Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23025 del 02/10/2017
Cassazione civile, sez. VI, 02/10/2017, (ud. 09/02/2017, dep.02/10/2017), n. 23025
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 3
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. AMENDOLA Adelaide – Presidente –
Dott. SESTINI Danilo – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
Dott. RUBINO Lina – Consigliere –
Dott. POSITANO Gabriele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 10314/2016 proposto da:
G.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TEMBIEN,
presso lo studio dell’avvocato ALDO MELCHIONDA, che lo rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SPA, in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in ROMA, VICOLO ORBITELLI 31, presso lo
studio dell’avvocato MICHELE CLEMENTE, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
D.N.D.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 81/2015 della CORTE D’APPELLO di POTENZA,
depositata il 20/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. GABRIELE POSITANO.
Fatto
RILEVATO IN FATTO
che:
con sentenza del 6 ottobre 2005 il Tribunale di Potenza ha dichiarato l’estinzione, per tardività della riassunzione, del giudizio instaurato da G.S. nei confronti di D.N.D. e l’assicuratore Allianz Subalpina S.p.A. relativamente ad un sinistro stradale verificatosi il (OMISSIS);
la decisione è stata riformata con sentenza non definitiva della Corte d’Appello di Potenza n. 362 del 2013 che ha accolto il motivo teso ad escludere i presupposti per la declaratoria di estinzione del processo. Acquisita la consulenza medico legale la causa è stata decisa nel merito e, con sentenza del 20 febbraio 2015, la Corte ha condannato la S.p.A. Allianz Subalpina e D.N.D. al risarcimento dei danni oltre al pagamento delle spese di lite;
avverso tale decisione propone ricorso per cassazione G.S. sulla base di un motivo. Resiste con controricorso Allianz S.p.A., già Allianz Subalpina S.p.A..
Diritto
CONSIDERATO IN DIRITTO
che:
con unico motivo di ricorso Guosso deduce la nullità della sentenza per violazione del D.P.R. 3 marzo 2009, n. 37, art. 5, lett. e), in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3. La Corte non avrebbe osservato il principio secondo cui il danno morale, non essendo ricompreso nel danno biologico, va liquidato autonomamente, ritenendo, al contrario, di non dover riconoscere tale specifico pregiudizio non avendo l’attore richiesto in citazione separate voci di danno;
il ricorso è inammissibile perchè notificato oltre il termine previsto dall’art. 327 c.p.c., nel testo anteriore alla novella del 2009. La sentenza della Corte territoriale è stata depositata il 20 febbraio 2015 e il ricorso è stato trasmesso per la notifica il 6 aprile 2016. Dovendo computare il periodo feriale ridotto che, a partire dall’anno 2015, è di 30 giorni il termine scadeva il 23 marzo 2016;
ne consegue che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile; le spese del presente giudizio di cassazione – liquidate nella misura indicata in dispositivo – seguono la soccombenza, dandosi atto della insussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, poichè la parte è stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese in favore della controricorrente, liquidandole in Euro 2.300,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 2 ottobre 2017