Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23024 del 11/11/2016


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Cassazione civile sez. trib., 11/11/2016, (ud. 04/10/2016, dep. 11/11/2016), n.23024

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BOTTA Raffaele – Presidente –

Dott. DE MASI Oronzo – Consigliere –

Dott. BRUSCHETTA Ernestino Luigi – Consigliere –

Dott. MELONI Marina – rel. Consigliere –

Dott. STALLA Giacomo Maria – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 741/2011 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

LE PALME SRL in persona dell’Amm.re Unico e legale rappresentante pro

tempore, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria

della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’Avvocato

CLAUDIO D’ALESSANDRO con studio in TORINO VIA CIBRARIO 12 (avviso

postale ex art. 135) giusta delega in calce;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 145/2009 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 10/11/2009;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

04/10/2016 dal Consigliere Dott. MARINA MELONI;

udito per il ricorrente l’Avvocato PALATIELLO che si riporta al

ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GIACALONE Giovanni, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

L’Agenzia delle Entrate Ufficio di Albenga notificò un avviso di rettifica e liquidazione nel quale rettificava, ai sensi del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 51 e 52, i valori dichiarati per un terreno pertinenziale oggetto di compravendita in data (OMISSIS) assoggettandolo a maggiore imposta di registro, ipotecaria e catastale.

La contribuente Le Palme srl presentava istanza di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 11, respinta dall’Ufficio in quanto l’incremento del 25% del valore dichiarato non generava alcuna imposta da pagare.

La società, asserendo che le aree fossero pertinenza di altro terreno principale, impugnava il diniego di condono davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Savona la quale accoglieva il ricorso.

La Commissione Tributaria Regionale della Liguria respingeva l’appello dell’Ufficio e confermava la sentenza di primo grado.

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Liguria ha proposto ricorso per cassazione l’Agenzia delle Entrate con un motivo e la contribuente resiste con controricorso.

Il Collegio dispone la motivazione semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con unico motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 11, ex art. 360 c.p.c., n. 3, in quanto la CTR ha ritenuto che il perfezionamento del condono potesse avvenire anche in caso di mancata liquidazione di maggior tributo mentre, al contrario, non è possibile la definizione agevolata della lite qualora non sia dovuto il pagamento di alcuna somma di denaro.

Il ricorso è fondato e deve essere accolto.

Infatti secondo Sez. 5, Sentenza n. 3954 del 19/02/2014 “In tema di imposta di registro, deve essere esclusa la possibilità di definizione agevolata della lite ai sensi della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 11, nel caso in cui il contribuente, pur applicando l’incremento del venticinque per cento al valore dichiarato, non sia tenuto al pagamento di un’imposta maggiore rispetto a quella già assolta in sede di registrazione”.

Per quanto sopra deve essere accolto il ricorso proposto.

La sentenza deve essere cassata senza rinvio e la causa può essere decisa nel merito ex art. 384 c.p.c., non richiedendo ulteriori accertamenti in punto di fatto, con rigetto del ricorso introduttivo.

Ricorrono giusti motivi per compensare fra le parti le spese dei gradi del giudizio di merito, stante l’evolversi della vicenda processuale, mentre le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della società contribuente.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo. Compensa le spese dei gradi merito e condanna Le Palme srl al pagamento delle spese del giudizio di legittimità che si liquidano in Euro 2.550,00 complessivamente oltre spese accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Quinta Civile, il 4 ottobre 2016.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2016

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