p. iva (OMISSIS) in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma (Ostia Lido), via

Carlo Del Greco 59, presso l’avv. Dora La Motta, rappresentata e

difesa dall’avv. Tommasini Raffaele giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Messina n. 307 del

16.8.2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

7.7.2011 dal Relatore Cons. Vittorio Ragonesi;

Udito l’avv. del ricorrente;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale cons.

dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per accoglimento

del primo motivo del ricorso, assorbito il resto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 3.6.1999, il Comune di Ucria conveniva in giudizio davanti al Tribunale di Patti – sezione distaccata di S. Agata di Militello – la Benedetto Versaci s.p.a., per sentir dichiarare la nullità del contratto di appalto stipulato con la convenuta per vizio dell’atto di aggiudicazione presupposto (il titolare dell’impresa aggiudicataria aveva riportato condanna penale con pena patteggiata ex art. 444 c.p.p. per reati commessi in relazione al detto contratto) e sentire quindi condannare quest’ultima al relativo risarcimento del danno. A sua volta la Benedetto Versaci, costituitasi, chiedeva in riconvenzionale la risoluzione del detto contratto, per effetto della illegittima sospensione dei lavori (intervenuta nel gennaio 1991 e non rimossa nonostante invio di diffida in data 15.4.1999).

Il tribunale rigettava la domanda del Comune ed accoglieva quella riconvenzionale.

Tale decisione veniva poi confermata dalla Corte di Appello di Messina in sede di gravame, con sentenza contro la quale il Comune propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi articolati in diversi profili, cui resiste la Benedetto Versaci con controricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo ed il secondo motivo di impugnazione il Comune di Ucria denuncia la violazione dell’art. 1418 c.c., comma 1, e vizio di motivazione, per l’omessa rilevazione della nullità del contratto di appalto per contrasto con norme imperative e di ordine pubblico, in quanto concluso in esito a procedura di licitazione privata nel corso della quale il titolare dell’impresa aggiudicataria era incorso in violazioni di carattere penale. In particolare, il Comune ricorrente sostiene che il patteggiamento per reati di turbata libertà degli incanti e abuso d’ufficio, costituenti causa ostativa alla partecipazione ad un appalto pubblico, comportava alla luce della giurisprudenza amministrativa che il concorrente dovesse essere escluso dalla gara stessa e che il contratto stipulato all’esito di quest’ultima doveva ritenersi nullo.

Con il terzo e quarto motivo il comune ricorrente deduce la violazione dell’art. 1418 c.c., comma 2 e vizio di motivazione, per la mancata dichiarazione di nullità del contratto per illiceità della causa.

Con il quinto, il sesto ed il settimo motivo il comune ricorrente deduce la violazione dell’art. 1454 c.c., art. 112 c.p.c. e vizio di motivazione, con riferimento alla domanda riconvenzionale della Benedetto Versaci, poichè la Corte di Appello avrebbe recepito acriticamente le motivazioni del primo giudice sul punto, senza considerare in particolare che la società avrebbe dovuto proporre istanza di recesso anzichè attendere circa otto anni per chiedere la risoluzione del contratto, ed avrebbe; inoltre, ritenuto grave l’inadempimento del Comune, per quanto non proposta la relativa eccezione.

I primi due motivi sono fondati.

E’ ben vero, come ritenuto dalla Corte d’appello, che la sentenza penale di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli artt. 444 e 445 cod. proc. pen. (cd. “patteggiamento”) non ha, nel giudizio civile, l’efficacia di una sentenza di condanna.

Tuttavia, ciò non vuoi dire che tale sentenza sia tamquam non esset.

Questa Corte ha ,infatti, più volte ripetuto che in presenza di patteggiamento il giudice civile deve decidere accertando i fatti illeciti e le relative responsabilità autonomamente, non essendogli precluso di valutare, unitamente ad altre risultanze, anche la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti. (Cass. 10847/07).

