Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23024 del 16/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 16/09/2019, (ud. 28/05/2019, dep. 16/09/2019), n.23024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 1

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Presidente –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. MARULLI Marco – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26210-2017 proposto da:

D.F., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA

GIOVANNI RANDACCIO, 1, presso lo studio dell’avvocato LEONARDO MUSA,

rappresentata e difesa dall’avvocato MARILENA PODDI;

– Ricorrente –

contro

F.A., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso

la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato ADA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 794/2017 della CORTE D’APPELLO di 1,1.,CCE,

depositata il 27/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 28/05/2019 dal Consigliere Relatore Dott. MARCO

MARULLI.

Fatto

RITENUTO IN FATTO

1. Con il ricorso in atti D.F. impugna l’epigrafata sentenza con la quale la Corte d’Appello di Lecce ha confermato la misura dell’assegno di mantenimento disposto a suo favore a carico del coniuge F.A. all’esito del giudizio di separazione in primo grado – che ne aveva ridotto l’ammontare da 750 Euro statuiti provvisoriamente a 450 EUR determinati in via definitiva – fissandone la decorrenza dal primo mese successivo al deposito della domanda introduttiva e ne chiede la cassazione sul rilievo 1) dell’omesso esame di un fatto decisivo, essendo l’impugnato pronunciamento affetto da contraddittorietà dal momento che la Corte d’Appello pur affermando che la D. non percepisse alcun reddito, aveva tuttavia confermato la riduzione dell’assegno disposta in primo grado senza nel contempo considerare, oltre alle risultanze degli accertamenti di polizia tributaria, evidenzianti appunto la detta circostanza reddituale, l’entità della pensione percepita dal coniuge e la revoca dell’assegnazione della casa coniugale; 2) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto in materia di decorrenza della riduzione dell’assegno fatta retroagire dalla domanda, quantunque le somme corrisposte a detto titolo siano irripetibili; 3) della violazione e falsa applicazione di norme di diritto per aver ritenuto nuova e quindi inammissibile la domanda intesa al ristoro del danno morale sofferto a seguito della disgregazione del matrimonio e della separazione, quantunque nelle conclusioni della comparsa di costituzione in primo grado si fosse chiesta la condanna dei danni patiti a causa del comportamento illecito ed offensivo del coniuge; 4) della violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., per aver violato il principio del prudente apprezzamento nel vagliare le risultanze probatorie.

Al proposto ricorso resiste l’intimato con controricorso.

Memorie di entrambe le parti ex art. 380-bis c.p.c.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

2. Il primo motivo è infondato laddove deduce – pur se non individuandone correttamente il parametro di riferimento, giacchè detto vizio avrebbe dovuto essere dedotto, giusta SS.UU. 8053 e 8054 del 2014, in guisa di violazione di legge – un vizio di contraddittorietà della motivazione, giacchè la Corte d’Appello, pur rilevando la detta condizione aredittuale in capo alla ricorrente, non ha disposto la revoca dell’assegno, ma ne ha confermato la misura nei limiti che già il Tribunale, dando atto degli esiti delle investigazioni di polizia tributaria, confermati anche a seguito delle ulteriori indagini disposte a chiarimento in sede di appello, aveva giudicato congrui, tenendo presente anche la potenziale capacità di guadagno della ricorrente, e che tali sono stimati anche dal decidente del grado, sicchè il discorso motivazionale non registra quel contrasto tra proposizioni inconciliabili, in cui si risolve il vizio denunciato, ma si sviluppa in modo logico e del tutto coerente; il motivo è viceversa inammissibile laddove evidenzia un vizio di valutazione del materiale probatorio, non costituendo notoriamente fonte di omesso esame di un fatto decisivo l’omesso o carente esame di elementi istruttori.

3. Infondato deve pure stimarsi il secondo motivo di ricorso, essendo questa Corte pervenuta a conciliare il principio della normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda con i principi d’irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità delle somme corrisposte a titolo di mantenimento, che hanno natura alimentare, sul filo della considerazione “che la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, nè può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione” (Cass., Sez. I, 10/12/2008, n. 28987), di guisa che non è perciò censurabile l’adesione che a detto indirizzo mostra di prestare la decisione in esame, non apparendo, peraltro, significativo a giudizio del collegio il diverso orientamento che questa Corte, pur dichiarando di aderire al precedente di segno contrario dianzi citato, ha altrove ritenuto di enunciare (Cass., Sez. VI-I, 20/07/2015, n. 15186).

4. Inammissibile deve giudicarsi, da ultimo, il terzo motivo di ricorso, poichè, fermo in principio che la pretesa violazione del principio del prudente apprezzamento si rende configurabile solo quando il giudice di merito disattenda tale principio in assenza di una deroga normativamente prevista, ovvero, all’opposto, valuti secondo prudente apprezzamento una prova o risultanza probatoria soggetta ad un diverso regime (Cass., Sez. III, 10/06/2016, n. 11892), la rassegnata doglianza, lungi dall’illustrare in che modo il decidente sarebbe incorso nella pretesa violazione della norma rubricata, si traduce nell’indiretta perorazione a rinnovare in questa sede – e quindi inammissibilmente -l’apprezzamento delle risultanze di fatto a cui ha proceduto il decidente del grado.

5. Il ricorso va dunque respinto.

6. Spese alla soccombenza.

7. Ricorrono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

P.Q.M.

Respinge il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio che liquida in Euro 3200,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre al 15% per spese generali ed accessori di legge.

Dispone omettersi in caso di pubblicazione della presente sentenza ogni riferimento ai nominativi e agli altri elementi identificativi delle parti.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dichiara la sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

Cosi deciso in Roma, nella camera di consiglio della VI-I sezione civile, il 28 maggio 2019.

Depositato in Cancelleria il 16 settembre 2019

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