Nel caso di specie, ciò che rileva non è l’illecito penale, bensì l’illecito civile che avrebbe portato, tramite il comportamento della Impresa Versaci, alla alterazione dei risultati della gara. Ne consegue che, anche a voler ritenere non provati per effetto di giudicato penale i fatti illeciti addebitati al rappresentante dell’impresa in questione, ciò non toglie che detti fatti possano costituire degli illeciti civili suscettibili di accertamento da parte del giudice civile a prescindere dall’esito del giudizio penale. Nel caso di specie tale accertamento risulta del tutto mancante essendosi la sentenza impugnata limitata ad escludere la nullità del contratto per violazione di norme imperative semplicemente in ragione del fatto . che il patteggiamento ex art. 444 c.p.p. non costituisce giudicato in ordine alla commissione dei reati contestati.

La Corte di appello;dunque; dovrà in sede di rinvio accertare la sussistenza della nullità del contratto per violazione di norme imperative sulla base delle risultanze del patteggiamento e di ogni altra risultanza accertata nel corso del giudizio. Va ulteriormente rammentato che questa Corte ha chiarito che in tema di appalti pubblici, l’elusione delle garanzie di sistema a presidio dell’interesse pubblico (nella specie, aggiudicazione dell’appalto a licitazione privata) prescritte dalla legge per l’individuazione del contraente più affidabile e meglio tecnicamente organizzato per l’espletamento dei lavori, comporta la nullità del contratto per contrasto con le relative norme inderogabili (Cass. 11031/08; Cass. 3672/10).

E’ stato a tale proposito ritenuto che nel contratto di appalto pubblico l’omissione della gara prescritta dalla legge per l’individuazione del contraente privato – omissione cui deve equipararsi l’espletamento meramente apparente delle formalità previste dalla legge – comporta la nullità del contratto per contrasto con norme imperative, da individuarsi nel complesso della disciplina, applicabile alla fattispecie. (Cass. 11031/08).

E’ ben vero che questa Corte, in più occasioni, ha affermato che in tema di vizi concernenti l’attività negoziale degli enti pubblici – sia che si riferiscano al procedimento di formazione della volontà dell’ente, sia che si riferiscano alla fase preparatoria, ad essa antecedente – il negozio stipulato è annullabile ad iniziativa esclusiva dell’ente pubblico (Cass. 10.4.1978, n. 1688; Cass. 18.3.1981, n. 1615; Cass. 8.7.1991, n. 7529; Cass. 30.9.2004, n. 19617). Tale principio non può, tuttavia, estendersi al caso in cui lo svolgimento della gara di appalto abbia integrato gli estremi di reato, perchè diversamente ritenendo si consentirebbe che il reato venga portato ad ulteriori conseguenze.

Peraltro, va precisato che non ogni previsione della sanzione penale, diretta a colpire un comportamento materiale, è causa automatica della nullità del contratto (Cass. 25.9.2003, n. 14234; Cass. 17.6.1960, n. 1591).

Le norme contenenti un divieto, specie se sanzionato penalmente, possono ,infatti,essere considerate imperative, in difetto di un’espressa sanzione civilistica di invalidità, soltanto se dirette alla tutela di un interesse pubblico di carattere generale, che è ravvisabile se il divieto ha carattere assoluto, senza possibilità di esenzione dalla sua osservanza per alcuni dei destinatari della norma (Cass. 4.12.1982, n. 6601; Cass. 29.10.1983, n. 6445).

La Corte d’appello in sede di rinvio dovrà pertanto altresì valutare, qualora accerti l’esistenza di comportamenti costituenti illecito civile addebitabili alla resistente, se detti comportamenti debbano considerarsi posti in violazione di norme imperative inderogabili in tema di stipulazione di appalti pubblici e, come tali, comportanti la nullità del contratto stipulato.

I motivi vanno pertanto accolti ,con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione che effettuerà gli accertamenti di cui sopra attenendosi ai principi di diritto dianzi indicati.

Restano assorbiti gli altri motivi del ricorso.

P.Q.M.

Accoglie il primo ed il secondo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Messina in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 7 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 7 novembre 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA